Art. 3.
 Sanzioni  applicabili  in caso  di  conciliazione  giudiziale e  di
        rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento
  1. Nell'articolo  48 del decreto  legislativo 31 dicembre  1992, n.
546,  come modificato  dall'articolo  14 del  decreto legislativo  19
giugno  1997,  n.   218,  relativo  a  disposizioni   in  materia  di
conciliazione giudiziale, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  " 6. In  caso di avvenuta conciliazione  le sanzioni amministrative
si  applicano nella  misura di  un  terzo delle  somme irrogabili  in
rapporto  dell'ammontare del  tributo risultante  dalla conciliazione
medesima.  In ogni  caso la  misura  delle sanzioni  non puo'  essere
inferiore ad un terzo dei  minimi edittali previsti per le violazioni
piu' gravi relative a ciascun tributo.".
  2. Nell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
relativo alla rinuncia  all'impugnazione dell'avviso di accertamento,
nel comma 1 e' aggiunto, in  fine, il seguente periodo: "in ogni caso
la misura delle  sanzioni non puo' essere inferiore ad  un quarto dei
minimi  edittali previsti  per le  violazioni piu'  gravi relative  a
ciascun tributo.".
 
           Note all'art. 3:
            -  Il  testo    dell'art. 48 del decreto legislativo   31
          dicembre 1992,  n.    546  (Disposizioni    sul    processo
          tributario    in  attuazione    della  delega    al Governo
          contenuta nell'art.  30 della  legge 30  dicembre 1991,  n.
          413),  pubblicato nel  supplemento ordinario  alla Gazzetta
          Ufficiale  13  gennaio  1993,  n. 9,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente:
            "Art. 48 (Conciliazione giudiziale). -  1. Ciascuna delle
          parti con l'istanza  prevista dall'art.  33, puo'  proporre
          all'altra  parte la conciliazione totale o  parziale  della
          controversia.
            2.  La conciliazione   puo' aver luogo solo  davanti alla
          commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella
          quale il tentativo di conciliazione  puo'  essere  esperito
          d'ufficio anche dalla commissione.
            3.  Se    la  conciliazione  ha    luogo,  viene  redatto
          apposito processo verbale nel quale  sono indicate le somme
          dovute  a titolo d'imposta, di sanzioni   e  di  interessi.
          Il  processo verbale  costituisce titolo per la riscossione
          delle somme  dovute mediante versamento diretto in un'unica
          soluzione  ovvero in  forma rateale, in   un  massimo    di
          otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo
          di dodici rate trimestrali  se le  somme dovute  superano i
          cento  milioni    di  lire,  previa prestazione   di idonea
          garanzia secondo  le modalita'   di cui  all'art.    38-bis
          del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  26 ottobre
          1972,   n.   633.  La    conciliazione  si  perfeziona  con
          il versamento, entro il termine di  venti giorni dalla data
          di redazione del processo    verbale,  dell'intero  importo
          dovuto  ovvero della prima rata e con la prestazione  della
          predetta  garanzia  sull'importo  delle  rate   successive,
          comprensivo   degli     interessi    al    saggio    legale
          calcolati    con riferimento  alla stessa  data,  e per  il
          periodo    di  rateazione  di detto importo aumentato di un
          anno. Per le modalita' di versamento  si applica  l'art.  5
          del  decreto  del Presidente  della Repubblica 28 settembre
          1994,  n.  592.  Le    predette  modalita'  possono  essere
          modificate  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, di
          concerto con il Ministro del tesoro.
            4.  Qualora    una  delle    parti  abbia  proposto    la
          conciliazione  e la stessa non abbia luogo nel  corso della
          prima  udienza,  la  commissione puo' assegnare  un termine
          non superiore a  sessanta giorni,  per la formazione di una
          proposta ai sensi del comma 5.
            5.  L'ufficio puo',  sino alla  data  di trattazione   in
          camera  di consiglio,  ovvero   fino  alla  discussione  in
          pubblica      udienza,  depositare     una  proposta     di
          conciliazione  alla quale  l'altra parte abbia  previamente
          aderito.    Se  l'istanza    e'  presentata    prima  della
          fissazione      della   data     di     trattazione,     il
          presidente      della  commissione,    se    ravvisa     la
          sussistenza  dei    presupposti    e    delle condizioni di
          ammissibilita', dichiara  con  decreto    l'estinzione  del
          giudizio.  La    proposta  di conciliazione   ed il decreto
          tengono luogo del processo verbale di cui al  comma  3.  Il
          decreto   e'  comunicato  alle  parti  ed    il  versamento
          dell'intero   importo o  della  prima    rata  deve  essere
          effettuato   entro   venti      giorni   dalla  data  della
          comunicazione.  Nell'ipotesi in cui la conciliazione    non
          sia  ritenuta  ammissibile  il presidente della commissione
          fissa la trattazione della controversia.  Il  provvedimento
          del  presidente e'  depositato in   segreteria entro  dieci
          giorni dalla data di presentazione della proposta.
            6.  In  caso  di  avvenuta    conciliazione  le  sanzioni
          amministrative si applicano nella misura di un terzo  delle
          somme  irrogabili  in  rapporto dell'ammontare del  tributo
          risultante dalla  conciliazione medesima.  In ogni caso  la
          misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo
          dei  minimi   edittali   previsti per   le  violazioni piu'
          gravi relative a ciascun tributo".
            - Il testo dell'art.  15  del    decreto  legislativo  19
          giugno  1997,  n.    218    (Disposizioni   in materia   di
          accertamento     con  adesione     e     di   conciliazione
          giudiziale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del
          17  luglio   1997, come  modificato  dal presente  decreto,
          e'  il seguente:
            "Art. 15  (Sanzioni  applicabili  nel    caso  di  omessa
          impugnazione).  - 1. Le sanzioni irrogate per le violazioni
          indicate nell'art. 2, comma 5,   del   presente    decreto,
          nell'art.     71   del   testo   unico   delle disposizioni
          concernenti l'imposta di registro,  approvato  con  decreto
          del Presidente della  Repubblica 26 aprile 1986, n.  131, e
          nell'art.    50    del  testo    unico delle   disposizioni
          concernenti   l'imposta sulle  successioni  e    donazioni,
          approvato  con decreto   del Presidente della Repubblica 31
          ottobre 1990, n. 346,   sono ridotte a un    quarto  se  il
          contribuente      rinuncia  ad    impugnare    l'avviso  di
          accertamento o  di liquidazione  e a  formulare  istanza di
          accertamento  con   adesione, provvedendo  a  pagare, entro
          il  termine  per la  proposizione  del ricorso,  le   somme
          complessivamente     dovute,  tenuto  conto  della predetta
          riduzione.  In ogni caso   la misura delle  sanzioni    non
          puo'  essere inferiore   ad un  quarto dei minimi  edittali
          previsti  per le violazioni piu' gravi relative  a  ciascun
          tributo.
            2.    Si applicano  le disposizioni  degli art.  2, commi
          3, 4   e 5, ultimo periodo,   e 8,   commi  2    e  3.  Con
          decreto  del    Ministro delle finanze  sono  stabilite  le
          modalita'  di  versamento  delle  somme dovute".