Art. 6.
                        Abrogazione di norme
  1. Sono abrogati:
  a) l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, gli articoli da
41  a  49 e da 54 a 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio  1980, n. 382, e ogni altra disposizione vigente in materia di
reclutamento   dei  ricercatori  e  dei  professori  universitari,  a
decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore dei regolamenti di cui
all'articolo 1, comma 1;
  b)  gli  articoli  da  68  a  73  del  decreto del Presidente della
Repubblica  11  luglio 1980, n. 382, gli articoli 3 e 7, ad eccezione
del  comma  2,  e  all'articolo  8, comma 3, le parole: "salvo quanto
previsto  dall'articolo  3  della  presente  legge"  della  legge  30
novembre 1989, n. 398, e ogni altra disposizione incompatibile con le
norme  di  cui  all'articolo 4, a decorrere dall'anno successivo alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2.
  2.  Per  ciascuna  universita', con l'emanazione dei regolamenti di
cui  all'articolo  1,  comma  2,  secondo  periodo,  cessano di avere
efficacia  le  disposizioni di cui all'articolo 8, secondo comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
ogni  altra disposizione incompatibile in materia di trasferimenti di
ricercatori e di professori universitari.
  3.  Restano escluse dall'abrogazione, fino all'entrata in vigore di
una  legge  sullo  stato  giuridico  dei ricercatori e dei professori
universitari,  le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 12
della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di compiti didattici
attribuiti  ai  soggetti  di  cui  all'articolo  16,  comma  1, della
predetta legge n. 341 del 1990.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 3 luglio 1998
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Berlinguer, Ministro della pubblica
                                  istruzione   e  dell'universita'  e
                                  della    ricerca    scientifica   e
                                  tecnologica
 Visto, il Guardasigilli: Flick
 
           Note all'art. 6:
            -  La   legge   7   febbraio   1979, n.   31,    recante:
          "Istituzione   e composizione  transitoria  del   Consiglio
          universitario  nazionale, nonche'    nuove   norme      sui
          concorsi    per    posti  di    professore universitario di
          ruolo" e'  stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10
          febbraio 1979, n. 41.
            - Il  decreto del  Presidente della Repubblica  11 luglio
          1980, n.  382, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 31 luglio 1980, n. 209.
            - La   legge 30   novembre 1989,    n.  398,    e'  stata
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1989,
          n. 291.
            -  La legge   19   novembre   1990, n.   341,    recante:
          "Riforma  degli ordinamenti didattici"  e' stata pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1990, n. 274.