Art. 2.
Norme  integrative  e  correttive delle  disposizioni  generali  in
   materia   di   sanzioni   amministrative   per  le  violazioni  di
   norme tributarie.
  1.  Al  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  472,  recante
disposizioni generali  in materia  di sanzioni amministrative  per le
violazioni   di  norme   tributarie,  sono   apportate  le   seguenti
modificazioni:
  a)  l'articolo 5,  riguardante la  colpevolezza, e'  sostituito dal
seguente:
  "Art. 5 (Colpevolezza).  - 1. Nelle violazioni  punite con sanzioni
amministrative ciascuno  risponde della propria azione  od omissione,
cosciente  e volontaria,  sia essa  dolosa o  colposa. Le  violazioni
commesse  nell'esercizio dell'attivita'  di  consulenza tributaria  e
comportanti  la soluzione  di problemi  di speciale  difficolta' sono
punibili solo in caso di dolo o colpa grave.
  2. Nei  casi indicati nell'articolo  11, comma 1, se  la violazione
non  e' commessa  con dolo  o colpa  grave, la  sanzione, determinata
anche in  esito all'applicazione  delle previsioni degli  articoli 7,
comma 3,  e 12, non  puo' essere eseguita nei  confronti dell'autore,
che non  ne abbia tratto  diretto vantaggio, in somma  eccedente lire
cento milioni,  salvo quanto disposto  dagli articoli 16, comma  3, e
17, comma  2, e  salva, per l'intero,  la responsabilita'  prevista a
carico  della persona  fisica,  della  societa', dell'associazione  o
dell'ente indicati nel medesimo articolo  11, comma 1. L'importo puo'
essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
  3.  La  colpa e'  grave  quando  l'imperizia  o la  negligenza  del
comportamento  sono   indiscutibili  e  non  e'   possibile  dubitare
ragionevolmente del  significato e della portata  della norma violata
e, di  conseguenza, risulta evidente la  macroscopica inosservanza di
elementari obblighi tributari. Non  si considera determinato da colpa
grave  l'inadempimento  occasionale  ad obblighi  di  versamento  del
tributo.
  4. E' dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la
determinazione  dell'imponibile  o  dell'imposta  ovvero  diretta  ad
ostacolare l'attivita' amministrativa di accertamento.";
  b) nell'articolo 6, riguardante cause  di non punibilita', al comma
1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le riIevazioni eseguite
nel  rispetto della  continuita'  dei valori  di  bilancio e  secondo
corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti
criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso,
non si  considerano colpose  le violazioni conseguenti  a valutazioni
estimative,  ancorche'  relative  alle  operazioni  disciplinate  dal
decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle
accertate in misura non eccedente il cinque per cento.";
  c) nell'articolo  7, riguardante i criteri  di determinazione della
sanzione, al comma 3 le parole: "dell'articolo 13, dell'articolo 16 o
in  dipendenza di  accertamento con  adesione" sono  sostituite dalle
seguenti: "degli  articoli 13, 16  e 17  o in dipendenza  di adesione
all'accertamento";
  d)  nell'articolo 11,  riguardante i  responsabili per  la sanzione
amministrativa, al comma 1 dopo  le parole: "nell'interesse dei quali
ha agito  l'autore delle  violazioni sono  obbligati" e'  inserita la
seguente: "solidalmente";
  e) l'articolo  12, riguardante concorso di  violazioni e violazioni
continuate, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 12 (Concorso  di violazioni e continuazione). -  1. E' punito
con  la sanzione  che  dovrebbe infliggersi  per  la violazione  piu'
grave, aumentata da un quarto al  doppio, chi, con una sola azione od
omissione,  viola  diverse  disposizioni  anche  relative  a  tributi
diversi ovvero commette, anche con  piu' azioni od omissioni, diverse
violazioni formali della medesima disposizione.
  2.  Alla stessa  sanzione  soggiace chi,  anche  in tempi  diversi,
commette piu' violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o
tendono a  pregiudicare la  determinazione dell'imponibile  ovvero la
liquidazione anche periodica del tributo.
