Art. 8.
  1.  In  attesa  dell'entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi
attuativi della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e
all'articolo  12  della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, e successive
modificazioni,  e'  istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri,  l'Ufficio  nazionale  per il servizio civile. La dotazione
organica  dell'Ufficio,  fissata  per  il  primo  triennio nel limite
massimo  di  cento  unita',  e'  assicurata  utilizzando  le  vigenti
procedure  in  materia  di  mobilita'  del  personale  dipendente  da
pubbliche  amministrazioni,  nonche'  di  consulenti  secondo  quanto
previsto   dalla   legge   23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni.  L'Ufficio  e'  organizzato  in una sede centrale e in
sedi regionali ed e' diretto da un dirigente generale dei ruoli della
Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, nominato dal Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri,  il  quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile
una sola volta.
  2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
  a)  organizzare  e  gestire,  secondo  una valutazione equilibrata,
anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del
rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e
le  province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego
degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello
Stato,  agli  enti  e  alle  organizzazioni convenzionati di cui alla
lettera b);
  b)  stipulare  convenzioni  con Amministrazioni dello Stato, enti o
organizzazioni   pubblici   e   privati   inclusi  in  appositi  albi
annualmente  aggiornati  presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali,
per   l'impiego   degli  obiettori  esclusivamente  in  attivita'  di
assistenza,   prevenzione,   cura   e  riabilitazione,  reinserimento
sociale,   educazione,   promozione   culturale,  protezione  civile,
cooperazione  allo  sviluppo,  formazione  in  materia  di  commercio
estero,  difesa  ecologica,  salvaguardia  e fruizione del patrimonio
artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale,
con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;
  c)  promuovere  e  curare  la  formazione  e  l'addestramento degli
obiettori  sia  organizzando,  d'intesa con i Ministeri interessati e
con  le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di
preparazione  al  servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente
partecipare  tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando
l'effettivita' e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al
servizio  civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di
cui all'articolo 9, comma 4;
  d)   verificare,   direttamente   tramite  le  regioni  o,  in  via
eccezionale,  tramite  le  prefetture,  la consistenza e le modalita'
della  prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza
ed  il rispetto delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato,
gli  enti  e  le  organizzazioni  di  cui  alle lettere a) e b) e dei
progetti  di impiego sulla base di un programma di verifiche definito
annualmente  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e
che dovra' comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli
enti   e   delle   organizzazioni  convenzionati,  nonche'  verifiche
periodiche  per  gli  enti e le organizzazioni che impieghino piu' di
cento obiettori in servizio;
  e)  predisporre,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della protezione
civile,  forme  di  ricerca e di sperimentazione di difesa civile non
armata e nonviolenta;
  f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli
enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b);
  g)  predisporre  e  gestire  un  servizio  informativo permanente e
campagne  annuali  di  informazione, d'intesa con il Dipartimento per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  e  con  i  competenti uffici dei Ministeri interessati, per
consentire  ai  giovani  piena conoscenza delle possibilita' previste
dalla presente legge;
  h)  predisporre,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della protezione
civile,  piani  per  il  richiamo degli obiettori in caso di pubblica
calamita' e per lo svolgimento di periodiche attivita' addestrative;
  i)  predisporre  il  regolamento  generale  di  disciplina  per gli
obiettori di coscienza;
  l)  predisporre  il  regolamento  di  gestione  amministrativa  del
servizio civile.
  3.  Per  l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al
comma 1, nonche' per la definizione delle modalita' di collaborazione
fra  l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto
previsto  alle  lettere  c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del
Presidente  della  Repubblica, e' emanato, entro novanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, su proposta del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita la Conferenza dei
presidenti   delle   regioni   delle   province   autonome,  apposito
regolamento  ai  sensi dell'articolo 17, comma 4- bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento
sono  altresi'  definite  le norme dirette a disciplinare la gestione
delle  spese,  poste  a  carico  del Fondo di cui all'articolo 19. La
gestione  finanziaria  e'  sottoposta  al  controllo consuntivo della
Corte dei conti.
  4.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, sentito il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, da emanare
entro  e  non  oltre  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del
regolamento  di  cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al
comma  2,  lettere  i)  e  l).  Sugli  schemi  di tali regolamenti e'
preventivamente  acquisito  il  parere  delle  competenti Commissioni
parlamentari.
