Art. 3.
                      Disposizione transitoria

  1. Coloro che fanno parte di collegi sindacali o di altri organi di
controllo contabile, se hanno titolo per essere iscritti nel registro
dei  revisori  contabili indipendentemente dal superamento dell'esame
di  cui  all'articolo  1  della legge 13 maggio 1997, n. 132, possono
essere nuovamente nominati per un successivo triennio nel caso in cui
detti  collegi  od  organi  siano rinnovati con deliberazioni assunte
prima  della  data  fissata per l'esame predetto. Essi decadono dalla
carica  se, all'esito dei procedimenti previsti dalla legge 13 maggio
1997,  n.  132,  per l'esonero dall'esame e l'iscrizione nel registro
dei   revisori   contabili,  non  conseguono  l'iscrizione  in  detto
registro.
 
           Nota all'art. 3:
            -  Il   testo dell'art. 1  della citata legge n.  132 del
          1997  e' il seguente:
            "Art. 1 (Indizione  della prima sessione di    esami  per
          l'iscrizione nel  registro dei  revisori  contabili).  - 1.
          E'     indetta  la    prima  sessione    di    esami    per
          l'iscrizione  nel  registro  dei  revisori contabili.
            2. Con  decreto del Ministro  di grazia e giustizia    e'
          costituita,  presso   ciascuna     corte   d'appello,   una
          commissione  esaminatrice composta da:
            a)     un   docente      universitario      di    materie
          giuridiche    o     di contabilita', oppure un   magistrato
          collocato a riposo  con grado non  inferiore  a  magistrato
          d'appello,      che  la  presiede,  entrambi  indicati  dal
          presidente della corte d'appello;
            b) un dottore commercialista con  almeno  dieci  anni  di
          anzianita'  di  iscrizione all'albo  componente di  uno dei
          consigli    dell'ordine  dei  dottori        commercialisti
          ricompreso     nel    distretto   della    corte d'appello,
          scelto nell'ambito  di una  terna proposta   dal  consiglio
          nazionale dei dottori commercialisti;
            c)    un  ragioniere   e perito   commerciale con  almeno
          dieci    anni  di  anzianita'   di   iscrizione   all'albo,
          componente  di uno dei consigli del collegio dei ragionieri
          e periti commerciali ricompreso nel distretto  della  corte
          d'appello,    scelto nell'ambito di una  terna proposta dal
          consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;
            d) due revisori   iscritti nel  registro  dei    revisori
          contabili  gia'  iscritti   nel   registro   dei   revisori
          ufficiali  dei   conti,   scelti ciascuno   nell'ambito  di
          una    terna    proposta,  rispettivamente,   dal consiglio
          nazionale  dei  dottori  commercialisti  e  dal   consiglio
          nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
            3.  Con    la  stessa    procedura  indicata al   comma 2
          vengono nominati componenti supplenti, uno per ciascuno dei
          componenti effettivi.
            4. E'    nominato  vicepresidente  il    componente  piu'
          anziano   tra gli effettivi di cui alle lettere b), c) e d)
          del comma 2.
            5.   Le   funzioni   di  segretario  sono  svolte  da  un
          funzionario nominato dal presidente della corte  d'appello,
          avente qualifica non inferiore al settimo livello.
            6. Ai componenti la commissione di  esame e al segretario
          spetta un compenso  a vacazioni,  fino ad  un massimo    di
          otto   al giorno.  Per ciascuna vacazione,  della durata di
          un'ora, il compenso e'  di lire ventimila;  il compenso  e'
          determinato con   decreto del   presidente della  corte  di
          appello.
            7.  Per  sostenere l'esame  di cui al  comma 1 e  per far
          valere le  cause    di    esonero,    il    candidato  deve
          presentare,   anche   a  mezzo raccomandata  con  avviso di
          ricevimento,  nel  termine di  sessanta giorni  dalla  data
          di  entrata    in vigore della presente legge, domanda alla
          corte d'appello  nel  cui  distretto ha  la  residenza. Per
          le domande inviate  a mezzo   raccomandata con   avviso  di
          ricevimento   fa  fede     la     data  di    presentazione
          all'ufficio  postale. Alla  domanda devono essere  allegati
          i seguenti documenti:
               a) certificati di nascita e residenza;
            b)   copia   autentica  dei  titoli  di  studio  indicati
          nell'art. 2, comma 1, lettera a), ovvero  certificato    di
          iscrizione  all'albo  dei dottori commercialisti o all'albo
          dei ragionieri e periti commerciali;
            c) attestazione del compiuto tirocinio triennale  per  le
          persone  non iscritte   agli albi  di cui  alla lettera  b)
          ai  sensi dei  commi 1, lettera b), 2, 3, 4 e  5  dell'art.
          2;
            d)    documentazione idonea   a comprovare   il requisito
          dell'esonero totale  o   parziale dall'esame,   ai    sensi
          dell'art.  5   del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
          88, come modificato dall'art. 6 della presente legge;
            e) ricevuta dell'avvenuto pagamento della  somma  di  cui
          all'art. 7.
            8.  La  commissione  accerta il possesso dei requisiti di
          cui all'art.  2  e forma  l'elenco dei   candidati  ammessi
          all'esame,  indicando  le materie di esame  per i candidati
          che si trovano  nella situazione di cui all'art.  5,  comma
          2-bis,  del  citato  decreto  legislativo  n.  88 del 1992,
          introdotto dall'art.  6   della presente   legge.  L'elenco
          deve  essere  affisso  nella  sede  della  corte  d'appello
          non  oltre  il trentesimo giorno antecedente quello fissato
          per l'inizio delle prove d'esame.
            9.  Nel  caso    in  cui  il  candidato  abbia    diritto
          all'esonero   totale,   la  commissione  procede  ai  sensi
          dell'art. 4, comma 6".