Art. 4.
  Norme integrative e correttive delle disposizioni concernenti le
     sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari,
      sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi
                             indiretti.
  1.  Al  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  473, recante
revisione  delle  sanzioni amministrative in materia di tributi sugli
affari,  sulla  produzione  e  sui  consumi, nonche' di altri tributi
indiretti, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  nell'articolo  3,  riguardante  sanzioni  in materia di imposta
sull'incremento  di  valore degli immobili, al comma 1 le parole: "26
ottobre 1973" sono sostituite dalle seguenti: "26 ottobre 1972";
  b)  nell'articolo  10,  riguardante  sanzioni in materia di tributi
doganali  e  di  imposte  sulla produzione e sui consumi, al comma 2,
secondo periodo, le parole: "nell'articolo 314" sono sostituite dalle
seguenti: "nell'articolo 318";
  c) l'articolo 15, riguardante sanzioni relative al tributo speciale
per  il  deposito  in discarica dei rifiuti solidi, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  15  (Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito
in  discarica dei rifiuti solidi). - 1. L'articolo 3, comma 31, della
legge  28  dicembre 1995, n. 549, concernente le sanzioni relative al
tributo  speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, e'
sostituito dal seguente: '' 31. Per l'omessa o infedele registrazione
delle  operazioni  di  conferimento  in  discarica, ferme restando le
sanzioni  stabilite  per  le violazioni di altre norme, si applica la
sanzione  amministrativa  dal  duecento al quattrocento per cento del
tributo    relativo   all'operazione.   Per   l'omessa   o   infedele
dichiarazione  si  applica la sanzione da lire duecentomila a lire un
milione.  Le  sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine
per  ricorrere  alle  commissioni tributarie, interviene adesione del
contribuente  e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della
sanzione.''";
  d)  l'articolo  17,  riguardante  sanzioni  in materia di tasse sul
possesso di autoveicoli, e' sostituito dal seguente:
  "Art.   17   (Sanzioni   in   materia  di  tasse  sul  possesso  di
autoveicoli).  -  1.  Alla  legge  24  gennaio  1978,  n.  27, che ha
apportato  modifiche  al  sistema  sanzionatorio  in materia di tasse
automobilistiche,  la  parola: ''soprattassa'' ovunque ricorrente, e'
sostituita dalle seguenti: ''sanzione amministrativa''.
  2.  Sono abrogati i numeri 1, 2, 3, 4, 9 e 10 della tabella annessa
alla  stessa  legge,  il  comma  quarantanovesimo dell'articolo 5 del
decreto-legge   30   dicembre   1982,   n.   953,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1983, n. 53, nonche' ogni
altra  disposizione  della medesima legge 24 gennaio 1978, n. 27, che
risulta  in contrasto con le norme del presente decreto e dei decreti
legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471 e 472.
  3.  La  sanzione  prevista nei punti 5, 6, 7, 8 e 11 della predetta
tabella  e' determinata nel minimo di lire duecentomila e nel massimo
di lire un milione.".
