Art. 19.
                            Comunicazioni
  1. Le  richieste, la  trasmissione di  documenti e  convocazione ai
destinatari devono essere effettuate in uno dei seguenti modi:
    a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
    b) consegna a mano contro ricevuta;
  c) telefax con domanda di conferma scritta del suo ricevimento;
    d) telex o telegramma.
  2.  Le  medesime disposizioni  si  applicano  alla trasmissione  di
documenti  e di  richieste  connesse all'istruttoria  da parte  degli
interessati o  di terzi  all'Autorita'. In  caso di  trasmissione per
telex, telegramma o telefax, i  documenti si considerano pervenuti al
destinatario il giorno stesso in  cui sono stati inviati, salvo prova
contraria.
  3.  Quando le  comunicazioni  sono firmate  dai rappresentanti  dei
soggetti o delle imprese ed enti, detti rappresentanti devono provare
di disporre dei poteri di rappresentanza.
 
           Nota all'art. 17 e all'art. 19:
            -  I testi degli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 287 del
          1990, sono riportati in  nota  all'art.  4;  l'art.  12  e'
          riportato in nota all'art.  6.