Art. 12.
Segreto di ufficio
1. Le informazioni raccolte in applicazione della legge e del
presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo
per il quale sono state richieste e, ai sensi dell'articolo 14, comma
3, della legge sono tutelate dal segreto d'ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia
di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale e quelli di
collaborazione con le istituzioni delle Comunita' europee di cui agli
articoli 1, comma 2, e 10, comma 4, della legge n. 287/1990.
Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 14 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e' riportato in nota all'art. 6.
- Il testo dell'art. 331 del c.p.p. e' il seguente:
"Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e
incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto
stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli
incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o
a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno
notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne
denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la
persona alla quale il reato e' attribuito.
2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria.
3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
il medesimo fatto, esse possono anche redigere e
sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o
ammininistrativo, emerge un fatto nel quale si puo'
configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia
al pubblico ministero.
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 287 del 1990 e' il
seguente:
"Art. 1 (Ambito di applicazione e rapporti con
l'ordinamento comunitario). - 1. Le disposizioni della
presente legge in attuazione dell'art. 41 della
Costituzione a tutela e garanzia del diritto di
iniziativa economica, si applicano alle intese, agli
abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di
imprese che non ricadono nell'ambito di applicazione degli
articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, degli
articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunita'
economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di
atti comunitari con efficacia normativa equiparata.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato di cui all'art. 10, di seguito denominata
Autorita', qualora ritenga che una fattispecie al suo
esame non rientri nell'ambito di applicazione della
presente legge ai sensi del comma 1, ne informa la
Commissione delle Comunita' europee, cui trasmette tutte
le informazioni in suo possesso.
3 . Per le fattispecie in relazione alle quali
risulti gia' iniziata una procedura presso la Commissione
delle Comunita' europee in base alle norme richiamate
nel comma 1, l'Autorita' sospende l'istruttoria, salvo
che per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza
nazionale.
4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente
titolo e' effettuata in base ai principi
dell'ordinamento delle Comunita' europee in materia di
disciplina della concorrenza".
- Il testo dell'art. 10 della legge n. 287 del 1990 e'
riportato in nota alle premesse.