Art. 9.
  1.  Il  Ministro  della  difesa  trasmette  mensilmente all'Ufficio
nazionale  per  il  servizio  civile  i nominativi degli obiettori di
coscienza  le  cui  domande  siano  state  accettate  o  siano  state
presentate  da  oltre sei mesi. Dopo il 31 dicembre 1999 e' trasmesso
l'elenco di tutti gli obiettori.
  2.  Fino  al 31 dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al
servizio   civile  sono  assegnati,  entro  il  termine  di  un  anno
dall'accoglimento  della  domanda, agli enti ed organizzazioni di cui
all'articolo    11,    comunque   nella   misura   consentita   dalle
disponibilita'  finanziarie di cui all'articolo 19, che costituiscono
il  limite  massimo  di  spesa  globale.  In mancanza o in ritardo di
assegnazione,  l'obiettore  e'  collocato in congedo secondo le norme
vigenti per il servizio di leva.
  3.  L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire,
fatte  salve  le  esigenze  del  servizio  e  compatibilmente  con le
possibilita'  di  impiego,  entro l'area vocazionale ed il settore di
impiego  da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza o di
quella  indicata  nella domanda e tenendo conto delle richieste degli
enti  e  delle  organizzazioni  di cui all'articolo 8, comma 2, fermo
restando quanto previsto all'articolo 4, comma 2.
  4.  Il  servizio  civile  ha  una durata pari a quella del servizio
militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di
attivita'  operativa.  In attesa dell'istituzione del Servizio civile
nazionale,  il  periodo  di formazione dovra' prevedere un periodo di
formazione  civica  e  di  addestramento  generale al servizio civile
differenziato  secondo  il  tipo  d'impiego,  destinato  a  tutti gli
obiettori ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio in
determinati   settori   ove   si  ravvisino  specifiche  esigenze  di
formazione,  le convenzioni disciplinano i casi nei quali puo' essere
previsto  un  periodo  di  addestramento  aggiuntivo  presso l'ente o
l'organizzazione in cui verra' prestata l'attivita' operativa.
  5.  Il  servizio  civile,  su richiesta dell'obiettore, puo' essere
svolto  in  un altro Paese, salvo che per la durata, secondo le norme
ivi  vigenti,  sulla  base  di  apposite intese bilaterali. L'Ufficio
nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente
di servizio civile da svolgere all'estero.
  6. Il servizio civile puo' essere svolto anche secondo le modalita'
previste,  per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a
35  della  legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni,
per  la  cooperazione  allo  sviluppo.  In  tal caso la sua durata e'
quella prevista da tale legge.
  7.  L'obiettore  che  ne faccia richiesta puo' essere inviato fuori
dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un
periodo  concordato  con  l'ente  stesso,  per partecipare a missioni
umanitarie  direttamente  gestite  dall'ente  medesimo.  In tal caso,
qualora  la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate,
l'assistenza   sanitaria   e'  assicurata  dal  Servizio  di  sanita'
militare.
  8.  Non e' punibile l'obiettore che, prima della data di entrata in
vigore della presente legge, abbia svolto la sua attivita' all'estero
anche al di fuori delle condizioni previste al comma 7.
  9.  E'  facolta'  dell'Ufficio  nazionale  per  il  servizio civile
disporre  l'impiego  di obiettori di coscienza, ove lo richiedano, in
missioni  umanitarie  nelle quali sia impegnato personale italiano. A
tale  fine  gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro
attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze dell'ente
o organizzazione che gestisce la missione.
  10. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie
fuori  dal  territorio  nazionale  di cui ai commi 7 e 9, l'obiettore
deve  indicare  la  specifica  missione umanitaria richiesta, nonche'
l'ente,  ovvero  la  organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia
delle  Nazioni  Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero
la  reiezione  della  domanda devono essere comunicati all'obiettore,
con  relativa  motivazione,  entro un mese. La mancata risposta entro
tale termine comporta accoglimento della domanda.
  11.  In  tutti  i  casi  di  cui  ai  commi 7 e 9, gli obiettori di
coscienza  devono  comunque essere utilizzati per servizi non armati,
non  di  supporto  a  missioni  militari, e posti sotto il comando di
autorita' civili.
  12.   L'obiettore   che   presta  servizio  civile  all'estero  per
partecipare  alle  missioni  umanitarie  di  cui  ai commi 7 e 9 puo'
chiedere  il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo
di  un  anno.  Ove  la  richiesta  sia  accolta,  per  il  periodo di
prolungamento  del servizio si applicano le norme di cui all'articolo
6.