  5.  Per  un  periodo  massimo  di due anni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  l'Ufficio di cui al comma 1 si avvale
della  collaborazione  del  Ministero  della  difesa  ai  fini  della
gestione annuale del contingente.
  6.  Al  fine  di  assicurare  la  necessaria immediata operativita'
dell'Ufficio  di  cui  al  comma  1,  la Presidenza del Consiglio dei
ministri  puo'  avvalersi in via transitoria di personale militare in
posizione  di  ausiliaria,  di  personale  civile del Ministero della
difesa,  ovvero  di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti al
comma  1  nonche'  di  appositi nuclei operativi resi disponibili dai
distretti militari.
  7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato  in  lire  850  milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1998-2000, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  per  l'anno  finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
  8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
 
           Note all'art. 8:
            - I    testi  dell'art.  11,  comma    1,  lettera  a)  e
          dell'art.  12  della  legge  15  marzo  1997, n. 59, sono i
          seguenti:
            "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad  emanare,  entro
          dodici  mesi  dalla  data    di  entrata in   vi gore della
          presente legge, uno  o piu' decreti legislativi diretti a:
            a) razionalizzare l'ordinamento  della    Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri   e     dei   Ministeri,     anche
          attraverso  il   riordino,  la soppressione e   la  fusione
          di Ministeri, nonche'  di amministrazioni centrali anche ad
          ordinamento autonomo".
            "Art.  12. - 1. Nell'attuazione della  delega di cui alla
          lettera a) del  comma 1  dell'art.   11,   il Governo    si
          atterra',  oltreche'    ai  principi    generali desumibili
          dalla legge   23 agosto   1988, n.   400, dalla    legge  7
          agosto    1990,  n.   241, e   dal   decreto legislativo  3
          febbraio 1993,  n.  29,  e    successive  modificazioni  ed
          integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a)    assicurare      il    collegamento   funzionale   e
          operativo  della Presidenza  del   Consiglio  dei  Ministri
          con    le  amministrazioni interessate e    potenziare,  ai
          sensi  dell'art.    95  della  Costituzione,  le   autonome
          funzioni  di  impulso, indirizzo   e   coordinamento    del
          Presidente     del    Consiglio     dei    Ministri,    con
          eliminazione, riallocazione   e      trasferimento    delle
          funzioni  e   delle  risorse concernenti compiti  operativi
          o    gestionali in  determinati settori, anche in relazione
          al conferimento di  funzioni  di  cui  agli  articoli  3  e
          seguenti;
            b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi
          i  compiti  non   direttamente riconducibili  alle predette
          funzioni di    impulso,  indirizzo  e    coordinamento  del
          Presidente  del   Consiglio dei Ministri secondo criteri di
          omogeneita' e di efficienza  gestionale, ed anche  ai  fini
          della riduzione dei costi amministrativi;
            c) garantire  al personale inquadrato  ai sensi dell'art.
          38  della  legge  23  agosto  1988, n. 400,   il diritto di
          opzione tra il permanere nei  ruoli  della  Presidenza  del
          Consiglio   dei   Ministri   e   il  transitare  nei  ruoli
          dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;
            d)  trasferire   alla Presidenza   del   Consiglio    dei
          Ministri,      per   l'eventuale      affidamento      alla
          responsabilita'  dei   Ministri   senza portafoglio,  anche
          funzioni  attribuite  a  questi   ultimi direttamente dalla
          legge;
            e) garantire  alla Presidenza del Consiglio  dei Ministri
          autonomia  organizzativa,    regolamentare   e  finanziaria
          nell'ambito    dello stanziamento  previsto ed    approvato
          con    le  leggi   finanziaria e   di bilancio dell'anno in
          corso;
            f)    procedere    alla    razionalizzazione     e     re
          distribuzione    delle competenze  tra i  Ministeri, tenuto
          conto delle   esigenze  derivanti  dall'appartenenza  dello
          Stato  all'Unione  europea,  dei  conferimenti  di cui agli
          articoli  3  e  seguenti  e  dei  principi  e  dei  criteri
          direttivi  indicati    dall'art.   4     e   dal   presente
          articolo,   in  ogni  caso riducendone  il numero,    anche
          con      decorrenza  differita     all'inizio  della  nuova
          legislatura;
            g)   eliminare   le    duplicazioni    organizzative    e
          funzionali,   sia all'interno di  ciascuna amministrazione,
          sia fra  di esse,  sia tra organi amministrativi  e  organi
          tecnici,   con  eventuale  trasferimento,  riallocazione  o
