Art. 3. Disposizione transitoria 1. Coloro che fanno parte di collegi sindacali o di altri organi di controllo contabile, se hanno titolo per essere iscritti nel registro dei revisori contabili indipendentemente dal superamento dell'esame di cui all'articolo 1 della legge 13 maggio 1997, n. 132, possono essere nuovamente nominati per un successivo triennio nel caso in cui detti collegi od organi siano rinnovati con deliberazioni assunte prima della data fissata per l'esame predetto. Essi decadono dalla carica se, all'esito dei procedimenti previsti dalla legge 13 maggio 1997, n. 132, per l'esonero dall'esame e l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, non conseguono l'iscrizione in detto registro.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 132 del 1997 e' il seguente: "Art. 1 (Indizione della prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili). - 1. E' indetta la prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili. 2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia e' costituita, presso ciascuna corte d'appello, una commissione esaminatrice composta da: a) un docente universitario di materie giuridiche o di contabilita', oppure un magistrato collocato a riposo con grado non inferiore a magistrato d'appello, che la presiede, entrambi indicati dal presidente della corte d'appello; b) un dottore commercialista con almeno dieci anni di anzianita' di iscrizione all'albo componente di uno dei consigli dell'ordine dei dottori commercialisti ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti; c) un ragioniere e perito commerciale con almeno dieci anni di anzianita' di iscrizione all'albo, componente di uno dei consigli del collegio dei ragionieri e periti commerciali ricompreso nel distretto della corte d'appello, scelto nell'ambito di una terna proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali; d) due revisori iscritti nel registro dei revisori contabili gia' iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, scelti ciascuno nell'ambito di una terna proposta, rispettivamente, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali. 3. Con la stessa procedura indicata al comma 2 vengono nominati componenti supplenti, uno per ciascuno dei componenti effettivi. 4. E' nominato vicepresidente il componente piu' anziano tra gli effettivi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2. 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario nominato dal presidente della corte d'appello, avente qualifica non inferiore al settimo livello. 6. Ai componenti la commissione di esame e al segretario spetta un compenso a vacazioni, fino ad un massimo di otto al giorno. Per ciascuna vacazione, della durata di un'ora, il compenso e' di lire ventimila; il compenso e' determinato con decreto del presidente della corte di appello. 7. Per sostenere l'esame di cui al comma 1 e per far valere le cause di esonero, il candidato deve presentare, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda alla corte d'appello nel cui distretto ha la residenza. Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data di presentazione all'ufficio postale. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) certificati di nascita e residenza; b) copia autentica dei titoli di studio indicati nell'art. 2, comma 1, lettera a), ovvero certificato di iscrizione all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri e periti commerciali; c) attestazione del compiuto tirocinio triennale per le persone non iscritte agli albi di cui alla lettera b) ai sensi dei commi 1, lettera b), 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2; d) documentazione idonea a comprovare il requisito dell'esonero totale o parziale dall'esame, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, come modificato dall'art. 6 della presente legge; e) ricevuta dell'avvenuto pagamento della somma di cui all'art. 7. 8. La commissione accerta il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e forma l'elenco dei candidati ammessi all'esame, indicando le materie di esame per i candidati che si trovano nella situazione di cui all'art. 5, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 88 del 1992, introdotto dall'art. 6 della presente legge. L'elenco deve essere affisso nella sede della corte d'appello non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle prove d'esame. 9. Nel caso in cui il candidato abbia diritto all'esonero totale, la commissione procede ai sensi dell'art. 4, comma 6".