  3. Nei casi previsti dai commi 1  e 2, se le violazioni rilevano ai
fini di piu'  tributi, si considera quale sanzione  base cui riferire
l'aumento, quella piu' grave aumentata di un quinto.
  4. Le  previsioni dei  commi 1,  2 e  3 si  applicano separatamente
rispetto  ai tributi  erariali e  ai  tributi di  ciascun altro  ente
impositore.
  5.  Se  le  violazioni  riguardano  periodi  d'imposta  diversi  la
sanzione base e' aumentata dalla meta' al triplo.
  6.   Il  concorso   e  la   continuazione  sono   interrotti  dalla
constatazione della violazione.
  7. Nei  casi previsti  dal presente articolo  la sanzione  non puo'
essere  comunque  superiore  a  quella risultante  dal  cumulo  delle
sanzioni previste per le singole violazioni.
  8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5,
le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di
progressione  si applicano  separatamente per  ciascun tributo  e per
ciascun  periodo d'imposta.  La sanzione  conseguente alla  rinuncia,
all'impugnazione  dell'avviso  di  accertamento,  alla  conciliazione
giudiziale e alla definizione agevolata  ai sensi degli articoli 16 e
17  del presente  decreto  non puo'  stabilirsi  in progressione  con
violazioni non  indicate nell'atto di contestazione  o di irrogazione
delle sanzioni.";
  f)  l'articolo   13,  riguardante   il  ravvedimento   operoso,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la
violazione  non  sia  stata  gia' constatata  e  comunque  non  siano
iniziati   accessi,   ispezioni,    verifiche   o   altre   attivita'
amministrative  di accertamento  delle  quali l'autore  o i  soggetti
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
  a)  ad un  ottavo  del minimo  nei casi  di  mancato pagamento  del
tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta
giorni dalla data della sua commissione;
  b)  ad  un sesto,  se  la  regolarizzazione  degli errori  e  delle
omissioni, anche  se incidenti  sulla determinazione e  sul pagamento
del  tributo, avviene  entro il  termine per  la presentazione  della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa
la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica,
entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della
presentazione  della dichiarazione,  se questa  viene presentata  con
ritardo non superiore a trenta giorni.
  2.  Il  pagamento  della  sanzione  ridotta  deve  essere  eseguito
contestualmente  alla regolarizzazione  del pagamento  del tributo  o
della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
  3.  Quando la  liquidazione deve  essere eseguita  dall'ufficio, il
ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine
di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
  4.  Il ravvedimento  del contribuente  nei casi  di omissione  o di
errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene
entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.
  5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire,
a integrazione  di quanto  previsto nel presente  articolo, ulteriori
circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.";
  g)  nell'articolo 16,  riguardante il  procedimento di  irrogazione
delle sanzioni:
  1) al comma  2 sono aggiunte, infine, le  seguenti parole: "nonche'
dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni";
  2) al  comma 3  le parole:  "di un  quarto della  sanzione indicata
nell'atto di  contestazione" sono  sostituite dalle seguenti:  "di un
importo  pari ad  un quarto  della sanzione  indicata e  comunque non
inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni
piu' gravi relative a ciascun tributo";
  h)  nell'articolo  17,  riguardante l'irrogazione  immediata  della
sanzione:
  1) al comma 2: le parole: "del quarto della sanzione irrogata" sono
sostituite dalle  seguenti: "di  un importo pari  ad un  quarto della
sanzione irrogata  e comunque non  inferiore ad un quarto  dei minimi
edittali previsti  per le  violazioni piu'  gravi relative  a ciascun
tributo";
  2)  al comma  3 le  parole: "sono  irrogate" sono  sostituite dalle
seguenti:  "Possono   essere  irrogate"  e  il   secondo  periodo  e'
sostituito  dal  seguente:  "Per  le sanzioni  indicate  nel  periodo
precedente,  in  nessun  caso  si applica  la  definizione  agevolata
prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3";
  i) nell'articolo  19, riguardante  l'esecuzione delle  sanzioni, al
comma 1  dopo le  parole: "commissioni  tributarie" sono  inserite le
seguenti:  ", anche  nei  casi  in cui  non  e' prevista  riscossione
frazionata.";
  l) nell'articolo 20, riguardante decadenza e prescrizione, al comma
1  le parole:  "nel termine  di cinque  anni dalla  commissione della
violazione  o nel  diverso  termine previsto  per l'accertamento  dei
singoli  tributi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il  31
dicembre del quinto  anno succcessivo a quello in cui  e' avvenuta la
violazione  o nel  maggior  termine previsto  per l'accertamento  dei
singoli  tributi.  Entro  gli   stessi  termini  devono  essere  resi
esecutivi i  ruoli nei  quali sono iscritte  le sanzioni  irrogate ai
sensi dell'articolo 17, comma 3.";
  m) negli articoli  16, 20, 22, 23 e 25,  ove ricorrenti, le parole:
"soggetti  obbligati  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  1,"  sono
sostituite dalle seguenti: "soggetti obbligati in solido";
  n) all'articolo 25, riguardante  disposizioni transitorie, al comma
3 e' aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "La  definizione non si
applica alle sanzioni contemplate nell'articolo 17, comma 3.".
 
           Note all'art. 2:
            -   Per   il   testo   degli  articoli  7, 11,  16  e  17
          del  decreto legislativo n. 472 del 1996 si  vedano le note
          successive al presente articolo.
            - Il testo  dell'art. 2 del decreto legislativo n.    472
          del 1997 e' il seguente:
            "Art.  2  (Sanzioni  amministrative).    - 1. Le sanzioni
          amministrative previste   per la    violazione    di  norme
          tributarie   sono la  sanzione pecuniaria, consistente  nel
          pagamento  di    una  somma  di  denaro,    e  le  sanzioni
          accessorie,  indicate  nell'art.  21,  che  possono  essere
          irrogate solo nei casi espressamente previsti.
            2.  La sanzione e' riferibile alla  persona fisica che ha
          commesso o concorso a commettere la violazione.
            3. La somma irrogata a titolo  di  sanzione  non  produce
          interessi.
            4.    I  limiti   minimi e   massimi e   la misura  della
          sanzione  fissa possono essere  aggiornati ogni   tre  anni
          in  misura  pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT
          dell'indice dei prezzi al consumo per  le    famiglie    di
          operai    e     impiegati   verificatasi   nei   tre   anni
          precedenti. A tal  fine, entro il 30 giugno  successivo  al
          compimento  del  triennio,  il Ministro delle   finanze, di
          concerto con il Ministro del tesoro, fissa le nuove misure,
          determinandone la decorrenza"
            - Il  testo dell'art. 6  del decreto  legislativo n.  472
          del  1997,  come  modificato  dal  presente  decreto, e' il
          seguente:
            "Art.  6 (Cause  di   non punibilita').   - 1.   Se    la
          violazione    e' conseguenza di errore sul fatto,  l'agente
          non e' responsabile quando l'errore non  e' determinato  da
          colpa.    Le  rilevazioni    eseguite  nel  rispetto  della
          continuita'  dei  valori    di  bilancio e secondo corretti
          criteri  contabili  e  le    valutazioni  eseguite  secondo
          corretti  criteri  di  stima  non danno luogo a  violazioni
          punibili. In ogni caso, non si considerano    colpose    le
          violazioni      conseguenti   a     valutazioni estimative,
          ancorche'  relative  alle   operazioni   disciplinate   dal
          decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono
          da  quelle  accertate in misura non eccedente il cinque per
          cento.
            2.  Non  e'  punibile  l'autore della  violazione  quando
          essa    e'  determinata    da  obiettive    condizioni   di
          incertezza  sulla  portata e sull'ambito  di   applicazione
          delle   disposizioni    alle      quali    si  riferiscono,
          nonche'    da    indeterminatezza    delle  richieste    di
          informazioni o dei modelli per la dichiarazione  e  per  il
          pagamento.