  2.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  nell'articolo 32, riguardante sanzioni in materia di violazioni
agli   obblighi   documentali  e  di  versamento  dell'imposta  sugli
spettacoli, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473:
  1)  nel  comma  1  le parole: "presentazione della" sono sostituite
dalle seguenti: "o infedele";
  2)  nel comma 2 le parole: "nell'articolo 13" sono sostituite dalle
seguenti: "nell'articolo 17";
  b)  nell'articolo  33,  riguardante  altre  sanzioni  in materia di
imposta  sugli  spettacoli,  come modificato dallo stesso articolo 7,
comma  1,  lettera  b),  del  decreto legislativo n. 473 del 1997, la
lettera  a)  e'  sostituita  dalla seguente: " a) da lire centomila a
lire  un  milione  per  ogni  biglietto o abbonamento non rilasciato,
rilasciato  senza  la  preventiva  punzonatura  o  comunque  in  modo
irregolare.";
  3.  Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate
le seguenti modificazioni:
  a) nell'articolo 24, riguardante sanzioni amministrative in materia
di  imposta  comunale  sulla  pubblicita'  e  diritto sulle pubbliche
affissioni,   al   comma   1,   secondo   periodo,   come  modificato
dall'articolo  12,  comma  1,  lettera  b) del decreto legislativo 18
dicembre  1997, n. 473, le parole: "si osserva la disciplina generale
delle  sanzioni  amministrative  per  le  violazioni tributarie" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "si  osservano le norme contenute nelle
sezioni  I  e  II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o,
per  le  violazioni  delle  norme tributarie, quelle sulla disciplina
generale delle relative sanzioni amministrative";
  b) all'articolo 76, concernente sanzioni relative alla tassa per lo
smaltimento  di  rifiuti solidi interni, come modificato dallo stesso
articolo  12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 473 del
1997:
  1)  nel  comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con
un minimo di lire centomila";
  2)  nel  comma 2 le parole: "articolo 63, comma 4", sono sostituite
dalle seguenti: "articolo 73, comma 3-bis";
  3)  nel  comma  3,  dopo  le parole: "commi 1 e 2" sono aggiunte le
seguenti: ", primo periodo,".
  4.   Nell'articolo  5  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 24 aprile 1989, n. 144,
come  modificato  dall'articolo  13, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, riguardante sanzioni in materia
di  imposta  comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni,
al  comma  4  le  parole:  "commi  1,  2  e  3" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 1 e 2".
 
           Note all'art. 4:
            -  Il  testo dell'art. 3  del decreto  legislativo n. 473
          del 1997, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 3 (Sanzioni  in materia di imposta  sull'incremento
          di  valore degli immobili). -  1. Al decreto del Presidente
          della Repubblica  26  ottobre    1972,  n.    643,  recante
          l'istituzione  dell'imposta    comunale  sull'incremento di
          valore  degli    immobili,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni:
              a)-b) (Omissis)".
            -  Il  testo  del  comma  2    dell'art.  10  del decreto
          legislativo n. 473 del 1997, come modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente:
            "2.    Le sanzioni   previste dagli  articoli 302,  terzo
          comma,  303, primo comma,  319, primo comma, e  320,  primo
          comma, del  testo unico delle  disposizioni legislative  in
          materia    doganale, approvato   con decreto del Presidente
          della Repubblica  23 gennaio 1973, n. 43, sono elevate, nel
          minimo, a lire duecentomila   e, nel massimo, a    lire  un
          milione.  La  sanzione prevista nell'art.  318 dello stesso
          testo unico e' elevata, nel minimo, a lire  cinquecentomila
          e, nel massimo, a lire cinque milioni; la sanzione prevista
          dall'art.  315  del  medesimo testo unico e'   elevata, nel
          minimo,  a lire un  milione e, nel  massimo, a  lire  dieci
          milioni.  Restano ferme le disposizioni contenute nel regio
          decreto 13 febbraio 1896, n.   65,  concernenti  violazioni
          per le quali e' prevista una sanzione amministrativa".
            -    La    legge  28  dicembre    1995,  n.  549  recante
          "Misure  di razionalizzazione  della finanza  pubblica"  e'
          stata  pubblicata   nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  n. 302 del 29 dicembre 1995.
            - La  legge 24 gennaio 1978,  n. 27;  recante  "Modifiche
          al  sistema  sanzionatorio    in      materia    di   tasse
          automobilistiche"    e'   stata pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 41 del 10 febbraio 1978.
