Art. 18.
  1.  Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a
norme  di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando
le  eventuali  responsabilita'  penali  individuali,  sono soggetti a
risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli
obiettori  con  provvedimento  motivato dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile.
  2.  In  caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una
organizzazione,  l'Ufficio  nazionale per il servizio civile provvede
alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo
stesso  ente  o  la  stessa organizzazione, sino al completamento del
periodo  prescritto,  tenendo  conto delle indicazioni espresse nella
domanda.
  3.    Contro   la   risoluzione   della   convenzione,   l'ente   o
l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo
regionale  territorialmente  competente  con  riferimento  alla  sede
dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.