 
           Nota all'art. 9:
            -  I  testi  degli    articoli da 31 a 35 della  legge 26
          febbraio 1987, n. 49, sono i seguenti:
            "Art. 31   (Volontari in servizio   civile).  -  1.  Agli
          effetti della presente  legge  sono  considerati  volontari
          in    servizio   civile   i cittadini  italiani maggiorenni
          che,  in   possesso delle   conoscenze tecniche  e    delle
          qualita'     personali  necessarie  per    rispondere  alle
          esigenze  dei  Paesi    interessati,  nonche'  di  adeguata
          formazione e di idoneita' psicofisica, prescindendo da fini
          di  lucro  e  nella ricerca prioritaria   dei    valori  di
          solidarieta'   e     della    cooperazione  internazionale,
          abbiano  stipulato  un    contratto  di  cooperazione della
          durata di  almeno due anni  registrato ai sensi  del  comma
          5,    con il quale si siano  impegnati a svolgere attivita'
          di  lavoro autonomo di cooperazione nei  Paesi in via    di
          sviluppo nell'ambito  di programmi previsti dall'art. 29.
            2.    Il contratto   di cooperazione   deve prevedere  il
          programma    di  cooperazione  nel   quale   si   inserisce
          l'attivita'  di volontariato e il trattamento economico.  I
          contenuti  di tale contratto   sono definiti  dal  comitato
          direzionale    sentito  il parere della  commissione per le
          organizzazioni non  governative. I   volontari in  servizio
          civile  con  contratto di cooperazione registrato presso la
          Direzione  generale  per  la  cooperazione  allo  sviluppo,
          esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'art. 33,  comma
          1,  lettera    a),  sono    iscritti  a  loro    cura  alle
          assicurazioni per invalidita', vecchiaia  e superstiti  dei
          lavoratori  dipendenti,  nonche' all'assicurazione   per le
          malattie, limitatamente alle prestazioni  sanitarie,  ferma
          rimanendo la natura  autonoma del rapporto e  l'inesistenza
          di  obblighi contributivi a  carico diretto dei  volontari.
          Termini    e    modalita' del   versamento dei   contributi
          saranno definiti  dal  regolamento    di  esecuzione  della
          presente  legge, anche in deroga alle disposizioni previste
          in materia per le predette assicurazioni.
            2-bis. I contributi   previdenziali  e  assistenziali  di
          cui al comma 2, gli importi  dei quali sono commisurati  ai
          compensi convenzionali determinati  con  apposito   decreto
          interministeriale,    sono   posti integralmente a   carico
          della  Direzione  generale    per  la   cooperazione   allo
          sviluppo   la  quale  provvede  direttamente  all'accredito
          dei contributi  presso il  fondo  pensioni dei   lavoratori
          dipendenti.   I volontari ed i loro familiari a carico sono
          anche assicurati contro i rischi di  infortuni,    morte  e
          malattia con polizza a  loro favore. La Direzione  generale
          per  la  cooperazione allo  sviluppo provvede  al pagamento
          dei premi  per massimali che sono  determinati con delibera
          del     comitato     direzionale    su    proposta    della
          commissione  per  le organizzazioni  non governative.   Per
          i    volontari in  aspettativa ai sensi dell'art. 33, comma
          1,   lettera   a),   il   trattamento   previdenziale    ed
          assistenziale  rimane   a   carico   delle  amministrazioni
          di appartenenza  per la  parte di  loro  competenza, mentre
          la  parte    a  carico del lavoratore   e' rimborsata dalla
          Direzione  generale per la cooperazione allo sviluppo  alle
          stesse amministrazioni.
            3.  Il  comitato  direzionale,  sentito  il  parere della
          commissione  per   le   organizzazioni   non   governative,
          stabilisce  ed aggiorna annualmente i criteri di congruita'
          per il  trattamento economico di cui al comma 2,    tenendo
          conto   anche   del    caso  di  volontari  con  precedente
          esperienza,  che  siano chiamati  a  svolgere  funzioni  di
          rilevante responsabilita'.
            4.  E'   parte integrante  del contratto  di cooperazione
          un periodo all'inizio del servizio,  non  superiore  a  tre
          mesi, da destinarsi alla formazione.
            5.  La  qualifica  di  volontario   in servizio civile e'
          attribuita con la registrazione del  contratto  di  cui  al
          comma  1, presso la Direzione generale per la  cooperazione
          allo sviluppo. A tal   fine la  Direzione  generale    deve
          verificare    la   conformita' del   contratto con   quanto
          previsto ai commi 2  e  3,    nonche'  la  sussistenza  dei
          requisiti di cui al comma 1.
            6.   Copia del  contratto  registrato e'  trasmessa dalla
          Direzione generale  per  la  cooperazione   allo   sviluppo
          alla   rappresentanza italiana competente per territorio ai
          fini previsti dall'art. 34.