            -  Si  riporta  il testo   della tabella delle infrazioni
          allegata alla legge n.  27 del 1978  vigente alla data   di
          entrata  in   vigore delle modifiche apportate dal presente
          decreto:
                      "TABELLA DELLE INFRAZIONI
=====================================================================
     Titolo della infrazione             Misura della soprattassa
_____________________________________________________________________
1. - Circolazione con veicolo  a     Soprattassa pari a tre  volte la
motore rimorchio o navigazione con   tassa  annua  dovuta, oltre  il
autoscafo senza il pagamento della   pagamento del tributo evaso
tassa
_____________________________________________________________________
2. - Circolazione con veicolo a      Soprattassa pari a tre volte la
motore, rimorchio o navigazione      differenza tra  la tassa  annua
con pagamento della tassa in         dovuta a quella  pagata rappor-
misura inferiore a quella dovuta     tata ad anno, oltre il pagamen-
                                     to della differenza di tassa
_____________________________________________________________________
3. - Circolazione di veicolo a       Soprattassa pari a tre volte
motore o navigazione di autoscafo,   l'importo del  canone  annuo  di
con apparecchio di radio diffusio-   abbonamento o della realtiva
ne installato, senza  il pagamento   tassa di concessione governati-
del relativo canone di abbonamento   va, oltre il pagamento del cano-
                                     ne o della tassa  di concessio-
                                     ne governativa evasi
_____________________________________________________________________
4. - Circolazione di veicolo  a      Soprattassa pari a tre volte  la
motore o navigazione di autoscafo    differenza  tra il  canone annuo
con apparecchio di radio diffusione  dovuto e quello pagato rapporta-
installato, con  pagamento del       to ad anno, nonche' soprattassa
relativo abbonamento in misura       pari a tre volta la differenza
inferiore a quella dovuta            tra la tassa annua di concessio-
                                     ne governativa dovuta e quella
                                     pagata rapportata ad anno, oltre
                                     il pagamento della differenza di
                                     canone e di tassa di concessione
                                     governativa
_____________________________________________________________________
5. - Se il veicolo a motore  o       Soprattassa pari a tre volta  la
l'autoscafo e' adibito ad uso per    differenza tra  la tassa  annua
il quale e' dovuta una tassa mag-    dovuta e quella pagata rapporta-
giore di quella corrisposta          ta ad anno, oltre  il pagamento
                                     della differenza di tassa
_____________________________________________________________________
6. - Circolazione  di veicolo a      Soprattassa di  L. 45.000  oltre
motore, rimorchio o navigazione      il pagamento della differenza di
di autoscafo, con carico  di cose    tassa dovuta in ragione del
superiore alla portata risultante    maggior carico trasportato
dal documento di circolazione
_____________________________________________________________________
7. - Trasporto  di persone  su       Soprattassa e differenza di
autocarri appartenenti ad aziende    tassa come al n. 5
agricole ed industriali senza
l'autorizzazione di cui all'art.
28 del testo unico approvato  con
decreto del Presidente  della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39,
oppure inosservanza delle prescri-
zioni di cui al successivo art. 29
o trasporto di personale non dipen-
dente dalla azienda proprietaria
dell'autocarro
_____________________________________________________________________
8. - Uso della targa di prova per    Soprattassa pari  a sei volte la
fini diversi                         tassa  annua dovuta in base alle
                                     caratteristiche del veicolo,
                                     oltre il pagamento della tassa
_____________________________________________________________________
9. - Circolazione di veicoli senza   Soprattassa di L. 9.000
il documento  di circolazione seb-
bene la tassa risulta corrisposta
_____________________________________________________________________
10. - Quando il veicolo o l'auto-    Soprattassa di L. 9.000
scafo non porti il prescritto disco
contrassegno e non lo tenga esposto
in modo ben visibile e nel posto
stabilito (per gli autoscafi e' suf-
ficiente che il disco contrassegno
sia esposto a bordo in qualsiasi
posto purche' in modo visibile)
_____________________________________________________________________
11. - Per  ogni altra violazione     Soprattassa di L. 9.000"
alle disposizioni del testo unico
approvato  con decreto  del  Presi-
dente della  Repubblica 5  febbraio
1953, n. 39
_____________________________________________________________________
            -  Si    riporta  il  testo    del quarantanovesimo comma
          dell'art.  5 del decreto-legge   30   dicembre   1982,   n.
