Art. 5. Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca 1. E' istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non piu' di 7 membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralita' di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato opera per il sostegno alla qualita' e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, secondo autonome determinazioni con il compito di indicare i criteri generali per le attivita' di valutazione dei risultati della ricerca, di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, degli enti e delle istituzioni scientifiche e di ricerca, dei programmi e progetti scientifici e tecnologici e delle attivita' di ricerca, favorendo al riguardo il confronto e la cooperazione tra le diverse istituzioni operanti nel settore, nazionali e internazionali. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono nominati i componenti del comitato e ne e' determinata la durata del mandato. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente. 3. Il comitato, d'intesa con le amministrazioni dello Stato, collabora con strutture interne alle medesime per la definizione e la progettazione di attivita' di valutazione di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonche' di progetti e programmi di ricerca da esse realizzati o coordinati. Al comitato possono ricorrere anche altre pubbliche amministrazioni. 4. Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST. 5. Il comitato predispone rapporti periodici sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del comitato. 6. Le competenze di indirizzo e di promozione del comitato non possono essere delegate ad altri soggetti. Il comitato si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto e puo' ricorrere, limitatamente a specifici adempimenti strumentali, a societa' od enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di appalti di servizi.
Nota all'art. 5: - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca: "Attuazione della 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi". Per maggior chiarezza ri riporta il testo dell'art. 3: "Art. 3. - 1. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 2, aventi ad oggetto la prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2. 2. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per quelli in cui il valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui all'allegato 1, il presente decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8, comma 3, 20 e 21. 3. Gli appalti che, insieme alla prestazione di servizi, comprendono anche l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di servizi qualora i lavori assumano funzione accessoria rispetto ai servizi e non costituiscano l'oggetto principale dell'appalto. 4. Gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi e' superiore al valore delle forniture comprese nell'appalto. 5. Il presente decreto si applica anche agli appalti di servizi sovvenzionati, in misura superiore al 50 per cento, da un'amministrazione aggiudicatrice ed aggiudicati dall'ente o soggetto sovvenzionato e collegati agli appalti di lavori di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1991, n. 406".