            Art.   32   (Cooperanti   delle   organizzazioni      non
          governative).  -  1.  Le organizzazioni   non   governative
          idonee    possono    inoltre    impiegare  nell'ambito  dei
          programmi  riconosciuti    conformi  alle  finalita'  della
          presente legge, ove  previsto  nei  programmi  stessi,  con
          oneri  a  carico  dei    pertinenti capitoli   all'apposita
          rubrica  di    cui  all'art.    14,  comma  1,  lettera a),
          cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze
          tecniche,  dell'esperienza professionale e  delle  qualita'
          personali  necessarie,  che si siano   impegnati a svolgere
          attivita' di lavoro autonomo    nei  Paesi    in  via    di
          sviluppo    con  un    contratto di cooperazione, di durata
          inferiore a due anni,  per l'espletamento di compiti     di
          rilevante     responsabilita'    tecnica    gestionale    e
          organizzativa.  Il contratto  di cui   sopra deve    essere
          conforme   ai contenuti che verranno definiti  dal Comitato
          direzionale, sentito il parere  della  commissione  di  cui
          all'art. 8, comma 10.
            2.   La  Direzione  generale  per  la  cooperazione  allo
          sviluppo, verificata tale conformita' nonche' la congruita'
          con il programma di cooperazione,  registra  il   contratto
          attribuendo  in   tal  modo  la qualifica di cooperante  ai
          sensi della presente  legge. I cooperanti dipendenti  dallo
          Stato    o   da   enti   pubblici     hanno   diritto    al
          collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del
          contratto di cooperazione.
            2-bis.    I   cooperanti in   servizio  con  contratto di
          cooperazione registrato  presso la  Direzione  generale per
          la cooperazione   allo sviluppo   possono   iscriversi    a
          loro cura  alle  assicurazioni  per invalidita',  vecchiaia
          e      superstiti    dei   lavoratori   dipendenti, nonche'
          all'assicurazione    per   le   malattie,     limitatamente
          alle prestazioni  sanitarie,  ferma  rimanendo   la  natura
          autonoma    del  rapporto  e    l'inesistenza di   obblighi
          contributivi a  carico diretto dei  cooperanti. Termini   e
          modalita'   del versamento  dei contributi saranno definiti
          dal regolamento  di esecuzione della presente legge,  anche
          in  deroga  alle  disposizioni  previste  in materia per le
          predette  assicurazioni.      I      contributi        sono
          commisurati    ai    compensi convenzionali da determinarsi
          con apposito decreto interministeriale.
            2-ter. I contributi previdenziali  e assistenziali per  i
          cooperanti  che  si iscrivono alle assicurazioni di  cui al
          comma  2-bis  sono  posti  integralmente  a  carico   della
          Direzione  generale  per  la cooperazione e lo sviluppo.  I
          cooperanti ed   i loro   familiari a  carico    sono  anche
          assicurati  contro  i rischi di infortuni, morte e malattia
          con polizza a  loro  favore.  La  Direzione generale    per
          la    cooperazione   allo sviluppo   provvede al  pagamento
          dei premi   per    massimali  che    sono  determinati  con
          delibera  del  comitato  direzionale    su  proposta  della
          Commissione per le organizzazioni non governative.
            2-quater. I cooperanti hanno  diritto  al  riconoscimento
          del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi
          dell'art. 20.
            3.   Copia del  contratto  registrato e'  trasmessa dalla
          Direzione generale  per  la  cooperazione   allo   sviluppo
          alla   rappresentanza italiana competente per territorio ai
          fini previsti dall'art. 34.
            Art.   33   (Diritti  dei  volontari).  -  1.  Coloro  ai
          quali   sia riconosciuta   con    la    registrazione    la
          qualifica  di  volontari  in servizio hanno diritto:
            a)  al  collocamento    in aspettativa senza assegni,  se
          dipendenti di ruolo o non    di  ruolo  da  amministrazioni
          statali  o    da  enti  pubblici,  nei  limiti  di appositi
          contingenti, da determinare periodicamente con decreto  del
          Presidente  del Consiglio   dei Ministri, di concerto con i
          Ministri  degli affari  esteri  e  del tesoro.  Il  periodo
          di  tempo trascorso  in   aspettativa e'   computato    per
          intero  ai   fini   della progressione   della    carriera,
          della  attribuzione   degli  aumenti periodici di stipendio
          e del  trattamento di quiescenza e previdenza.  Il  diritto
          di  collocamento in  aspettativa senza assegni spetta anche
          al dipendente   il  cui    coniuge  sia  in    servizio  di
          cooperazione come volontario;
            b)   al riconoscimento  del servizio  prestato nei  Paesi
          in  via di sviluppo;
            c)  alla conservazione  del  proprio posto   di   lavoro,
          secondo    le disposizioni del decreto legislativo del Capo
          provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,    n.  303,  e
          successive    norme  integrative,  relative  ai  lavoratori
          chiamati alle   armi per il   servizio di    leva,  qualora
          beneficino  del  rinvio    del servizio militare ai   sensi
          della presente legge.