            3.  Il    contribuente,  il sostituto   e il responsabile
          d'imposta non sono  punibili  quando    dimostrano  che  il
          pagamento  del   tributo non e' stato  eseguito  per  fatto
          denunciato   all'autorita'   giudiziaria    e  addebitabile
          esclusivamente a terzi.
            4. L'ignoranza della  legge tributaria non rileva se  non
          si tratta di ignoranza inevitabile.
            5.  Non  e'  punibile  chi ha commesso il fatto per forza
          maggiore".
            - Il   decreto legislativo   8  ottobre  1997,    n.  358
          (Riordino  delle imposte   sui   redditi  applicabili  alle
          operazioni  di  cessione  e conferimento    di     aziende,
          fusione,   scissione    e   permuta   di partecipazioni) e'
          stato pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale n. 249  del  24
          ottobre 1997.
            -  Il  testo dell'art. 7  del decreto  legislativo n. 472
          del 1997, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.  7 (Criteri  di determinazione  della sanzione).  -
          1.    Nella determinazione  della sanzione  si  ha riguardo
          alla  gravita'    della  violazione  desunta  anche   dalla
          condotta   dell'agente,   all'opera   da   lui  svolta  per
          l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze,  nonche'
          alla  sua  personalita'  e  alle  condizioni  economiche  e
          sociali.
            2.  La personalita'  del  trasgressore e'  desunta  anche
          dai  suoi precedenti fiscali.
            3. La sanzione puo' essere  aumentata fino alla meta' nei
          confronti di  chi, nei  tre anni  precedenti, sia   incorso
          in    altra  violazione della stessa indole non definita ai
          sensi degli articoli  13,  16  e  17  o  in  dipendenza  di
          adesione  all'accertamento.  Sono  considerate della stessa
          indole  le violazioni  delle stesse  disposizioni e  quelle
          di disposizioni  diverse   che,  per    la   natura     dei
          fatti      che   le costituiscono   e dei   motivi che   le
          determinano  o per   le modalita'  dell'azione,  presentano
          profili di sostanziale identita'.
            4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono
          manifesta  la   sproporzione   tra l'entita'   del  tributo
          cui la  violazione   si riferisce e la    sanzione,  questa
          puo' essere ridotta  fino alla meta' del minimo".
            -  Il  testo dell'art. 11 del  decreto legislativo n. 472
          del 1997, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 11  (Responsabili per la  sanzione amministrativa).
          -    1.  Nei casi in   cui una violazione  che abbia inciso
          sulla  determinazione o sul  pagamento  del    tributo   e'
          commessa   dal   dipendente  o  dal rappresentante   legale
          o      negoziale      di      una      persona       fisica
          nell'adempimento   del   suo   ufficio  o del  suo  mandato
          ovvero    dal  dipendente    o    dal    rappresentante   o
          dall'amministratore,    anche    di  fatto,  di   societa',
          associazione od  ente, con o  senza personalita' giuridica,
          nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la  persona
          fisica, la societa', l'associazione o l'ente nell'interesse
          dei  quali  ha    agito  l'autore   della violazione   sono
          obbligati   solidalmente al pagamento  di  una  somma  pari
          alla  sanzione  irrogata,  salvo  il  diritto  di  regresso
          secondo le disposizioni vigenti.
            2.  Fino  a    prova contraria, si presume autore   della
          violazione chi ha sottoscritto  ovvero  compiuto  gli  atti
          illegittimi.
            3.    Quando la   violazione e'  commessa in  concorso da
          due o   piu' persone,  alle  quali  sono  state    irrogate
          sanzioni   diverse,   la  persona  fisica,  la    societa',
          l'associazione   o l'ente   indicati  nel    comma  1  sono
          obbligati  al  pagamento di  una somma  pari alla  sanzione
          piu' grave.
