Art. 11. Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti 1. In ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria, il collegio autorizza le perizie e analisi statistiche ed economiche, nonche' la consultazione di esperti, proposte dagli uffici. 2. Il provvedimento con il quale sono disposte le perizie e le analisi, nonche' i risultati definitivi delle stesse, sono comunicati ai fini dell'esercizio delle facolta' di cui all'articolo 7, comma 2, ai soggetti cui il procedimento si riferisce, nonche' a coloro che, avendo un interesse diretto, immediato e attuale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge, hanno presentato esposti, denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria o, comunque, sono intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b).
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 12 della legge n. 287 del 1990 e' riportato in nota all'art. 6.