Art. 16. 1. Il cittadino che presta servizio civile non puo' assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attivita' professionali, ne' iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attivita' professionali che impediscano il normale espletamento del servizio. 2. Chi viola il divieto di cui al comma 1 e' trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1. 3. A chi si trova gia' nell'esercizio delle attivita' e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.