            4.   Il     pagamento   della   sanzione    da      parte
          dell'autore    della  violazione  e, nel caso in  cui siano
          state irrogate sanzioni diverse, il pagamento    di  quella
          piu' grave estingue  l'obbligazione indicata nel comma 1.
            5. Quando la violazione non e'  commessa con dolo o colpa
          grave,  il pagamento   della sanzione  e, nel  caso in  cui
          siano  state irrogate sanzioni  diverse, il   pagamento  di
          quella  piu'  grave, da  chiunque eseguito, estingue  tutte
          le  obbligazioni. Qualora il  pagamento sia stato  eseguito
          dall'autore   della   violazione,   nel  limite    previsto
          dall'art.  5,  comma  2, la   responsabilita' della persona
          fisica, della societa',   dell'associazione  o    dell'ente
          indicati   nel     comma  1,    e'  limitata  all'eventuale
          eccedenza.
            6. Per i  casi di violazioni commesse senza dolo  o colpa
          grave, la persona  fisica, la  societa', l'associazione   o
          l'ente    indicati  nel comma 1, possono assumere il debito
          dell'autore della violazione.
            7.  La  morte  della    persona  fisica   autrice   della
          violazione,   ancorche'      avvenuta      prima      della
          irrogazione   della   sanzione amministrativa, non estingue
          la responsabilita' della persona fisica, della  societa'  o
          dell'ente indicati nel comma 1".
            -  Il  testo dell'art. 16 del  decreto legislativo n. 472
          del 1997, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.  16 (Procedimento  di irrogazione  delle sanzioni).
          -  1.    La  sanzione    amministrativa   e   le   sanzioni
          accessorie    sono    irrogate  dall'ufficio  o   dall'ente
          competenti   all'accertamento del tributo cui le violazioni
          si riferiscono.
            2.   L'ufficio     o   l'ente      notifica    atto    di
          contestazione   con indicazione,   a  pena   di   nullita',
          dei   fatti  attribuiti   al trasgressore, degli   elementi
          probatori,  delle norme  applicate, dei criteri che ritiene
          di  seguire  per  la  determinazione delle sanzioni e della
          loro entita'  nonche' dei minimi edittali   previsti  dalla
          legge per le singole violazioni.
            3.    Nel      termine   di   sessanta   giorni     dalla
          notificazione,  il trasgressore e gli obbligati ai    sensi
          dell'art.  11,  comma  1, possono definire la  controversia
          con il pagamento  di un importo pari   ad un  quarto  della
          sanzione  indicata  e   comunque non inferiore ad un quarto
          dei minimi edittali previsti per  le violazioni piu'  gravi
          relative  a  ciascun   tributo. La   definizione  agevolata
          impedisce  l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
            4.  Se  non  addivengono  a    definizione  agevolata, il
          trasgressore e i soggetti  obbligati  in  solido   possono,
          entro   lo   stesso  termine, produrre deduzioni difensive.
          In  mancanza,  l'atto   di   contestazione   si   considera
          provvedimento   di    irrogazione,  impugnabile   ai  sensi
          dell'art. 18  sempre entro  il termine di  sessanta  giorni
          dalla sua notificazione.
            5.  L'impugnazione  immediata  non  e'    ammessa  e,  se
          proposta,  diviene  improcedibile      qualora      vengano
          presentate     deduzioni     difensive     in  ordine  alla
          contestazione.
            6.  L'atto di  contestazione deve  contenere l'invito  al
          pagamento delle  somme  dovute  nel  termine   di  sessanta
          giorni  dalla  sua notificazione, con    l'indicazione  dei
          benefici    di  cui  al  comma    3  ed altresi' l'invito a
          produrre  nello    stesso  termine,  se  non   si   intende
          addivenire  a definizione agevolata, le deduzioni difensive
          e, infine,  l'indicazione  dell'organo  al  quale  proporre
          l'impugnazione immediata.
            7.  Quando sono state proposte  deduzioni, l'ufficio, nel
          termine di decadenza di un  anno dalla loro  presentazione,
          irroga,   se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena
          di nullita' anche  in  ordine  alle  deduzioni    medesime.