          953,    convertito,    con modificazioni, dalla legge    28
          febbraio   1983,  n.     53,  recante  "Misure  in  materia
          tributaria" abrogato dal presente decreto:
            "All'art. 1 della  legge 24 gennaio 1978, n.  27,    sono
          aggiunti, in fine, i seguenti commi:
            ''Per i  veicoli e  gli autoscafi  iscritti nei  pubblici
          registri,  qualora il   pagamento sia  effettuato entro  il
          mese  successivo alla scadenza del  termine  stabilito,  si
          applica a carico del proprietario del  veicolo o  autoscafo
          una    soprattassa   pari al  dieci per  cento dell'importo
          dei  tributi dovuti  per il veicolo   o autoscafo   cui  il
          pagamento  si  riferisce.  La soprattassa e'  elevata al 20
          per cento se il  pagamento e'  effettuato entro  il secondo
          mese successivo    alla  scadenza  del  termine  stabilito.
          Qualora  il  versamento  sia effettuato successivamente  la
          soprattassa  e'  pari  all'importo  del  tributo dovuto. In
          caso di  insufficiente pagamento le   predette  soprattasse
          sono  dovute  sulla  parte  dei    tributi non corrisposta.
          L'importo delle soprattasse non  puo'  essere  inferiore  a
          lire cinquemila.
            Le    soprattasse stabilite   nel   precedente comma   si
          applicano   per  ciascun  periodo  fisso  quadrimestrale  o
          semestrale cui l'inadempimento si riferisce''".
            -  Il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come    modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente:
            "Art.      32     (Sanzioni     per  mancato    pagamento
          dell'imposta,  omessa compilazione   o   infedelta'   della
          distinta     d'incasso,      della  dichiarazione  e  della
          contabilizzazione  dei  proventi). - 1. Nel caso di mancato
          pagamento dell'imposta, di mancata o infedele  compilazione
          della distinta d'incasso o contabilizzazione dei proventi o
          di  omessa o infedele dichiarazione  di cui all'art. 13, si
          applica  la  sanzione  amministrativa   dal   duecento   al
          quattrocento   per  cento  dell'imposta  o  della  maggiore
          imposta e i tributi connessi evasi.
            2.  Nel caso  di  recidiva  nelle violazioni  di  cui  al
          comma  1, l'ufficio delle entrate,  anche  su  segnalazione
          del   concessionario   del   servizio   di  accertamento  e
          riscossione indicato nell'art. 17 dispone la    sospensione
          della    licenza,  concessione,    autorizzazione    ovvero
          dell'attivita'  per un   periodo non   inferiore a    venti
          giorni  e non superiore a tre mesi.
            3.  Fino  all'attivazione degli uffici delle  entrate, la
          competenza e' attribuita  alla  direzione  regionale  delle
          entrate".
            -  Il testo dell'art. 33 del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come    modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente:
            "Art.    33   (Altre    violazioni).   -   1.   Per    le
          violazioni  alle disposizioni di  cui agli articoli da  6 a
          13 si  applica la sanzione amministrativa:
            a)  da lire  centomila  a  lire un   milione   per   ogni
          biglietto   o abbonamento    non   rilasciato,   rilasciato
          senza    la    preventiva punzonatura o  comunque  in  modo
          irregolare".
            -  Il  testo dell'art. 24,   come modificato dal presente
          decreto, del decreto  legislativo    15  novembre     1993,
          n.    507      (Revisione    ed armonizzazione dell'imposta
          comunale sulla  pubblicita' e del diritto  sulle  pubbliche
          affissioni,  della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
          pubbliche dei comuni e delle province nonche'  della  tassa
          per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  a norma
          dell'art. 4 della legge  23    ottobre    1992,  n.    421,
          concernente    il  riordino   della   finanza territoriale)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  dicembre  1993,  n.
