Art. 5.
                          Norme transitorie
  1.  I  concorsi  di  ricercatore  e  di professore universitario di
ruolo,  nonche'  le procedure per l'ammissione ai corsi di dottorato,
gia'  banditi  e  non ancora espletati alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  verranno  portati  a  termine ai sensi della
normativa  vigente  al momento della pubblicazione del relativo bando
di concorso.
  2.  Per  le  valutazioni comparative relative a posti di professore
ordinario  e  associato bandite entro il primo biennio dalla scadenza
del  termine  di  novanta  giorni  di cui all'articolo 1, comma 1, le
commissioni possono proporre fino a tre idonei.