Art. 4.
                        Dottorato di ricerca

  1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono
le  competenze  necessarie  per  esercitare, presso universita', enti
pubblici   o   soggetti   privati,   attivita'  di  ricerca  di  alta
qualificazione.
  2.   Le   universita',   con   proprio   regolamento,  disciplinano
l'istituzione  dei  corsi  di dottorato, le modalita' di accesso e di
conseguimento  del  titolo,  gli  obiettivi  formativi ed il relativo
programma  di  studi,  la  durata,  il  contributo per l'accesso e la
frequenza,  le  modalita'  di conferimento e l'importo delle borse di
studio  di  cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma 4,
in  conformita' ai criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle
sedi  determinati  con  decreto  del  Ministro,  adottato  sentiti il
Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la valutazione
del   sistema   universitario   e   previo  parere  delle  competenti
commissioni  parlamentari.  I corsi possono essere altresi' istituiti
da consorzi di universita'.
  3.  Alle  borse  di studio di cui al comma 5, nonche' alle borse di
studio  conferite  dalle  universita'  per  attivita' di ricerca post
laurea  si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e
7,  della  legge  30  novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro
sono  determinati  annualmente  i criteri per la ripartizione tra gli
atenei  delle  risorse  disponibili  per  il conferimento di borse di
studio   per   la  frequenza  dei  corsi  di  perfezionamento,  anche
all'estero,  e  delle  scuole  di  specializzazione,  per  i corsi di
dottorato  di  ricerca  e per attivita' di ricerca post laurea e post
dottorato.
  4.  Le  universita'  possono  attivare  corsi di dottorato mediante
convenzione  con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti
di  elevata  qualificazione  culturale  e scientifica e di personale,
strutture ed attrezzature idonei.
  5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
    a)  il  numero  di  laureati  da  ammettere  a  ciascun  corso di
dottorato;
    b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso
e  la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e
del disagio economico;
    c) il numero, comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi, e
l'ammontare  delle  borse  di studio da assegnare, previa valutazione
comparativa  del  merito.  In  caso di parita' di merito prevarra' la
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132
del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
  6.  Gli  oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al
comma  5  possono  essere  coperti  mediante convenzione con soggetti
estranei   all'amministrazione  universitaria,  secondo  modalita'  e
procedure deliberate dagli organi competenti delle universita'.
  7.  La  valutabilita'  dei  titoli di dottorato di ricerca, ai fini
dell'ammissione  a  concorsi  pubblici  per  attivita' di ricerca non
universitaria,  e'  determinata con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con
gli altri Ministri interessati.
  8.  Le  universita'  possono,  in  base  ad  apposito  regolamento,
affidare  ai  dottorandi  di ricerca una limitata attivita' didattica
sussidiaria  o  integrativa  che  non deve in ogni caso compromettere
l'attivita'  di  formazione alla ricerca. La collaborazione didattica
e'  facoltativa,  senza  oneri  per il bilancio dello Stato e non da'
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.
 
           Note all'art. 4:
            -  Il testo dell'art. 6 della  legge 30 novembre 1989, n.
          398 (Norme in materia di borse di studio universitarie)  e'
          il seguente:
            "Art.  6.  - 1. Le  borse di studio di  cui alla presente
          legge non possono essere  cumulate  con  altre    borse  di
          studio  a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle
          concesse da istituzioni nazionali o  straniere  utili    ad
          integrare,   con  soggiorni    all'estero,  l'attivita'  di
          formazione o di ricerca dei borsisti.
            2. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non  puo'
          usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
            3.    Alle borse  di studio  di cui  alla presente  legge
          si  applica l'articolo  79,  quarto  comma,   del   decreto
          del  Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 392.
            4.    Con   decreto   del   Ministro dell'universita'   e
          della  ricerca scientifica e  tecnologica, di concerto  con
          il  Ministro     del  tesoro,   sentito      il   Consiglio
          universitario  nazionale,    sono  determinati    la misura
          minima  delle borse nonche' i   limiti e  la  natura    del
          reddito personale complessivo per poterne usufruire.
            5.  I borsisti non possono  essere impegnati in attivita'
          didattiche e   sono tenuti   ad assolvere    gli    impegni
          stabiliti  nel decreto  di concessione della borsa, pena la
          decadenza della stessa.
            6.   Per  le  borse  di  studio previste  dalla  presente
          legge    si  applicano  le  disposizioni    in  materia  di
          agevolazioni    fiscali  di  cui  all'art. 4 della legge 13
          agosto 1984, n. 476.
            7. Ai  dipendenti pubblici che  fruiscano delle borse  di
          studio  di  cui    alla  presente    legge  e'    estesa la
          possibilita' di   chiedere  il  collocamento    in  congedo
          straordinario    per  motivi    di  studio   senza assegni,
          prevista   per gli ammessi   ai  corsi  di  dottorato    di
          ricerca  dall'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il
          periodo di congedo straordinario e' utile   ai  fini  della
          progressione di  carriera e del trattamento di quiescenza e
          di previdenza".
            -  Il  decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri
          30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.    132  del  9 giugno 1997,   reca:
          "Uniformita'  di  trattamento  sul   diritto   agli   studi
          universitari,  ai sensi  dell'art. 4 della legge 2 dicembre
          1991, n. 390".