          unificazione delle funzioni e  degli  uffici  esistenti,  e
          ridisegnare     le   strutture  di  primo   livello,  anche
          mediante  istituzione      di      dipartimenti      o   di
          amministrazioni    ad    ordinamento  autonomo   risultanti
          dalla    aggregazione      di    uffici      di     diverse
          amministrazioni,      sulla   base     di     criteri    di
          omogeneita',   di complementarieta' e di organicita';
            h)  riorganizzare  e  razionalizzare,    sulla  base  dei
          medesimi  criteri  e in   coerenza con quanto previsto  dal
          capo I della  presente legge, gli organi di  rappresentanza
          periferica dello Stato  con funzioni di raccordo,  supporto
          e collaborazione con le regioni e gli enti locali;
            i)      procedere,     d'intesa     con    le     regioni
          interessate, all'articolazione delle  attivita'  decentrate
          e  dei  servizi pubblici, in   qualunque forma  essi  siano
          gestiti  o  sottoposti al   controllo  dell'amministrazione
          centrale   dello   Stato,  in   modo  che,   se organizzati
          a  livello   sovraregionale,  ne    sia   assicurata     la
          fruibilita' alle  comunita', considerate  unitariamente dal
          punto di vista  regionale. Qualora  esigenze  organizzative
          o    il rispetto   di standard    dimensionali    impongano
          l'accorpamento   di   funzioni amministrative statali   con
          riferimento  a    dimensioni  sovraregionali,  deve  essere
          comunque fatta salva l'unita' di ciascuna regione;
            l)  riordinare  le  residue strutture   periferiche   dei
          Ministeri,  dislocate    presso  ciascuna    provincia,  in
          modo  da   realizzare l'accorpamento  e la  concentrazione,
          sotto  il profilo  funzionale, organizzativo  e  logistico,
          di   tutte   quelle   presso    le    quali    i  cittadini
          effettuano operazioni o pratiche  di versamento di debiti o
          di    riscossione  di    crediti  a   favore   o a   carico
          dell'erario  dello Stato;
            m)  istituire,  anche  in   parallelo all'evolversi della
          struttura del bilancio  dello Stato   ed alla    attuazione
          dell'art.  14 del  decreto legislativo 3  febbraio 1993, n.
          29,  e  successive    modificazioni,  un  piu'    razionale
          collegamento   tra   gestione   finanziaria    ed    azione
          amministrativa,  organizzando  le  strutture  per  funzioni
          omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
            n)  rivedere,   senza  aggravi  di   spesa  e,  per    il
          personale disciplinato dai  contratti collettivi  nazionali
          di   lavoro,      fino  ad  una     specifica    disciplina
          contrattuale,  il  trattamento  economico accessorio  degli
          addetti   ad   uffici  di    diretta  collaborazione    dei
          Ministri,  prevedendo,  a  fronte  delle  responsabilita' e
          degli obblighi di   reperibilita'   e  disponibilita'    ad
          orari    disagevoli,  un   unico emolumento,    sostitutivo
          delle   ore   di   lavoro   straordinario autorizzabili  in
          via  aggiuntiva  e    dei  compensi  di    incentivazione o
          similari;
            o) diversificare le funzioni di  staff    e  di  line,  e
          fornire  criteri  generali  e    principi uniformi   per la
          disciplina degli  uffici posti alle dirette  dipendenze del
          Ministro,   in funzione di supporto    e  di  raccordo  tra
          organo    di  direzione politica e  amministrazione e della
          necessita'  di  impedire,   agli   uffici      di   diretta
          collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attivita'
          amministrative  rientranti  nelle  competenze dei dirigenti
          ministeriali;
            p)     garantire       la     speditezza      dell'azione
          amministrativa     e   il superamento  della frammentazione
          delle procedure,  anche attraverso opportune modalita'    e
          idonei  strumenti  di    coordinamento  tra  uffici,  anche
          istituendo   i centri interservizi,  sia    all'interno  di
          ciascuna    amministrazione,   sia       fra   le   diverse
          amministrazioni; razionalizzare gli    organi    collegiali
          esistenti   anche    mediante  soppressione, accorpamento e
          riduzione del numero dei componenti;
            q)  istituire  servizi  centrali   per la   cura    delle
          funzioni  di controllo interno, che dispongano di  adeguati
          servizi  di  supporto  ed operino in  collegamento con  gli
          uffici   di statistica   istituiti ai sensi  del    decreto
          legislativo   6    settembre  1989,  n.    322,  prevedendo
          interventi   sostitutivi nei    confronti  delle    singole
          amministrazioni  che  non  provvedano alla istituzione  dei
          servizi di controllo interno entro  tre  mesi  dalla   data
