Art. 16.
  1.  Il  cittadino  che  presta  servizio  civile  non puo' assumere
impieghi  pubblici  e  privati, iniziare attivita' professionali, ne'
iscriversi   a   corsi   o   a  tirocini  propedeutici  ad  attivita'
professionali che impediscano il normale espletamento del servizio.
  2.  Chi  viola  il divieto di cui al comma 1 e' trasferito in altra
sede   presso  altra  regione  geograficamente  non  contigua,  anche
nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano
le sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1.
  3.  A  chi  si  trova  gia'  nell'esercizio delle attivita' e delle
funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per
i cittadini chiamati al servizio militare.