Art. 2.
                         Competenze del CIPE
  1. Il  Comitato interministeriale  per la  programmazione economica
(CIPE) esercita, ai sensi del presente decreto, le seguenti funzioni:
  a) valuta,  preliminarmente all'approvazione del DPEF  da parte del
Consiglio dei Ministri, lo schema degli indirizzi di cui all'articolo
1, comma 1;
  b) approva il  PNR e gli aggiornamenti annuali,  delibera in ordine
all'utilizzo del Fondo speciale  e valuta periodicamente l'attuazione
del PNR;
  c) approva apposite  direttive per il coordinamento con  il PNR dei
piani e  programmi delle  pubbliche amministrazioni, anche  nel corso
della loro attuazione;
  d)  esamina, ai  sensi della  legge 27  febbraio 1967,  n. 48,  gli
stanziamenti per la ricerca delle amministrazioni pubbliche.
  2. L'esercizio delle  funzioni di cui al comma 1  e' coordinato dal
Ministro dell'universita'  e della ricerca scientifica  e tecnologica
nell'ambito  di un'apposita  commissione per  la ricerca,  di seguito
denominata  commissione,  da  istituirsi  presso  il  CIPE  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n.
430. La  commissione, nel lavoro istruttorio  per gli atti di  cui al
comma  1,  opera sulla  base  di  proposte preliminari  del  Ministro
dell'universita'  e della  ricerca  scientifica e  tecnologica e  con
l'apporto delle amministrazioni partecipanti.
  3.  Il  Ministro dell'universita'  e  della  ricerca scientifica  e
tecnologica  si  avvale  come  supporto  di  una  segreteria  tecnica
istituita presso  il MURST, nell'ambito della  potesta' regolamentare
di organizzazione di detto ministero.  La segreteria opera anche come
supporto della commissione  e delle strutture ad  essa collegate. Con
decreto  ministeriale  sono  altresi' determinate  le  modalita'  per
l'utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni, enti
e istituzioni, nonche'  i limiti numerici per il  ricorso a personale
qualificato con contratto a  tempo determinato senza oneri aggiuntivi
per il  bilancio dello  Stato. Il  Ministro dell'universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica, ai  fini delle attivita' di cui al
comma  2, puo'  acquisire  osservazioni e  proposte  del comitato  di
esperti di cui  all'articolo 3, dei consigli  scientifici nazionali e
della assemblea di cui al  successivo articolo 4. Al Ministro possono
inviare  proposte anche  universita',  enti  di ricerca,  ricercatori
pubblici  e   privati,  nonche'   organismi  di   consulenza  tecnico
scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.
 
           Note all'art. 2:
            -   La   legge   27   febbraio   1967,   n.   48,   reca:
          "Attribuzione    e  ordinamento    del    Ministero     del
          bilancio     e    della    programmazione  economica      e
          istituzione  del    Comitato    di    Ministri   per     la
          programmazione   economica".  Per  maggior    chiarezza  si
          riporta il testo vigente dell'art. 16, istitutivo del CIPE:
            "Art.   16.      -   E'   costituito      il   ''Comitato
          interministeriale  per la programmazione economica''.
            Il  Comitato  e'  presieduto dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  ed  e'  costituito  in  via  permanente  dal
          Ministro per il bilancio e per la programmazione economica,
          che  ne  e'  Vicepresidente,  e dai Ministri per gli affari
          esteri, per il tesoro, per le finanze,  per  l'industria  e
          commercio,    per  l'agricoltura    e    foreste,    per il
          commercio  con l'estero, per le    partecipazioni  statali,
          per  i    lavori pubblici, per il   lavoro e  la previdenza
          sociale, per  i trasporti  e l'aviazione civile,  per    la
          marina  mercantile    e  per   il turismo o   lo spettacolo
          nonche' dal Ministro per  gli interventi  straordinari  nel
          Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.
            Ferme    restando    le  competenze  del  Consiglio   dei
          Ministri   e subordinatamente   ad   esse,   il    Comitato
          interministeriale    per    la  programmazione    economica
          predispone   gli  indirizzi    della    politica  economica
          nazionale;   indica,  su  relazione  del  Ministro  per  il
          bilancio   e  la    programmazione  economica,    le  linee
          generali  per    la elaborazione   del programma  economico
          nazionale,  su relazione  del Ministro per  il tesoro,   le
          linee  generali    per  la    impostazione  dei progetti di
          bilancio annuali e pluriennali di previsione  dello  Stato,
          nonche'   le direttive  generali intese  all'attuazione del
          programma economico   nazionale    ed    a    promuovere  e
          coordinare    a   tale   scopo l'attivita'   della pubblica
          amministrazione e   degli  enti    pubblici;  esamina    la
          situazione    economica generale  ai fini  dell'adozione di
          provvedimenti congiunturali.
