Art. 14.
  1.  L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo
e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
  2.  Alla  stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo
ottenuto  l'ammissione  al  servizio  civile,  rifiuta di prestare il
servizio  militare,  prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di
coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare.
  3.  Competente  a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' il
pretore  del  luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o
il servizio militare.
  4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi
1 e 2 esonera dagli obblighi di leva.
  5.  Coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli
indicati  dall'articolo  1  o  senza addurre motivo alcuno, rifiutano
totalmente,  prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio
militare  di  leva,  sono  esonerati dall'obbligo di prestarlo quando
abbiano  espiato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per
un  periodo  complessivamente  non inferiore alla durata del servizio
militare di leva.
  6.  L'imputato  o  il  condannato  puo'  fare  domanda  per  essere
nuovamente  assegnato  o ammesso al servizio civile nei casi previsti
dai  commi  1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia gia' stata
presentata  e  respinta  per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi
previsti  dal comma 2, puo' essere fatta domanda di prestare servizio
nelle Forze armate.
  7.  Per la decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di
cui all'articolo 5, comma 1, e' ridotto a tre mesi.
  8.  L'accoglimento  delle  domande  estingue  il  reato.  Il  tempo
trascorso  in  stato  di detenzione e' computato in diminuzione della
durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.