Art. 2.
                  Procedure per la nomina in ruolo

  1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, relativamente alle
procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere:
    a)  l'indizione  da  parte delle singole universita' di specifici
bandi   per   posti  di  ricercatore,  di  professore  associato,  di
professore ordinario, distinti per settore scientificodisciplinare;
    b)  la  valutazione  comparativa  dei candidati, da effettuare da
parte  di  commissioni  composte  da  un professore di ruolo nominato
dalla  facolta'  che  ha  richiesto  il bando, inquadrato nel settore
scientificodisciplinare  oggetto del bando, ovvero, se necessario, in
settori affini, nonche':
      1)  nel  caso  di  procedure  per  la  copertura  di  posti  di
ricercatore,  da  un  professore  ordinario  se  la  facolta'  che ha
richiesto  il bando ha nominato un professore associato, ovvero da un
professore   associato   se  la  medesima  facolta'  ha  nominato  un
professore   ordinario,  nonche'  da  un  ricercatore  confermato.  I
predetti  componenti,  scelti  tra  professori  e  ricercatori non in
servizio  presso  l'ateneo che ha emanato il bando, sono eletti dalla
corrispondente  fascia  di  professori  di  ruolo  e  dai ricercatori
confermati  appartenenti  al  settore scientificodisciplinare oggetto
del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
      2)  nel  caso  di  procedure  per  la  copertura  di  posti  di
professore associato, da due professori associati e da due professori
ordinari  non  in  servizio  presso l'ateneo che ha emanato il bando,
rispettivamente  eletti  dai  professori  associati  e dai professori
ordinari  appartenenti al settore scientificodisciplinare oggetto del
bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
      3)  nel  caso  di  procedure  per  la  copertura  di  posti  di
professore  ordinario, da quattro professori ordinari non in servizio
presso  l'ateneo  che  ha  emanato  il  bando,  eletti dai professori
ordinari  appartenenti al settore scientificodisciplinare oggetto del
bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
    c)  lo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera b) da parte
degli  atenei  con  modalita'  che consentano una rapida costituzione
della   commissione   e  che  prevedano  l'indicazione  di  una  sola
preferenza;
    d)  la  possibilita'  che  nei bandi per la nomina in ruolo siano
introdotte  limitazioni al numero delle pubblicazioni scientifiche da
presentare per la valutazione comparativa;
    e)  i  criteri  generali,  preventivi e resi pubblici, in base ai
quali  deve  essere  effettuata  la  valutazione  comparativa,  anche
prevedendone   forme   differenziate,   nonche'   le   modalita'   di
individuazione e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ivi
compresa l'utilizzazione, ove possibile, di parametri riconosciuti in
ambito scientifico internazionale. Per le valutazioni relative a:
      1)  posti  di  ricercatore,  sono  effettuate  anche  due prove
scritte,  una  delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una
orale;
      2)  posti  di  professore  associato, sono effettuate anche una
prova  didattica  e  la  discussione  dei  titoli  scientifici;  sono
altresi'  valutati le attivita' didattiche e i servizi prestati nelle
universita'  e  negli  enti di ricerca italiani e stranieri, nonche',
nelle  materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo
clinico, l'attivita' svolta in detto campo;
      3)  posti  di  professore  ordinario,  e'  effettuata una prova
didattica  per i candidati non appartenenti alla fascia di professore
associato;  sono  altresi' valutati l'attivita' didattica e i servizi
prestati  nelle  universita'  e  negli  enti  di  ricerca  italiani e
stranieri,  nonche', nelle materie in cui sia richiesta una specifica
competenza in campo clinico, l'attivita' svolta in detto campo;
    f)  l'accertamento,  con  decreto  rettorale,  della  regolarita'
formale   degli  atti  delle  commissioni  contenenti,  nel  caso  di
procedure  relative  a ricercatori, l'indicazione del vincitore, e la
proposta di non piu' di due idonei per ogni posto bandito nel caso di
procedure  relative a professori associati od ordinari. L'universita'
che ha emanato il bando per la copertura del posto nomina in ruolo il
vincitore  nel  caso  di procedure relative a ricercatori e puo', nel
caso  di  procedure relative a professori associati e ordinari, entro
sessanta  giorni dalla data di accertamento della regolarita' formale
degli atti da parte del rettore:
      1)  nominare  in  ruolo,  previa  delibera motivata assunta dal
consiglio  di facolta' che ha richiesto il bando, uno dei due idonei,
il  quale,  in caso di rinuncia, perde il titolo alla nomina in ruolo
anche  da  parte  di  altri  atenei.  La motivazione fa riferimento a
specifiche esigenze scientifiche e didattiche;
      2)  non nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal
consiglio  di facolta' che ha richiesto il bando, a maggioranza degli
aventi  diritto  al  voto,  nessuno dei due idonei. La motivazione fa
riferimento  a  specifiche esigenze scientifiche e didattiche. In tal
caso l'universita', decorso il periodo di sessanta giorni di cui alla
presente  lettera,  puo'  procedere  secondo quanto previsto ai sensi
della   lettera   g)  ovvero  puo'  indire  una  nuova  procedura  di
valutazione  comparativa.  Qualora  la  facolta'  lasci  decorrere il
periodo  di  sessanta  giorni  di  cui  alla  presente  lettera senza
deliberare  sulla  copertura  del  posto ai sensi del numero 1) o del
presente  numero,  essa  potra' avvalersi della possibilita' prevista
dalla  lettera  g)  o  indire  una  nuova  procedura  di  valutazione
comparativa  in  entrambi  i  casi  dopo che siano trascorsi due anni
dall'accertamento  della regolarita' formale degli atti relativi alla
valutazione  comparativa non utilizzata dalla facolta' per coprire il
posto;
    g)  la  possibilita', nel caso di procedure relative a professori
associati  e  ordinari,  per  le universita' che non hanno emanato il
bando  per  la  copertura del posto ovvero che, pur avendolo emanato,
non  hanno  nominato  in  ruolo gli idonei di cui alla lettera f), di
nominare in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito
di  valutazioni  comparative svoltesi in altre sedi universitarie per
lo  stesso  settore  scientificodisciplinare,  dopo  il decorso nelle
medesime  sedi  del  termine di cui alla lettera f). Gli idonei nelle
procedure  di valutazione comparativa relative a professori associati
e  ordinari,  salvo il caso di rinuncia ai sensi della lettera f), n.
1),  hanno  titolo  alla  nomina  in ruolo da parte delle universita'
entro il termine di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento
di   accertamento   della   regolarita'   formale  degli  atti  della
commissione che li ha proposti;
    h)  i termini per l'espletamento della procedura di valutazione e
le  relative forme di pubblicita', che comprendono comunque i giudizi
motivati  espressi  su  ciascun  candidato  da  ciascun componente la
commissione.  Tali  giudizi,  in  ogni  caso,  dovranno  essere  resi
pubblici  per  via  telematica  e tramite il Bollettino ufficiale del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
    i)  il  divieto, per i professori eletti in una delle commissioni
di  cui  alla  lettera  b),  di far parte di altre commissioni per un
periodo  di  un anno, per lo stesso settore scientificodisciplinare e
per la stessa tipologia di procedure di valutazione comparativa;
    l)  il numero massimo di domande di partecipazione da parte di un
candidato  a  procedure  di  valutazione  comparativa  in  un periodo
determinato;
    m)  il  divieto,  per  i  professori  ordinari, associati e per i
ricercatori,  di  partecipare  in qualita' di candidati a valutazioni
comparative per posti del medesimo livello.