          di  entrata  in  vigore  del  decreto legislativo;
            r)   organizzare    le  strutture  secondo  criteri    di
          flessibilita', per consentire  sia  lo  svolgimento     dei
          compiti   permanenti,   sia   il perseguimento di specifici
          obiettivi e missioni;
            s) realizzare   gli  eventuali    processi  di  mobilita'
          ricorrendo,  in  via prioritaria,  ad accordi  di mobilita'
          su base  territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8,  del
          decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e  successive
          modificazioni,     prevedendo  anche     per  tutte      le
          amministrazioni   centrali   interessate  dai  processi  di
          trasferimento  di  cui all'art.   1 della   presente legge,
          nonche'  di razionalizzazione, riordino e  fusione  di  cui
          all'art.  11,  comma  1,  lettera a), procedure finalizzate
          alla  riqualificazione professionale per il   personale  di
          tutte   le   qualifiche  e  i   livelli  per  la  copertura
          dei  posti disponibili a seguito della definizione    delle
          piante  organiche e con le modalita'  previste dall'art. 3,
          commi  205 e 206, della  legge 28 dicembre  1995,  n.  549,
          fermo    restando che le singole amministrazioni provvedono
          alla  copertura  degli   oneri  finanziari   attraverso   i
          risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;
            t)  prevedere    che  i    processi  di riordinamento   e
          razionalizzazione sopra indicati  siano  accompagnati    da
          adeguati  processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
          all'uopo  conferendo  apposite  attribuzioni  alla   Scuola
          superiore della  pubblica amministrazione; prevedere che, a
          tal  fine,    il  contingente   di personale   indicato nel
          regolamento recante disposizioni   per l'organizzazione  ed
          il    funzionamento della Scuola superiore  sia considerato
          aggiuntivo rispetto  ai contingenti di cui alle tabelle A e
          B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400; prevedere che
          il 50 per  cento del contingente medesimo sia riservato  al
          personale  in  posizione  di  comando    e  di fuori ruolo;
          prevedere che le  amministrazioni,  se   la   richiesta  di
          comando   e'   motivata   da attivita' svolte  dalla Scuola
          superiore nel   loro  interesse,  debbano  dar  corso  alla
          richiesta.
            2.    Nell'ambito   dello stato   di   previsione   della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri, relativamente  alle
          rubriche  non affidate alla responsabilita' di Ministri, il
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   puo'   disporre
          variazioni  compensative,  in    termini di competenza e di
          cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
            3.  Il   personale   di   ruolo della   Presidenza    del
          Consiglio   dei Ministri, comunque in servizio da almeno un
          anno alla data di entrata in   vigore     della    presente
          legge    presso     altre   amministrazioni pubbliche, enti
          pubblici non economici ed  autorita'  indipendenti,  e',  a
          domanda,    inquadrato  nei  ruoli delle   amministrazioni,
          autorita' ed enti   pubblici   presso   i   quali    presta
          servizio,    ove   occorra   in soprannumero; le  dotazioni
          organiche di  cui alle  tabelle A, B   e  C  allegate  alla
          legge  23  agosto    1988, n. 400, sono corrispondentemente
          ridotte".
            - La legge 23 agosto  1988,  n.  400,  reca:  "Disciplina
          dell'attivita'  di    Governo      e    ordinamento   della
          Presidenza   del  Consiglio  dei Ministri".
            - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della citata  legge
          n. 400 del 1988 e' il seguente:
            "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,   con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma  2, su proposta  del   Ministro  competente
          d'intesa   con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          con il Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto  dei  principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive    modificazioni,  con    i    documenti e   con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a) riordino degli  uffici di diretta collaborazione   con
          i  Ministri  ed   i   Sottosegretari di  Stato,  stabilendo
          che tali  uffici   hanno esclusive competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale, centrale  periferici,  mediante  diversificazione
          tra    strutture    con  funzioni  finali  e  con  funzioni
          strumentali  e loro organizzazione per funzioni  omogenee e
          secondo  criteri     di   flessibilita      eliminando   le
          duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".