            Entro il mese di luglio  il    Ministro  del  tesoro,  di
          concerto   con   il   Ministro   del     bilancio  e  della
          programmazione   economica,  presenta  al  CIPE  lo  schema
          delle  linee  di  impostazione  dei    progetti di bilancio
          annuale    e  pluriennale    allegandovi    le    relazioni
          programmatiche    di settore,  riunite e  coordinate in  un
          unico  documento e  i relativi allegati.
            Entro il 15   settembre il CIPE  approva  la    relazione
          previsionale  e programmatica, le relazioni  programmatiche
          di settore e   le linee di  impostazione  dei  progetti  di
          bilancio annuale e pluriennale.
            Le   regioni,   con   il   concorso   degli  enti  locali
          territoriali, determinano   gli   obiettivi   programmatici
          dei    propri    bilanci pluriennali  in    riferimento  ai
          programmi    regionali di sviluppo   e in armonia  con  gli
          obiettivi  programmatici    risultanti     dal     bilancio
          pluriennale dello Stato.
            Qualora      il    Governo     riscontri   la     mancata
          attuazione   della armonizzazione  prevista dal  precedente
          comma,   puo' promuovere   la  questione  di    merito  per
          contrasto    di  interessi  ai  sensi    del  quarto  comma
          dell'art. 127 della Costituzione.
            Promuove,   altresi',   l'azione        necessaria    per
          l'armonizzazione della politica economica nazionale con  le
          politiche  economiche  degli  altri  Paesi  della Comunita'
          europea   del  carbone  e  dell'acciaio  (C.E.C.A.),  della
          Comunita'  economica  europea    (C.E.E.) e della Comunita'
          europea  della   energia   atomica  (C.E.C.A.), secondo  le
          disposizioni  degli Accordi di Parigi del 18 aprile   1951,
          ratificati  con  legge  25  giugno  1952, n.   766, e degli
          Accordi  di Roma del 25  marzo 1957 ratificati con legge 14
          ottobre 1957, n. 1203.
            Sono   chiamati   a   partecipare   alle  riunioni    del
          Comitato      altri   Ministri,   quando  vengano  trattate
          questioni riguardanti i settori di rispettiva   competenza.
          Sono    altresi'    chiamati    i Presidenti   delle Giunte
          regionali,   i  Presidenti  delle    Province  autonome  di
          Trento  e Bolzano,   quando    vengano  trattati   problemi
          che   interessino  i rispettivi Enti.
            Partecipa  alle    riunioni  del    Comitato,   con    le
          funzioni    di segretario,   il  Sottosegretario  di  Stato
          per  il  bilancio  e  la programmazione economica.
            Alle sedute   del Comitato   interministeriale  per    la
          programmazione   economica   possono   essere  invitati  ad
          intervenire  il  Governatore  della  banca  d'Italia,    il
          presidente   dell'Istituto  centrale    di  statistica,  il
          segretario della programmazione.
            Per l'esame dei problemi  specifici    il  Comitato  puo'
          costituire nel suo seno sottocomitati.
            I servizi di  segreteria del Comitato sono  affidati alla
          Direzione   generale       per     l'attuazione       della
          programmazione    economica  del Ministero del  bilancio  e
          della programmazione economica.
            Per   tali  servizi  possono  essere  addetti  presso  il
          Ministero funzionari di altra amministrazione  a  richiesta
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
            -  Il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
          5 dicembre 1997, n. 430 (Unificazione dei  Ministeri    del
          tesoro  e  del  bilancio e della programmazione economica e
          riordino delle competenze del CIPE,  a  norma  dell'art.  7
          della legge 3 aprile 1997, n. 94) e' il seguente:
            "3.  Il   CIPE, nell'esercizio  delle sue funzioni,  puo'
          costituire, con propria  delibera, comitati,  commissioni o
          gruppi  di    lavoro  ai  fini     dell'esame     e   della
          formulazione    di   proposte su   problemi  e materie   di
          particolare    complessita'  e    riguardanti    competenze
          intersettoriali,  nei    casi  e    secondo  le   modalita'
          stabiliti  con il regolamento di cui al comma 5".