Art. 20.
                         Disposizioni finali
  1.  E'  abrogato il  decreto  del  Presidente della  Repubblica  10
settembre 1991, n. 461.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 aprile 1998
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Bersani,  Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  Ciampi, Ministro   del tesoro,  del
                                  bilancio    e  della programmazione
                                  economica
Visto, il Guardasigilli: F lick
  Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1998
  Atti di Governo, registro n. 113, foglio 19
 
           Note all'art. 20:
            -   Il D.P.R.   10   settembre   1991, n.   461,    reca:
          "Regolamento    in  materia  di  procedure  istruttorie che
          garantiscono agli interessati la piena   conoscenza   degli
          atti      istruttori,      il     contraddittorio  e     la
          verbalizzazione,       con    riguardo        all'attivita'
          dell'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato, in
          attuazione  dell'art.  10, comma 5, della legge  10 ottobre
          1990, n.   287,  recante    norme  per    la  tutela  della
          concorrenza e del mercato".
            -  Il testo dell'art. 3 della legge n. 287 del 1990 e' il
          seguente:
            "Art. 3 (A   buso di  posizione  dominante).  -  1.    E'
          vietato  l'  abuso  da  parte  di una o piu' imprese di una
          posizione dominante all'interno del mercato  nazionale o in
          una sua  parte rilevante, ed  inoltre e' vietato:
            a)  imporre direttamente   o indirettamente    prezzi  di
          acquisto,   di  vendita  o  altre  condizioni  contrattuali
          ingiustificatamente gravose;
            b) impedire o limitare la produzione,  gli sbocchi o  gli
          accessi  al  mercato,  lo sviluppo tecnico o   il progresso
          tecnologico, a danno dei consumatori;
            c)  applicare   nei  rapporti  commerciali  con     altri
          contraenti   condizioni   oggettivamente   diverse      per
          prestazioni equivalenti,  cosi'  da  determinare  per  essi
          ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
            d)      subordinare  la     conclusione  dei    contratti
          all'accettazione   da parte degli   altri  contraenti    di
          prestazioni  supplementari    che,  per  loro    natura   e
          secondo   gli usi   commerciali,   non    abbiano    alcuna
          connessione con l'oggetto dei contratti stessi".
            -  Il  testo  dell'art. 4 della legge  n. 287 del 1990 e'
          riportato in nota all'art. 4.