          Tuttavia,   se    il  provvedimento   non  viene notificato
          entro centoventi  giorni,  cessa  di diritto    l'efficacia
          delle misure cautelari concesse ai sensi dell'art. 22".
            -  Il  testo dell'art. 17 del  decreto legislativo n. 472
          del 1997, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.  17  (Irrogazione immediata). -  1. In deroga  alle
          previsioni  dell'art.  16,    le  sanzioni    collegate  al
          tributo  cui    si riferiscono possono    essere  irrogate,
          senza   previa   contestazione  e    con  l'osservanza,  in
          quanto  compatibili,    delle  disposizioni che regolano il
          procedimento  di  accertamento  del tributo  medesimo,  con
          atto contestuale    all'avviso  di    accertamento  o    di
          rettifica,  motivato a pena di nullita'.
            2.  E' ammessa definizione agevolata  con il pagamento di
          un importo pari ad un  quarto  della  sanzione  irrogata  e
          comunque  non  inferiore  ad un quarto dei  minimi edittali
          previsti per le  violazioni piu' gravi relative  a  ciascun
          tributo,  entro  sessanta  giorni  dalla  notificazione del
          provvedimento.
            3.  Possono  essere irrogate   mediante   iscrizione    a
          ruolo,    senza  previa  contestazione,   le sanzioni   per
          omesso o   ritardato  pagamento  dei  tributi,    ancorche'
          risultante   da  liquidazioni    eseguite  ai  sensi  degli
          articoli 36-bis  e   36-ter del   decreto   del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 600, concernente
          disposizioni comuni in   materia  di    accertamento  delle
          imposte  sui  redditi, e  ai sensi degli articoli 54-bis  e
          60,  sesto  comma,  del    decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 26  ottobre  1972, n.  633,  recante istituzione
          e  disciplina  dell'imposta  sul  valore  aggiunto.  Per le
          sanzioni indicate nel  periodo precedente,  in nessun  caso
          si   applica la  definizione agevolata prevista nel comma 2
          e nell'art. 16, comma 3".
            - Il  testo dell'art. 19 del  decreto legislativo n.  472
          del  1997,  come  modificato  dal  presente  decreto, e' il
          seguente:
            "Art. 19 (Esecuzione delle sanzioni). -   1. In  caso  di
          ricorso  alle commissioni  tributarie  anche  nei  casi  in
          cui   non   e'   prevista riscossione     frazionata,    si
          applicano  le   disposizioni  dettate dall'art. 68, commi 1
          e  2,    del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
          recante disposizioni sul processo tributario.
            2. La commissione tributaria  regionale  puo'  sospendere
          l'esecuzione  applicando,    in  quanto    compatibili,  le
          previsioni  dell'art.    47  del  decreto  legislativo   31
          dicembre 1992, n. 546.
            3.  La    sospensione  deve    essere concessa   se viene
          prestata idonea garanzia  anche  a  mezzo  di  fideiussione
          bancaria o assicurativa.
            4.    Quando    non  sussiste   la  giurisdizione   delle
          commissioni tributarie,   la     sanzione    e'    riscossa
          provvisoriamente   dopo  la decisione dell'organo  al quale
          e'  proposto   ricorso amministrativo, nei    limiti  della
          meta'    dell'ammontare      da    questo        stabilito.
          L'autorita'     giudiziaria    ordinaria    successivamente
          adita,   se dall'esecuzione puo'  derivare un  danno  grave
          ed    irreparabile, puo' disporre   la sospensione  e  deve
          disporla  se  viene offerta  idonea garanzia.
            5.  Se l'azione  viene   iniziata   avanti  all'autorita'
          giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene  adita dopo la
          decisione    dell'organo    amministrativo,   la   sanzione
          pecuniaria e' riscossa per  intero o per il    suo  residuo
          ammontare  dopo    la    sentenza di   primo grado,   salva
          l'eventuale  sospensione disposta  dal giudice    d'appello
          secondo  le previsioni dei commi 2, 3 e 4.
