Art. 18.
                           Verbalizzazioni
  1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento,
il  verbale  contenente  le principali  dichiarazioni  delle  imprese
intervenute   alle   operazioni   oggetto   di   verbalizzazione   e'
sottoscritto,    al   termine    dell'audizione,   dal    funzionario
verbalizzante  e  dal  titolare  o dal  legale  rappresentante  delle
suddette imprese, ovvero da soggetto cui sia stata conferita apposita
procura.
  2.  Quando taluna  delle  parti non  vuole  o non  e'  in grado  di
sottoscrivere verbale,  ne e' fatta  menzione nel verbale  stesso con
l'indicazione del motivo.
  3.  Copia  del verbale,  o  stralcio  dello  stesso per  quanto  di
ragione,  sono consegnati  ai  soggetti  intervenuti alle  operazioni
oggetto di verbalizzazione che ne facciano richiesta.
  4.  Ai soli  fini della  predisposizione del  verbale, puo'  essere
effettuata reg istrazione fonografica delle audizioni.