Art. 3.
                         Azioni finanziabili
  1.  I  programmi  di   intervento  presentati  dai  comuni  possono
includere il finanziamento delle seguenti azioni:
  a) animazione economica ed  assistenza tecnica per la progettazione
ed avvio di iniziative imprenditoriali;
  b) interventi formativi riguardanti l'autoimpiego e la creazione di
impresa;
  c) costituzione di incubatori di nuova imprenditorialita';
  d) animazione e assistenza tecnica  alla costituzione di consorzi e
imprese miste con partecipazione maggioritaria di imprese localizzate
nell'area di intervento;
  e)  interventi  per   sviluppare  l'associazionismo  economico,  la
cooperazione aziendale;
  f) interventi per la creazione di servizi nel campo dell'assistenza
tecnica  e  manageriale,  della  sperimentazione,  della  qualita'  e
dell'informazione a favore delle imprese;
  g)  interventi  per la  tutela  delle  condizioni  di lavoro  e  la
salvaguardia dell'ambiente;
  h)  partecipazione o  costituzione  di fondi  di  garanzia fidi  da
destinare alle finalita' previste dal presente regolamento.
  2. Le spese per l'elaborazione e la gestione del programma, nonche'
quelle  per  il monitoraggio  degli  interventi,  le verifiche  ed  i
controlli di cui all'art. 7 sono  poste a carico delle risorse di cui
al comma 3 nel limite massimo del 10 per cento delle risorse stesse.
  3.  Il comune  per l'attuazione  delle  azioni di  cui al  presente
articolo utilizza  la quota  parte delle risorse  di cui  all'art. 8,
comma 1 non  assegnata agli interventi di cui all'art.  4, nonche' le
eventuali risorse proprie ovvero  quelle assegnate da leggi regionali
o nazionali o da regolamenti comunitari per l'attuazione di programmi
volti al  risanamento di aree  di degrado urbano sociale.  Il comune,
per l'attuazione dei  programmi di cui al comma 1  e per le attivita'
di cui  al comma 2, puo'  avvalersi di soggetti esterni  stipulando a
tal fine appositi contratti.
  4.  La scelta  del  contraente di  cui al  comma  3 e'  effettuata,
mediante gara, secondo quanto previsto  dalle normative in materia di
contratti d'appalto di servizi pubblici.