Art. 21.
  1.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri emana le norme di
attuazione  e predispone il testo dell e convenzion i tipo, dopo aver
acquisito  i  pareri  delle  competenti  Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati.
  2.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge  il  Ministro della difesa deve attivare le procedure di cui al
comma  1  dell'articolo  9.  A  partire  da  tale scadenza l' Ufficio
nazionale  per il servizio civile assume la responsabilita' di quanto
previsto dall'articolo 8, comma 2, lettere b), c) e d), nonche' della
gestione amministrativa degli obiettori in servizio.