Art. 2.
  1.  La  transazione  dovra'  assicurare  allo Stato un risarcimento
complessivo  per  tutti  i  danni  subiti  non inferiore a lire 117,6
miliardi, con rinuncia ad ogni ulteriore richiesta formulata.
  2.   Nella   transazione   dovra'   essere  pattuita,  inoltre,  la
corresponsione allo Stato, da parte del proprietario della nave e del
suo   assicuratore,   di  una  somma  pari  all'ammontare  del  costo
complessivo   delle   perizie   tecniche   d'ufficio   espletate  nel
procedimento  penale  per  i reati contestati in relazione all'evento
Haven. La pattuizione avra' effetto anche nell'ipotesi di assoluzione
degli imputati.
  3.  Nella  transazione  potra'  essere  convenuto un termine per il
pagamento  delle  somme  pattuite  non  superiore  a  sessanta giorni
decorrenti  dalla  comunicazione  della sua stipula all'International
Oil Pollution Compensation Fund ed al proprietario e all'assicuratore
della nave. La transazione e' stipulata escludendo l'estensione della
sua efficacia in favore di eventuali ulteriori soggetti coobbligati.
  4.  Nella  transazione  dovra'  essere previsto che il proprietario
della nave ed il suo assicuratore si assumano il rischio delle azioni
risarcitorie  in atto, ancorche' proposte in via sostitutiva ai sensi
dell'articolo  511  del  codice  di procedura civile, e di quelle che
dovessero  essere  promosse da terzi in connessione all'evento Haven,
manlevando  lo  Stato  italiano  da  qualsiasi  detrimento ne dovesse
derivare.