Art. 3.
                            Trasferimenti
  1.  I  regolamenti  di  cui all'articolo 1, comma 2, disciplinano i
trasferimenti,  assicurando  la valutazione comparativa dei candidati
secondo   criteri   generali   predeterminati  e  adeguate  forme  di
pubblicita'  della  procedura,  nonche'  l'effettuazione dei medesimi
esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni accademici
di loro permanenza in una sede universitaria, anche se in aspettativa
ai  sensi  dell'articolo  13,  primo  comma,  numeri  da 1) a 9), del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
 
           Nota all'art. 3:
            -  Il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio  1980, n.   382  (Riordinamento  della
          docenza   universitaria,   relativa  fascia  di  formazione
          nonche' sperimentazione orgnizzativa  e  didattica)  e'  il
          seguente:
            "Art.  13.   - Ferme restando  le disposizioni vigenti in
          materia di divieto  di  cumulo dell'ufficio  di  professore
          con altri   impieghi  pubblici  o  privati,  il  professore
          ordinario  e'  collocato  d'ufficio  in  aspettativa per la
          durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti
          casi:
              1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
            2) nomina alla carica di   Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
            3)  nomina  a  componente  delle  istituzioni dell'Unione
          europea;
            3-bis) nomina   a componente di organi    ed  istituzioni
          specializzate  delle   Nazioni   Unite   che   comporti  un
          impegno  incompatibile  con l'assolvimento  delle  funzioni
          di professore universitario;
              4) nomina a giudice della Corte costituzionale;
            5) nomina  a presidente o  vice presidente del  Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro;
            6)   nomina   a  membro  del  Consiglio  superiore  della
          magistratura;
            7)  nomina a   presidente o   componente  della    giunta
          regionale  e a presidente del consiglio regionale;
              8) nomina a presidente della giunta provinciale;
              9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
            10)   nomina      alle   cariche   di  presidente,     di
          amministratore delegato  di  enti    pubblici  a  carattere
          nazionale,    interregionale o regionale, di enti  pubblici
          economici,  di societa' a   partecipazione pubblica,  anche
          a  fini    di   lucro. Restano   in ogni   caso  escluse le
          cariche  comunque  direttive     di  enti     a   carattere
          prevalentemente  culturale o scientifico  e la  presidenza,
          sempre  che    non    remunerata,  di    case  editrici  di
          pubblicazioni a carattere scientifico;
            11) nomina a  direttore, condirettore e vice    direttore
          di  giornale  quotidiano  o  a posizione corrispondente del
          settore dell'informazione radiotelevisiva;
            12)    nomina    a  presidente  o  segretario   nazionale
          di  partiti rappresentati in Parlamento;
            13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui  all'art.  16
          del  decreto  del  Presidente   della Repubblica 30  giugno
          1972, n. 748,  o comunque previsti da  altre leggi   presso
          le      amministrazioni   dello      Stato,   le  pubbliche
          amministrazioni o enti pubblici economici.
            Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita'
          didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica  di
          rettore,  prorettore,  preside di  facolta' e  direttori di
          dipartimento, di  presidente di consiglio   di  corso    di
          laurea,     di   componente    del  Consiglio universitario
          nazionale. La limitazione e' concessa con provvedimento del
          Ministro  della  pubblica   istruzione   e   non   dispensa
          dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
            Il    professore che   venga a   trovarsi   in una  delle
          situazioni  di incompatibilita' di cui ai precedenti  commi
          deve  darne  comunicazione,  all'atto  della    nomina,  al
          rettore, che  adotta il  provvedimento di  collocamento  in
          aspettativa  per  la  durata  della  carica,  del mandato o
          dell'ufficio.     Nel   periodo      dell'aspettativa    e'
          corrisposto  il trattamento economico previsto dalle  norme
          vigenti  per  gli impiegati civili dello Stato  che versano
          in una delle  situazioni indicate nei primo comma. E' fatto
          salvo  il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge
          24 aprile l980, n.  146. In mancanza di  tali  disposizioni
          l'aspettativa e' senza assegni.
            Il periodo  dell'aspettativa, anche quando questo  ultimo
          sia  senza assegni,   e' utile  ai tini  della progressione
          nella carriera,   del  trattamento  di    quiescenza  e  di
          previdenza  secondo  le    norme  vigenti  nonche'    della
          maturazione   dello   straordinariato   ai     sensi    del
          precedente art. 6.
            Qualora      l'incarico  per    il  quale    e'  prevista
          l'aspettativa senza  assegni  non    comporti,  da    parte
          dell'ente,   istituto o  societa', la corresponsione di una
          indennita' di    carica  si  applicano,  a  far  tempo  dal
          momento      in  cui     e'     cominciata     a  decorrere
          l'aspettativa,   le  disposizioni  di  cui  alla  legge  12
          dicembre  1966,  n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi
          previsti ai numeri 10), 11) e 12)  del  presente  articolo,
          gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata legge 12
          dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o
          societa'.
            I   professori  collocati  in  aspettativa conservano  il
          titolo  a partecipare  agli   organi   universitari     cui
          appartengono,    con    le modalita' previste dall'art. 14,
          terzo e quarto comma, della legge 18 marzo  1958,  n.  311;
          essi   mantengono     il  solo  elettorato  attivo  per  la
          formazione   delle   commissioni di    concorso    e    per
          l'elezione      delle   cariche  accademiche  previste  dal
          precedente secondo comma  ed  hanno  la  possibilita'    di
          svolgere,    nel    quadro      dell'attivita'    didattica
          programmata  dal  consiglio   di   corso di   laurea,    di
          dottorato   di ricerca,  delle scuole  di  specializzazione
          e  delle  scuole a  fini speciali, cicli di   conferenze  e
          di lezioni  ed attivita' seminariali anche nell'ambito  dei
          corsi ufficiali di  insegnamento, d'intesa con il  titolare
          del  corso,   del   quale   e'  comunque loro  preclusa  la
          titolarita'. E' garantita loro, altresi',  la  possibilita'
          di  svolgere  attivita'  di ricerca anche  applicativa, con
          modalita' da determinare d'intesa tra il  professore ed  il
          consiglio di facolta'  e sentito il consiglio di istituto o
          di  dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per
          la ricerca scientifica. Per  quanto  concerne  l'esclusione
          della  possibilita'    di  far parte   delle commissioni di
          concorso  sono  fatte     salve  le      situazioni      di
          incompatibilita'   che si  verifichino successivamente alla
          nomina dei componenti delle commissioni.
            Il presente  articolo  si  applica  anche  ai  professori
          collocati fuori ruolo per limiti di eta'".