            6.  Se  in  esito    alla sentenza di primo o di  secondo
          grado la somma corrisposta  eccede   quella   che   risulta
          dovuta,     l'ufficio   deve provvedere  al rimborso  entro
          novanta  giorni dalla  comunicazione o notificazione  della
          sentenza.
            7.  Le  sanzioni  accessorie  sono    eseguite  quando il
          provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo".
            - Il  testo dell'art. 20 del  decreto legislativo n.  472
          del  1997,  come  modificato  dal  presente  decreto, e' il
          seguente:
            "Art. 20 (Decadenza   e prescrizione). - 1.    L'atto  di
          contestazione  di    cui all'art.   16,   ovvero l'atto  di
          irrogazione,  devono     essere  notificati,  a   pena   di
          decadenza,  entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
          a  quello in cui e'  avvenuta la violazione o  nel  maggior
          termine  previsto  per l'accertamento  dei singoli tributi.
          Entro gli stessi termini  devono essere resi   esecutivi  i
          ruoli  nei    quali  sono  iscritte le sanzioni irrogate ai
          sensi dell'art. 17, comma 3.
            2.  Se  la   notificazione e' stata eseguita nei  termini
          previsti dal  comma  1,    ad  almeno  uno    degli  autori
          dell'infrazione  o    dei  soggetti  obbligati in solido il
          termine e' prorogato di un anno.
            3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si
          prescrive nel  termine  di cinque   anni.    L'impugnazione
          del   provvedimento     di  irrogazione    interrompe    la
          prescrizione,  che  non  corre fino   alla definizione  del
          procedimento".
            -  Il  testo dell'art. 22 del  decreto legislativo n. 472
          del 1997, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.  22  (Ipoteca  e sequestro   conservativo). - 1. In
          base  all'atto  di  contestazione,  al   provvedimento   di
          irrogazione   della  sanzione  o  al  processo  verbale  di
          constatazione e  dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente,
          quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio
          credito,   puo'  chiedere,    con  istanza    motivata,  al
          presidente   della   commissione  tributaria    provinciale
          l'iscrizione di ipoteca  sui beni del    trasgressore     e
          dei       soggetti    obbligati      in      solido,      e
          l'autorizzazione a    procedere,  a    mezzo  di  ufficiale
          giudiziario,  al  sequestro  conservativo  dei  loro  beni,
          compresa l'azienda.
            2. Le   istanze  di  cui  al    comma  1,  devono  essere
          notificate,  anche tramite   il   servizio   postale,  alle
          parti   interessate,   le   quali  possono,    entro  venti
          giorni    dalla notifica,   depositare memorie  e documenti
          difensivi.
            3. Il presidente,  decorso il termine di cui al  comma 2,
          fissa con decreto la trattazione dell'istanza per  la prima
          camera di consiglio utile, disponendo   che ne    sia  data
          comunicazione  alle    parti  almeno dieci giorni prima. La
          commissione decide con sentenza.
            4. In  caso di eccezionale  urgenza o   di  pericolo  nel
          ritardo,  il  presidente,  ricevuta l'istanza, provvede con
          decreto motivato. Contro il decreto  e' ammesso  reclamo al
          collegio  entro trenta  giorni. Il collegio,    sentite  le
          parti  in camera  di  consiglio, provvede  con sentenza.
            5.  Nei   casi in  cui non  sussiste giurisdizione  delle
          commissioni tributarie, le  istanze  di  cui  al  comma  1,
          devono  essere  presentate al tribunale    territorialmente
          competente    in     ragione   della     sede  dell'ufficio
          richiedente,    che provvede   secondo le  disposizioni del
          libro IV,  titolo I,  capo III,  sezione I,  del codice  di
          procedura civile, in quanto applicabili.
