Art. 18. Verbalizzazioni 1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento, il verbale contenente le principali dichiarazioni delle imprese intervenute alle operazioni oggetto di verbalizzazione e' sottoscritto, al termine dell'audizione, dal funzionario verbalizzante e dal titolare o dal legale rappresentante delle suddette imprese, ovvero da soggetto cui sia stata conferita apposita procura. 2. Quando taluna delle parti non vuole o non e' in grado di sottoscrivere verbale, ne e' fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo. 3. Copia del verbale, o stralcio dello stesso per quanto di ragione, sono consegnati ai soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione che ne facciano richiesta. 4. Ai soli fini della predisposizione del verbale, puo' essere effettuata reg istrazione fonografica delle audizioni.