Art. 15.
                     Revoca delle autorizzazioni
  1.  Alla   revoca  dei  provvedimenti  di   autorizzazione  di  cui
all'articolo  4, comma  2, della  legge si  provvede con  la medesima
procedura del  presente regolamento,  previa diffida  notificata agli
interessati con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5. I poteri
istruttori, nonche'  le facolta'  e i  diritti degli  interessati, si
esercitano a decorrere dal ricevimento  di detta diffida, fatta salva
la  possibilita' di  ridurre  di  un terzo,  in  caso di  particolare
urgenza, i termini di cui all'articolo 14.
 
           Nota all'art. 15:
            -  Il  testo  dell'art. 4 della legge  n. 287 del 1990 e'
          riportato in nota all'art. 4.