Art. 19. Comunicazioni 1. Le richieste, la trasmissione di documenti e convocazione ai destinatari devono essere effettuate in uno dei seguenti modi: a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento; b) consegna a mano contro ricevuta; c) telefax con domanda di conferma scritta del suo ricevimento; d) telex o telegramma. 2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorita'. In caso di trasmissione per telex, telegramma o telefax, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria. 3. Quando le comunicazioni sono firmate dai rappresentanti dei soggetti o delle imprese ed enti, detti rappresentanti devono provare di disporre dei poteri di rappresentanza.
Nota all'art. 17 e all'art. 19: - I testi degli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 287 del 1990, sono riportati in nota all'art. 4; l'art. 12 e' riportato in nota all'art. 6.