Art. 2

  1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non e'
esercitabile da parte di coloro che:
a) risultino  titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi
   indicate  negli  articoli  28  e 30 del testo unico delle leggi di
   pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
   773,  e  successive  modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle
   armi  di  cui  al  primo comma, lettera h), nonche' al terzo comma
   dell'articolo   2  della  legge  18  aprile  1975,  n.  110,  come
   sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990,
   n.  36.  Ai  cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano
   richiesta  di  rilascio  del porto d'armi per fucile da caccia, il
   questore,  prima  di  concederlo, fa presente che il conseguimento
   del  rilascio  comporta  rinunzia  ad  esercitare  il  diritto  di
   obiezione di coscienza;
b) abbiano  presentato domanda da meno di due anni per la prestazione
   del   servizio   militare   nelle   Forze  armate,  nell'Arma  dei
   carabinieri,  nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di
   Stato,  nel  Corpo  di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale
   dello  Stato,  o  per  qualunque  altro impiego che comporti l'uso
   delle armi;
c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione,
   uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi
   e materiali esplodenti;
d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non
   colposi  commessi  mediante  violenza contro persone o per delitti
   riguardanti  l'appartenenza  a  gruppi  eversivi o di criminalita'
   organizzata.
 
           Note all'art. 2:
            - I  testi degli articoli  28 e 30 del  testo unico delle
          leggi di pubblica sicurezza,  approvato con regio   decreto
          18 giugno  1931, n.  773, sono i seguenti:
            "Art.  28 (Art.  27 T.U. 1926). - Oltre i  casi preveduti
          dal  codice  penale,  sono  proibite  la  raccolta    e  la
          detenzione,  senza  licenza  del Ministro per l'interno, di
          armi da guerra e di armi  ad  esse  analoghe,  nazionali  o
          straniere,  o  di parti  di esse, di munizioni, di uniformi
          militari     o      di     altri     oggetti      destinati
          all'armamento      e  all'equipaggiamento  di  forze armate
          nazionali o straniere.
            La  licenza    e',   altresi',    necessaria   per     la
          fabbricazione, l'importazione e  l'esportazione delle  armi
          predette    o di   parti di esse, di munizioni, di uniformi
          militari o  di  altri  oggetti  destinati  all'armamento  o
          all'equipaggiamento di Forze armate.
            Per  il trasporto  delle armi  stesse nell'interno  dello
          Stato  e' necessario darne avviso al prefetto.
            Il  contravventore    e'  punito,  qualora   il fatto non
          costituisca un piu' grave reato, con l'arresto da un mese a
          tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000".
            "Art. 30 (Art. 29 T.U. 1926). - Agli  effetti  di  questo
          testo unico, per armi si intendono:
            1)  le  armi proprie,   cioe' quelle da sparo e tutte  le
          altre  la  cui  destinazione  naturale  e'  l'offesa   alla
          persona;
            2)    le  bombe,    qualsiasi    macchina  o    involucro
          contenente  materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti  o
          accecanti".
            -  Il  testo dell'art. 2  della legge 18  aprile 1975, n.
          110, come modificato dall'art. 1, comma 1, della  legge  21
          febbraio 1990, n. 36, e' il seguente:
            "Art.  2  (Armi    e  munizioni comuni da sparo). -  Agli
          stessi effetti indicati  nel  primo comma  del   precedente
          art.    1  e    salvo   quanto disposto dal secondo   comma
          dell'articolo stesso sono  armi comuni da sparo:
            a) i  fucili anche  semiautomatici con  una o  piu' canne
          ad anima liscia;
            b) i fucili con due canne ad anima rigata, a  caricamento
          successivo con azione manuale;
            c) i fucili con  due o tre canne miste, ad anime  lisce o
          rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
            d)  i fucili,  le carabine  ed i  moschetti ad  una canna
          ad  anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento
          semiautomatico;
            e) i  fucili e  le carabine che  impiegano munizioni    a
          percussione    anulare,   purche'   non   a   funzionamento
          automatico;
            f) le rivoltelle a rotazione;
            g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
            h) le repliche  di armi antiche ad avancarica  di modelli
          anteriori al 1890.
            Sono altresi' armi  comuni  da  sparo    i  fucili  e  le
          carabine  che,  pur  potendosi   prestare all'utilizzazione
          del munizionamento   da guerra,  presenti  no    specifiche
          caratteristiche    per  l'effettivo    impiego  per  uso di
          caccia o sportivo, abbiano   limitato volume di  fuoco    e
          siano  destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da
          quelle militari.
            Sono infine considerate armi  comuni    da  sparo  quelle
          denominate "da bersaglio da  sala", o ad emissione  di gas,
          nonche'  le   armi ad aria compressa sia  lunghe, sia corte
          e gli strumenti   lanciarazzi, salvo che   si  tratti    di
          armi  destinate alla  pesca,  ovvero,  di armi  e strumenti
          per  i quali  la commissione consultiva  di cui  all'art. 6
          escluda,  in  relazione  alle  rispettive  caratteristiche,
          l'attitudine a recare offesa alla persona (1/ a).
            Le  munizioni a  palla  destinate  alle armi   da   sparo
          comuni    non possono    comunque  essere   costituite  con
          pallottole    a      nucleo  perforante,        traccianti,
          incendiarie,     a    carica   esplosiva,    ad espansione,
          autopropellenti, ne'  possono  essere   tali da    emettere
          sostanze  stupefacenti,    tossiche o corrosive, eccettuate
          le  cartucce  che    lanciano  sostanze     e     strumenti
          narcotizzanti    destinate  a    fini  scientifici    e  di
          zoofilia per  le quali  venga rilasciata  apposita  licenza
          del questore.
            Le disposizioni del  testo unico delle leggi  di pubblica
          sicurezza  18    giugno l931,   n. 773,  del R.D.  6 maggio
          1940, n.  635, con  le successive rispettive  modificazioni
          e della presente   legge relative  alla  detenzione  ed  al
          porto  delle    armi  non  si  applicano nei riguardi degli
          strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando  il
          loro  impiego  e' previsto  da  disposizioni  legislative o
          regolamentari, ovvero,  quando  sono  comunque  detenuti  o
          portati   per   essere   utilizzati   come   strumenti   di
          segnalazione   per soccorso,  salvataggio  o  attivita'  di
          protezione civile".