Art. 17.
  1.   All'obiettore  che  si  renda  responsabile  di  comportamenti
reprensibili  o  incompatibili  con  la natura e la funzionalita' del
servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:
  a) la diffida per iscritto;
  b) la multa in detrazione della paga;
  c) la sospensione di permessi e licenze;
  d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in
altra  regione,  oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o
di altra regione;
  e)  la  sospensione  dal  servizio  fino ad un massimo di tre mesi,
senza  paga  e  con  conseguente recupero dei periodi di servizio non
prestato.
  2.  Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8,
comma  2,  lettera  i),  stabilisce  i  criteri di applicazione delle
sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.
  3.  Le  sanzioni  di  cui  al  comma  1,  lettere a), b) e c), sono
irrogate  dal  legale  rappresentante dell'ente o dell'organizzazione
interessati   e  vengono  comunicate  all'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile.
  4.  L'Ufficio  nazionale  per  il  servizio  civile adotta le altre
sanzioni  e,  sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o
dalle  organizzazioni,  puo'  decidere l'irrogazione di sanzioni piu'
gravi in luogo di quelle gia' adottate.
  5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad
un  vero  e  proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le
norme di cui all'articolo 14.