Art. 13.
  1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della
presente  legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni  ed integrazioni, nonche' tutti coloro i quali si siano
avvalsi  dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono
soggetti,  sino  all'eta' prevista per i cittadini che hanno prestato
servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamita'.
  2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco
dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.
  3.  Nel  periodo  di  richiamo  si applicano integralmente le norme
penali  e  disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi
al servizio civile.
  4.  In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di
coscienza  che  prestano  il  servizio civile o che, avendolo svolto,
siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le
condizioni  ostative  di  cui  all'articolo  2,  sono  assegnati alla
protezione civile ed alla Croce rossa.
 
           Note all'art. 13:
            -  La   legge   15   dicembre   1972,   n.   772,   reca:
          "Norme      per      il  riconoscimento  dell'obiezione  di
          coscienza".
            - Il testo  dell'art. 33 della legge 15 dicembre    1971,
          n. 1222, e' il seguente:
            "Art.  33.    -  I  volontari  in    servizio civile, che
          prestino  la loro opera in  Paesi extra  europei ai   sensi
          dell'art.   26 e  che debbano ancora effettuare il servizio
          militare obbligatorio di leva, possono in tempo    di  pace
          chiederne  il   rinvio al Ministero della  difesa, il quale
          e'   autorizzato   a   concederlo   per   la   durata   del
          servizio  all'estero   nei limiti   del contingente  di cui
          all'art. 36   ed alla condizione  che  il  richiedente  sia
          stato sottoposto a visita medica ed arruolato.
            Al  termine  di   un biennio di effettivo e  continuativo
          servizio nei Paesi  suindicati, i  volontari che    abbiano
          ottenuto    il  rinvio    del  servizio  hanno   diritto ad
          ottenere in tempo   di pace   la  definitiva  dispensa  dal
          Ministero della difesa,
            La  definitiva    dispensa  dal    servizio  militare  e'
          equiparata, agli effetti   previsti   dall'art.   91    del
          decreto    del   Presidente   della Repubblica 14  febbraio
          1964, n.  237, alla prestazione  del servizio militare".