Art. 4.
  1.  I  cittadini  che  a  norma  dell'articolo 1 intendano prestare
servizio  civile  devono  presentare  domanda al competente organo di
leva  entro  sessanta  giorni dalla data di arruolamento. A decorrere
dal  1 gennaio 1999 il predetto termine e' ridotto a quindici giorni.
La  domanda  non puo' essere sottoposta a condizioni e deve contenere
espressa  menzione  dei  motivi  di cui all'articolo 1 della presente
legge    nonche'   l'attestazione,   sotto   la   propria   personale
responsabilita', con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto
notorio,   circa   l'insussistenza   delle   cause  ostative  di  cui
all'articolo  2.  Fino  al  momento della sua definizione la chiamata
alla  leva  resta  sospesa,  sempreche' la domanda medesima sia stata
prodotta   entro   i  termini  previsti  dal  presente  articolo;  le
disposizioni  di  cui  al  presente  periodo  si applicano fino al 31
dicembre 1999.
  2.  All'atto di presentare la domanda, l'obiettore puo' indicare le
proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego,
ivi  compresa  l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti
del  settore  pubblico o del settore privato, designando fino a dieci
enti   nell'ambito   di   una   regione  prescelta.  A  tal  fine  la
dichiarazione puo' essere corredata da qualsiasi documento attestante
eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.
  3.  Fino  al  31  dicembre  1999  gli abili ed arruolati ammessi al
ritardo  ed  al  rinvio  del  servizio militare per i motivi previsti
dalla  legge,  nel  caso  che  non  abbiano presentato la domanda nei
termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di
leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi.
La  presentazione  della domanda di ammissione al servizio civile non
pregiudica  l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare
per i motivi previsti dalla legge.