            2. Alle imprese private che  concederanno ai volontari  e
          cooperanti   da  esse    dipendenti  il  collocamento    in
          aspettativa senza   assegni  e'  data  la  possibilita'  di
          assumere   personale  sostitutivo  con  contratto  a  tempo
          determinato.
            Art. 34 (Doveri  dei volontari e dei cooperanti). -  1. I
          volontari in servizio civile e i cooperanti  con  contratto
          di  breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi
          in via di sviluppo sono soggetti alla  vigilanza  del  Capo
          della  rappresentanza  italiana  competente per territorio,
          al  quale  comunicano  l'inizio e  la   fine   della   loro
          attivita' di cooperazione.
            2.  Essi    devono assolvere   alle proprie  mansioni con
          diligenza in modo  conforme  alla  dignita'  del    proprio
          compito.  In nessun caso essi possono  essere impiegati  in
          operazioni  di polizia  o di  carattere militare.
            3.    I  volontari    ed  i    cooperanti  non    possono
          intrattenere    con  le  organizzazioni    non  governative
          rapporti di   lavoro  subordinato    per  l'esercizio    di
          qualsivoglia    mansione.    Ogni   contratto   di   lavoro
          subordinato eventualmente stipulato dal   volontario o  dal
          cooperante,  anche  tacitamente, con le organizzazioni  non
          governative e' nullo ai sensi dell'art.   1343  del  codice
          civile.  In  caso  di   inosservanza di quanto disposto nel
          comma 1 o del divieto di cui al presente comma, o di  grave
          mancanza    -  accertata nelle debite forme -  ai doveri di
          cui al comma 2,  il contratto di cooperazione, di cui  agli
          articoli 31 o 32, e'  risolto con effetto  immediato e    i
          volontari  o    i  cooperanti decadono dai diritti previsti
          dalla presente legge.
            4.   Il   Ministro   degli   affari esteri  puo'  inoltre
          disporre  il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti:
            a) quando amministrazioni, istituti, enti   od  organismi
          per  i  quali  prestano la   loro opera   in un determinato
          Paese cessino  la propria attivita',  o la  riducano  tanto
          da non  essere   piu'   in grado   di servirsi  della  loro
          opera;
            b)  quando  le  condizioni  del  Paese  nelle  quali essi
          prestano la loro  opera  mutino  in  modo  da  impedire  la
          prosecuzione della loro attivita' o il regolare svolgimento
          di essa.
            5.   Gli   organismi  non   governativi  idonei   possono
          risolvere anticipatamente i   contratti di  cooperazione  e
          disporre  il  rimpatrio del  volontario  o  del  cooperante
          interessato,   in   caso   di    grave  inadempienza  degli
          impegni  da    questo assunti,   previa comunicazione delle
          motivazioni  alla direzione  generale per la   cooperazione
          allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima.
            Art.  35  (Servizio  militare: rinvio e dispensa). - 1. I
          volontari in servizio civile, che prestino la loro    opera
          ai  sensi  dell'art.  31 in Paesi in via di sviluppo e  che
          debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio
          di  leva, possono, in tempo  di pace, chiederne il   rinvio
          al   Ministero  della  difesa, il  quale  e' autorizzato  a
          concederlo  per  la  durata  del  servizio  all'estero,   a
          condizione  che  il  richiedente  sia  sottoposto  a visita
          medica ed arruolato.
            2.  Al    termine  di  un     biennio  di   effettivo   e
          continuativo  servizio  nei  Paesi  suindicati, i volontari
          che abbiano ottenuto il rinvio del servizio  militare hanno
          diritto ad  ottenere   in tempo   di pace    la  definitiva
          dispensa dal Ministero della difesa.
            3.  Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa
          definitiva sono stabilite con decreto  del  Ministro  della
          difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
            4.    Nel   caso in   cui   un   volontario, pur   avendo
          tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui  si  e'
          impegnato,  non  raggiunga il compimento  di un  biennio di
          servizio, decade  dal beneficio  della dispensa.  Tuttavia,
          se  l'interruzione avviene   per i motivi di cui al comma 4
          dell'art. 34 o per   documentati motivi di  salute    o  di
          forza  maggiore,    il  tempo   trascorso in   posizione di
          rinvio nel  Paese di destinazione   e'    proporzionalmente
          computato ai  fini  della  ferma militare obbligatoria".