Art. 5.
                 Spese ammissibili alle agevolazioni
  1. Sono ammesse ai contributi di  cui all'art. 4 le spese, al netto
dell'IVA,  comunque connesse  alla realizzazione  del progetto.  Tali
spese possono riguardare:
  a)  studi  di   fattibilita',  progettazione  esecutiva,  direzione
lavori,  servizi di  consulenza e  assistenza nel  limite del  10 per
cento del programma di investimenti;
  b)  acquisto  brevetti,  realizzazione   di  sistema  di  qualita',
certificazione di qualita', ricerca e sviluppo;
  c) le opere murarie e  assimilate comprese quelle per l'adeguamento
funzionale dell'immobile e per la ristrutturazione dei locali;
  d) gli impianti, i macchinari e le attrezzature nuovi di fabbrica;
  e)  sistemi  informativi   integrati  per  l'automazione,  impianti
automatizzati o  robottizzati, acquisto  di software per  le esigenze
produttive e gestionali dell'impresa;
  f) introduzione investimenti atti  a consentire che l'impresa operi
nel rispetto  di tutte  le norme  di sicurezza  dei luoghi  di lavoro
dipendente, dell'ambiente e del consumatore.
  2. Per  le nuove imprese l'amministrazione  comunale puo' concedere
contributi  a  fronte delle  spese  sostenute  dall'impresa in  conto
gestione  dalla  data  dell'ultima  fattura del  progetto  alla  data
termine  del  primo anno  a  regime  e  comunque  per un  periodo  di
attivita' non superiore a due anni.
  3.  Le spese  di  gestione agevolabili  sono  quelle documentate  e
relative:  alle  spese  per  materie  prime,  semilavorati,  prodotti
finiti;  alle  spese  per  locazione; alle  spese  per  formazione  e
qualificazione del personale; alle  spese per prestazione di servizi.
Restano escluse le spese di gestione relative al personale nonche' ai
rimborsi ai soci.
  4.  Le  spese di  cui  al  comma  1  sono agevolate  se  effettuate
successivamente  alla   data  di   presentazione  della   domanda  di
contributo ad eccezione di  quelle relative alla progettazione, studi
di  fattibilita' economicofinanziaria  e di  valutazione dell'impatto
ambientale che risultino effettuate entro  i sei mesi precedenti alla
data della domanda.
  5. L'ultimazione del progetto deve avvenire non oltre 24 mesi dalla
data  di   presentazione  della   domanda;  non  sono   ammesse  alle
agevolazioni le spese effettuate successivamente a detta data.
  6.  La data  di effettuazione  della spesa  e' quella  del relativo
titolo a prescindere dalla data dell'effettivo pagamento.
  7.  L'amministrazione comunale  puo'  prevedere  la concessione  di
contributi, nel  limite di cui all'art.  4, comma 1, per  acquisto di
beni con locazione finanziaria.