Art. 6.
  1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente
legge  godono  degli  stessi  diritti,  anche ai fini previdenziali e
amministrativi,  dei  cittadini  che prestano il servizio militare di
leva.  Essi  hanno  diritto alla stessa paga dei militari di leva con
esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.
  2.  Il  periodo  di servizio civile e' riconosciuto valido, a tutti
gli  effetti,  per  l'inquadramento economico e per la determinazione
dell'anzianita'  lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del
settore  pubblico  e  privato,  nei  limiti e con le modalita' con le
quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
  3.  Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato
e'  valutato  nei  pubblici  concorsi  con lo stesso punteggio che le
commissioni  esaminatrici  attribuiscono per i servizi prestati negli
impieghi  civili  presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilita' e
della  valutazione  dei  titoli  nei concorsi banditi dalle pubbliche
amministrazioni  e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di
tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto
di lavoro.
  4.  L'assistenza  sanitaria  e'  assicurata  dal Servizio sanitario
nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7.