Art. 2 1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non e' esercitabile da parte di coloro che: a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonche' al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza; b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi; c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti; d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalita' organizzata.
Note all'art. 2: - I testi degli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono i seguenti: "Art. 28 (Art. 27 T.U. 1926). - Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. La licenza e', altresi', necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di Forze armate. Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato e' necessario darne avviso al prefetto. Il contravventore e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000". "Art. 30 (Art. 29 T.U. 1926). - Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono: 1) le armi proprie, cioe' quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona; 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti". - Il testo dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e' il seguente: "Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). - Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art. 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo: a) i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne ad anima liscia; b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale; c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale; d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico; e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purche' non a funzionamento automatico; f) le rivoltelle a rotazione; g) le pistole a funzionamento semiautomatico; h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890. Sono altresi' armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presenti no specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonche' le armi ad aria compressa sia lunghe, sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca, ovvero, di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'art. 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona (1/ a). Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, ne' possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore. Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno l931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego e' previsto da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero, quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attivita' di protezione civile".