Art. 2.
                         Proroga di termini

  1.  All'articolo 3, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132, la
parola: "centottanta" e' sostituita dalla seguente: "trecento".
  2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 13 maggio
1997,  n. 132, e' prorogato fino al trentesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge.
 
           Note all'art. 2:
            -  Il   testo dell'art.  3, comma  1, della citata  legge
          n.   132 del 1997, cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente:
            "Art. 3  (Inizio della sessione di  esami). - 1. La  data
          di  inizio delle prove  di esame, che  deve essere compresa
          nei  trecento giorni dalla data   di  entrata  in    vigore
          della  presente  legge,    e'  stabilita  con   decreto del
          Ministro di    grazia  e    giustizia,  pubblicato    nella
          Gazzetta    Ufficiale non  meno  di sessanta  giorni  prima
          della  data fissata".
            - Il  testo dell'art.  1, comma  7, della citata    legge
          n.  132 del 1997, e' il seguente:
            "7.  Per  sostenere l'esame di  cui al comma 1  e per far
          valere le  cause    di    esonero,    il    candidato  deve
          presentare,   anche   a  mezzo raccomandata  con  avviso di
          ricevimento,  nel  termine di  sessanta giorni  dalla  data
          di  entrata    in vigore della presente legge, domanda alla
          corte d'appello  nel  cui  distretto ha  la  residenza. Per
          le domande inviate  a mezzo   raccomandata con   avviso  di
          ricevimento   fa  fede     la     data  di    presentazione
          all'ufficio  postale. Alla  domanda devono essere  allegati
          i seguenti documenti:
               a) certificati di nascita e residenza;
            b)   copia   autentica  dei  titoli  di  studio  indicati
          nell'art. 2, comma 1, lettera a), ovvero  certificato    di
          iscrizione  all'albo  dei dottori commercialisti o all'albo
          dei ragionieri e periti commerciali;
            c) attestazione del compiuto tirocinio triennale  per  le
          persone  non iscritte   agli albi  di cui  alla lettera  b)
          ai  sensi dei  commi 1, lettera b), 2, 3, 4 e  5  dell'art.
          2;
            d)    documentazione idonea   a comprovare   il requisito
          dell'esonero totale  o   parziale dall'esame,   ai    sensi
          dell'art.  5   del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
          88, come modificato dall'art. 6 della presente legge;
            e) ricevuta dell'avvenuto pagamento della  somma  di  cui
          all'art. 7".