Art. 5. Spese ammissibili alle agevolazioni 1. Sono ammesse ai contributi di cui all'art. 4 le spese, al netto dell'IVA, comunque connesse alla realizzazione del progetto. Tali spese possono riguardare: a) studi di fattibilita', progettazione esecutiva, direzione lavori, servizi di consulenza e assistenza nel limite del 10 per cento del programma di investimenti; b) acquisto brevetti, realizzazione di sistema di qualita', certificazione di qualita', ricerca e sviluppo; c) le opere murarie e assimilate comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la ristrutturazione dei locali; d) gli impianti, i macchinari e le attrezzature nuovi di fabbrica; e) sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti automatizzati o robottizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell'impresa; f) introduzione investimenti atti a consentire che l'impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro dipendente, dell'ambiente e del consumatore. 2. Per le nuove imprese l'amministrazione comunale puo' concedere contributi a fronte delle spese sostenute dall'impresa in conto gestione dalla data dell'ultima fattura del progetto alla data termine del primo anno a regime e comunque per un periodo di attivita' non superiore a due anni. 3. Le spese di gestione agevolabili sono quelle documentate e relative: alle spese per materie prime, semilavorati, prodotti finiti; alle spese per locazione; alle spese per formazione e qualificazione del personale; alle spese per prestazione di servizi. Restano escluse le spese di gestione relative al personale nonche' ai rimborsi ai soci. 4. Le spese di cui al comma 1 sono agevolate se effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo ad eccezione di quelle relative alla progettazione, studi di fattibilita' economicofinanziaria e di valutazione dell'impatto ambientale che risultino effettuate entro i sei mesi precedenti alla data della domanda. 5. L'ultimazione del progetto deve avvenire non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda; non sono ammesse alle agevolazioni le spese effettuate successivamente a detta data. 6. La data di effettuazione della spesa e' quella del relativo titolo a prescindere dalla data dell'effettivo pagamento. 7. L'amministrazione comunale puo' prevedere la concessione di contributi, nel limite di cui all'art. 4, comma 1, per acquisto di beni con locazione finanziaria.