Art. 2. Proroga di termini 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132, la parola: "centottanta" e' sostituita dalla seguente: "trecento". 2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 13 maggio 1997, n. 132, e' prorogato fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 132 del 1997, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 3 (Inizio della sessione di esami). - 1. La data di inizio delle prove di esame, che deve essere compresa nei trecento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non meno di sessanta giorni prima della data fissata". - Il testo dell'art. 1, comma 7, della citata legge n. 132 del 1997, e' il seguente: "7. Per sostenere l'esame di cui al comma 1 e per far valere le cause di esonero, il candidato deve presentare, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda alla corte d'appello nel cui distretto ha la residenza. Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data di presentazione all'ufficio postale. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) certificati di nascita e residenza; b) copia autentica dei titoli di studio indicati nell'art. 2, comma 1, lettera a), ovvero certificato di iscrizione all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri e periti commerciali; c) attestazione del compiuto tirocinio triennale per le persone non iscritte agli albi di cui alla lettera b) ai sensi dei commi 1, lettera b), 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2; d) documentazione idonea a comprovare il requisito dell'esonero totale o parziale dall'esame, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, come modificato dall'art. 6 della presente legge; e) ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma di cui all'art. 7".