          288, e' il seguente:
            "Art.  24 (Sanzioni  amministrative). -  1. Il  comune e'
          tenuto   a   vigilare  sulla    corretta  osservanza  delle
          disposizioni   legislative  e  regolamentari    riguardanti
          l'effettuazione  della    pubblicita'.   Alle violazioni di
          dette disposizioni conseguono  sanzioni amministrative  per
          la  cui  applicazione si osservano le norme contenute nelle
          sezioni I e  II del capo I  della legge 24 novembre   1981,
          n.  689,  o,    per le violazioni delle   norme tributarie,
          quelle sulla  disciplina generale delle  relative  sanzioni
          amministrative,  salvo    quanto  disposto   nei successivi
          commi.
            2. Per le violazioni delle norme regolamentari  stabilite
          dal  comune in   esecuzione del  presente  capo nonche'  di
          quelle    contenute        nei    provvedimenti    relativi
          all'installazione  degli impianti,   si applica la sanzione
          da lire duecentomila a lire due milioni  con  notificazione
          agli     interessati,     entro    centocinquanta    giorni
          dall'accertamento,  degli    estremi  delle      violazioni
          riportati  in    apposito  verbale.    Il  comune   dispone
          altresi'   la   rimozione   degli  impianti    pubblicitari
          abusivi  facendone   menzione  nel  suddetto  verbale;   in
          caso    di  inottemperanza all'ordine di rimozione entro il
          termine  stabilito,  il  comune     provvede     d'ufficio,
          addebitando ai  responsabili  le  spese sostenute.
            3.  Il   comune, o il  concessionario del servizio,  puo'
          effettuare,  indipendentemente    dalla    procedura     di
          rimozione    degli   impianti   e dall'applicazione   delle
          sanzioni  di cui   al comma   2, la    immediata  copertura
          della  pubblicita'  abusiva,  in modo  che  sia privata  di
          efficacia  pubblicitaria,   ovvero  la  rimozione     delle
          affissioni abusive,  con  successiva  notifica  di apposito
          avviso  secondo  le modalita' previste dall'art. 10.
            4. l mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con
          ordinanza  del  sindaco, essere sequestrati a  garanzia del
          pagamento delle  spese  di    rimozione  e    di  custodia,
          nonche'  dell'imposta    e  dell'ammontare delle   relative
          soprattasse  ed interessi;  nella medesima  ordinanza  deve
          essere  stabilito    un    termine  entro    il   quale gli
          interessati  possono    chiedere  la     restituzione   del
          materiale  sequestrato    previo  versamento di una congrua
          cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
            5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti
          al  comune  e    destinati  al    potenziamento     ed   al
          miglioramento      del   servizio     e  dell'impiantistica
          comunale,       nonche'       alla       redazione       ed
          all'aggiornamento   del    piano  generale  degli  impianti
          pubblicitari di cui all'art. 3".
            - La legge  24 novembre 1981, n. 689 recante   "Modifiche
          al  sistema  penale"  e'   stata pubblicata nel supplemento
          alla Gazzetta Ufficiale n.  329  del  30   novembre   1981.
          Il   capo   I   concerne   le  sanzioni amministrative    e
          nelle    sezioni     I     e     II     sono     contenuti,
          rispettivamente,  i    principi generali e le  modalita' di
          applicazione delle predette sanzioni.
            - Il  testo dell'art. 76 del  decreto legislativo n.  507
          del  1993,  come  modificato  dal  presente  decreto, e' il
          seguente:
            "Art. 76 (Sanzioni   ed interessi). - 1.    Per  l'omessa
          presentazione della  denuncia,   anche  di  variazione,  si
          applica  la  sanzione amministrativa dal  cento al duecento
          per  cento  della tassa  o della maggiore tassa dovuta, con
          un minimo di lire centomila.
