Art. 19 
 
  1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge  e'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  il  Fondo
nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza. 
  2. Tutte le spese  recate  dalla  presente  legge  sono  finanziate
nell'ambito e nei limiti delle disponibilita' del Fondo. 
  3. La dotazione del Fondo e' determinata in  lire  120  miliardi  a
decorrere dal 1998. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo
dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972,  n.
772, e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di base 8.1.2.1
"obiezione di coscienza" (capitolo 1403) dello  stato  di  previsione
del  Ministero  della  difesa  per  l'anno  1998,  e   corrispondenti
proiezioni per gli anni successivi.