Art. 11.
              Perizie, analisi statistiche ed economiche
                     e consultazione di esperti
  1.   In   ordine   a   qualsiasi   elemento   rilevante   ai   fini
dell'istruttoria,  il   collegio  autorizza  le  perizie   e  analisi
statistiche  ed  economiche,  nonche' la  consultazione  di  esperti,
proposte dagli uffici.
  2. Il  provvedimento con  il quale  sono disposte  le perizie  e le
analisi, nonche' i risultati definitivi delle stesse, sono comunicati
ai fini dell'esercizio delle facolta' di cui all'articolo 7, comma 2,
ai soggetti cui  il procedimento si riferisce, nonche'  a coloro che,
avendo   un  interesse   diretto,  immediato   e  attuale   ai  sensi
dell'articolo  12, comma  1, della  legge, hanno  presentato esposti,
denunce o istanze utili  all'avvio dell'istruttoria o, comunque, sono
intervenuti  nel  procedimento ai  sensi  dell'articolo  7, comma  1,
lettera b).
 
           Nota all'art. 11:
            -  Il  testo  dell'art. 12 della legge n. 287 del 1990 e'
          riportato in nota all'art. 6.