            6. Le  parti interessate  possono prestare,  in corso  di
          giudizio, idonea   garanzia     mediante    cauzione      o
          fideiussione      bancaria    o assicurativa. In   tal caso
          l'organo dinanzi  al quale e' in    corso  il  procedimento
          puo'    non  adottare ovvero adottare  solo parzialmente il
          provvedimento richiesto.
            7.  I provvedimenti  cautelari perdono efficacia se,  nel
          termine di centoventi giorni  dalla    loro  adozione,  non
          viene  notificato atto di contestazione  o di  irrogazione.
          In   tal caso,  il presidente  della commissione tributaria
          provinciale ovvero il presidente del tribunale  dispongono,
          su   istanza   di   parte  e  sentito  l'ufficio  o  l'ente
          richiedente,   la       cancellazione    dell'ipoteca.    I
          provvedimenti  perdono altresi' efficacia  a seguito  della
          sentenza,  anche non  passata in giudicato,  che   accoglie
          il   ricorso   o   la   domanda.   La  sentenza costituisce
          titolo per  la  cancellazione dell'ipoteca.   In caso    di
          accoglimento    parziale,    su    istanza   di parte,   il
          giudice  che  ha pronunciato    la    sentenza       riduce
          proporzionalmente        l'entita'  dell'iscrizione  o  del
          sequestro; se  la sentenza e' pronunciata  dalla  Corte  di
          cassazione, provvede  il giudice la  cui sentenza  e' stata
          impugnata con ricorso per cassazione".
            -  Il  testo dell'art. 23 del  decreto legislativo n. 472
          del 1997, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.  23  (Sospensione dei rimborsi  e compensazione). -
          1. Nei casi  in  cui    l'autore  della    violazione  o  i
          soggetti  obbligati    in  solido  vantano  un  credito nei
          confronti dell'amministrazione  finanziaria,  il  pagamento
          puo'   essere  sospeso  se  e'  stato  notificato  atto  di
          contestazione   o     di   irrogazione   della    sanzione,
          ancorche'    non  definitivo.  La   sospensione opera   nei
          limiti della  somma risultante dall'atto o dalla  decisione
          della  commissione  tributaria  ovvero  dalla  decisione di
          altro organo.
            2. In  presenza di  provvedimento definitivo,   l'ufficio
          competente  per  il rimborso pronuncia la compensazione del
          debito.
            3.  I provvedimenti  di  cui ai   commi   1 e   2,    che
          devono    essere notificati  all'autore della  violazione e
          ai soggetti  obbligati in solido  sono  impugnabili  avanti
          alla   commissione   tributaria,   che   puo'  disporne  la
          sospensione ai sensi dell'art. 47 del  decreto  legislativo
          31 dicembre 1992, n. 546.
            4.  Se    non  sussiste giurisdizione delle   commissioni
          tributarie, e' ammessa  azione avanti  al tribunale,    cui
          e' rimesso  il potere  di sospensione".
            -  Il  testo dell'art. 25 del  decreto legislativo n. 472
          del 1997, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.    25    (Disposizioni  transitorie).   -   1.   Le
          disposizioni    del  presente  decreto  si  applicano  alle
          violazioni  non  ancora  contestate  o  per  le  quali   la
          sanzione non sia  stata  irrogata    alla  data  della  sua
          entrata in vigore.
            2.  Gli  articoli  3,  4,  5, 6,   8 e 12 si applicano ai
          procedimenti in corso alla data indicata nel comma 1.
            3. I  procedimenti in   corso possono   essere  definiti,
          quanto     alle    sanzioni,    entro    sessanta    giorni
          dall'emanazione dei decreti previsti  dall'art.  28,  dagli
          autori  della    violazione  e  dai  soggetti  obbligati in
          solido,  con  il  pagamento  di  una  somma  pari al quarto
          dell'irrogato ovvero  al quarto  dell'ammontare  risultante
          dall'ultima  sentenza    o decisione   amministrativa.   E'
          comunque esclusa  la  ripetizione  di quanto  pagato.    La
          definizione   non  si  applica   alle  sanzioni contemplate
          nell'art. 17, comma 3".