            2. Se la denuncia e' infedele  si applica la sanzione dal
          cinquanta al   cento per    cento  della    maggiore  tassa
          dovuta.  Se  l'omissione o l'errore  attengono ad  elementi
          non  incidenti sull'ammontare  della tassa, si  applica  la
          sanzione    amministrativa  da  lire  cinquantamila  a lire
          cinquecentomila. La  stessa  sanzione  si  applica  per  le
          violazioni    concernenti    la    mancata   esibizione   o
          trasmissione di atti  e  documenti  o  dell'elenco  di  cui
          all'art.  63,    comma  4,  primo  periodo,  ovvero  per la
          mancata restituzione  di  questionari nei  sessanta  giorni
          dalla  richiesta  o   per  la  loro  mancata   compilazione
          o  compilazione incompleta o infedele.
            3.  Le sanzioni  indicate   nei commi   1 e   2,    primo
          periodo,    sono ridotte   ad   un   quarto   se,  entro il
          termine  per   ricorrere   alle commissioni     tributarie,
          interviene    adesione    del    contribuente all'avviso di
          accertamento.
            4. La   contestazione della   violazione non    collegata
          all'ammontare  del  tributo  deve  avvenire,  a  pena    di
          decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno  successivo
          a quello in cui e' commessa la violazione.
            5.    Sulle   somme   dovute   a   titolo di   tributo  e
          addizionale     si  applicano   interessi   per   ritardata
          iscrizione  a  ruolo  nella  misura  del  sette per   cento
          semestrale,  a decorrere  dal semestre  successivo a quello
          in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data
          di consegna dei  ruoli    alla  direzione  regionale  delle
          entrate  nei  quali  e' effettuata l'iscrizione delle somme
          predette".
            -  Il testo  dell'art.   5 del   decreto-legge 2    marzo
          1989, n.  66 (Disposizioni urgenti  in materia di autonomia
          impositiva   degli  enti  locali  e  di    finanza  locale)
          convertito, con  modificazioni, dalla 24 aprile   1989,  n.
          144,  come    modificato  dal    presente  decreto,   e' il
          seguente:
            "Art. 5  (Sanzioni ed interessi).   - 1.  Per    l'omessa
          presentazione  della  denuncia    si  applica   la sanzione
          amministrativa  dal     cento   al   duecento   per   cento
          dell'ammontare  del  tributo dovuto,  con un minimo di lire
          duecentomila.
            2. Se la denuncia e'  infedele  si  applica  la  sanzione
          amministrativa  dal  cinquanta  al  cento  per  cento della
          maggiore imposta dovuta.
            3. Se  l'omissione o l'errore  attengono ad elementi  non
          incidenti  sull'ammontare  dell'imposta,  si   applica   la
          sanzione   amministrativa   da   lire   centomila   a  lire
          cinquecentomila.   La stessa sanzione  si  applica  per  le
          violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione
          di  atti  e documenti,  ovvero per la mancata  restituzione
          di questionari nei  sessanta   giorni  dalla  richiesta   o
          per   la     loro    mancata  compilazione  o  compilazione
          incompleta o infedele.
            4. Le sanzioni indicate  nei commi 1 e 2 sono  ridotte ad
          un  quarto  se,   entro   il termine   per  ricorrere  alle
          commissioni      tributarie,   interviene   adesione    del
          contribuente  con  il  pagamento  del tributo, se dovuto, e
          della sanzione.
            5. La   contestazione della   violazione non    collegata
          all'ammontare  del  tributo  deve  avvenire,  a  pena    di
          decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno  successivo
          a quello in cui e' commessa la violazione.
            6.  Sulle    somme dovute   per imposta si  applicano gli
          interessi di mora nella misura prevista dall'art. 7,  comma
          3, della legge 11 marzo 1988, n. 67".