Art. 7.
  1.  Dalla  data  di  accoglimento  della domanda i nominativi degli
obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale;
tale   inserimento   viene   contestualmente   annotato  nelle  liste
originarie per l'arruolamento di terra o di mare.
  2.  La  lista degli obiettori di coscienza prevede piu' contingenti
annui per la chiamata al servizio.