Art. 20. Disposizioni finali 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 461. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 aprile 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: F lick Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1998 Atti di Governo, registro n. 113, foglio 19
Note all'art. 20: - Il D.P.R. 10 settembre 1991, n. 461, reca: "Regolamento in materia di procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione, con riguardo all'attivita' dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato". - Il testo dell'art. 3 della legge n. 287 del 1990 e' il seguente: "Art. 3 (A buso di posizione dominante). - 1. E' vietato l' abuso da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre e' vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi". - Il testo dell'art. 4 della legge n. 287 del 1990 e' riportato in nota all'art. 4.