Art. 22.
  1.  In  attesa del riesame delle convenzioni gia' stipulate e della
definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con
i  soggetti  idonei  ai sensi della presente legge, restano valide le
convenzioni  stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei
ai sensi della normativa precedente.