Art. 5.
  1.  Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte
degli  uffici di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui
all'articolo   2,  decreta,  entro  il  termine  di  sei  mesi  dalla
presentazione  della  domanda, l'accoglimento della medesima. In caso
contrario ne decreta la reiezione, motivandola.
  2.  La  mancata  decisione  entro  il  termine di sei mesi comporta
l'accoglimento della domanda.
  3.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31
dicembre 1999.
  4.  Fino  al 31 dicembre 1999 in caso di reiezione della domanda di
ammissione  al  servizio  civile e, comunque, in caso di sopravvenuto
decreto  di  decadenza  dal  diritto  di  prestarlo, l'obiettore puo'
ricorrere  all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il giudice competente
e'  il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare
presso  cui e' avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si
osservano  le  norme  di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di
procedura  civile,  in  quanto  applicabili.  Il pretore, anche prima
dell'udienza  di  comparizione,  su  richiesta  del  ricorrente, puo'
sospendere   fino   alla   sentenza  definitiva,  con  ordinanza  non
impugnabile,   quando   ricorrano   gravi   motivi,  l'efficacia  del
provvedimento  di  reiezione della domanda o del decreto di decadenza
dal diritto di prestare il servizio civile.
  5. Dalla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il giudice competente ai
fini  di  quanto previsto dal comma 4 e' il tribunale in composizione
monocratica  di  cui  all'articolo  50-  ter  del codice di procedura
civile, introdotto dall'articolo 56 del citato decreto legislativo n.
51 del 1998.
  6.  Il rigetto del ricorso o della richiesta di sospensiva comporta
l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.
 
           Note all'art. 5:
            -  Il    testo  del codice di   procedura civile e' stato
          approvato con  regio  decreto  28  ottobre  1940,  n.  1443
          (Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1940, n. 253 suppl.).
            - Il decreto  legislativo 19 febbraio l993, n. 51,  reca:
          "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo
          grado".
            -    Il    testo   dell'art.   50-ter   del   codice   di
          procedura    civile  introdotto    dal  citato      decreto
          legislativo  n. 51  del  1998 e'  il seguente:
            "Art.   50   -ter    (Cause  nelle  quali  il   tribunale
          giudica  in composizione monocratica). -   Fuori  dei  casi
          previsti    dall'art.  50  -  bis,  il tribunale giudica in
          composizione monocratica".