Art. 13. 1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino all'eta' prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamita'. 2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1. 3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile. 4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati alla protezione civile ed alla Croce rossa.
Note all'art. 13: - La legge 15 dicembre 1972, n. 772, reca: "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza". - Il testo dell'art. 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e' il seguente: "Art. 33. - I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera in Paesi extra europei ai sensi dell'art. 26 e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono in tempo di pace chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale e' autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero nei limiti del contingente di cui all'art. 36 ed alla condizione che il richiedente sia stato sottoposto a visita medica ed arruolato. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio hanno diritto ad ottenere in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa, La definitiva dispensa dal servizio militare e' equiparata, agli effetti previsti dall'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, alla prestazione del servizio militare".