Art. 4
                   Consigli scientifici nazionali
            e assemblea della scienza e della tecnologia

  1.   I   consigli   scientifici   nazionali   (CSN)   sono   organi
rappresentativi  della comunita' scientifica nazionale, universitaria
e degli enti di ricerca.
  2.  I  consigli  scientifici nazionali, integrati da rappresentanti
delle  amministrazioni  pubbliche,  del  mondo  della produzione, dei
servizi  e  delle  forze  sociali,  costituiscono  l'assemblea  della
scienza e della tecnologia (AST).
  3.  Con  uno  o piu' regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo
17,  comma  1,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
sono determinati:
    a) le aree di riferimento e il numero dei CSN;
    b) il numero dei componenti i CSN, non inferiore al cinquanta per
cento  dei  componenti  dell'assemblea,  la  durata  del  mandato, le
modalita'   della   loro   elezione   diretta  o  di  secondo  grado,
l'elettorato attivo e passivo;
    c) il numero complessivo dei componenti l'assemblea;
    d)  il  numero dei componenti l'assemblea in rappresentanza delle
amministrazioni  pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e
delle forze sociali, non inferiore ad un terzo del numero complessivo
di  cui  alla lettera c), la durata del mandato e le procedure per la
loro designazione;
    e)  la  sede e il supporto organizzativo e tecnico dei consigli e
dell'assemblea, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
  4. I consigli eleggono i rispettivi presidenti e l'assemblea elegge
un  presidente.  I  consigli e l'assemblea approvano norme interne di
organizzazione  e  di  funzionamento.  E'  esclusa  l'attribuzione ai
consigli  e  all'assemblea  di  compiti  decisionali relativamente al
finanziamento e alla gestione della ricerca. A seguito delle elezioni
e  delle  designazioni i consigli scientifici nazionali e l'assemblea
sono   costituiti   ed  insediati  con  decreti  del  Ministro  dell'
universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
  5. I consigli e l'assemblea:
    a)   formulano  osservazioni  e  proposte  per  l'elaborazione  e
l'aggiornamento  del  PNR,  sulla  coerenza  con  esso  dei  piani  e
programmi  delle  amministrazioni  pubbliche e degli enti di ricerca,
nonche' circa lo stato e l'organizzazione della ricerca nazionale;
    b)  svolgono  attivita'  di  consulenza per conto del CIPE, delle
amministrazioni pubbliche, degli enti di ricerca.
 
           Nota all'art. 4:
            -  Il    testo  dell'art.  17,  comma   1, della legge 23
          agosto 1988, n.   400   (Disciplina    dell'attivita'    di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
            "1.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del    Consiglio  dei
          Ministri,   sentito  il parere  del Consiglio di Stato  che
          deve pronunziarsi entro   novanta giorni  dalla  richiesta,
          possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
            e) l'organizzazione del lavoro ed i  rapporti  di  lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".