Art. 15. Revoca delle autorizzazioni 1. Alla revoca dei provvedimenti di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge si provvede con la medesima procedura del presente regolamento, previa diffida notificata agli interessati con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 5. I poteri istruttori, nonche' le facolta' e i diritti degli interessati, si esercitano a decorrere dal ricevimento di detta diffida, fatta salva la possibilita' di ridurre di un terzo, in caso di particolare urgenza, i termini di cui all'articolo 14.
Nota all'art. 15: - Il testo dell'art. 4 della legge n. 287 del 1990 e' riportato in nota all'art. 4.