Art. 3.
  1.   Nella   transazione  dovra'  essere  previsto  che  lo  Stato,
l'International  Oil  Pollution  Compensation Fund, il proprietario e
l'assicuratore  della  nave, anche disgiuntamente, nei giudizi civili
pendenti  aventi  ad  oggetto  il risarcimento dei danni subiti dallo
Stato per l'evento Haven, ivi compreso il procedimento di limitazione
di responsabilita' nelle sue articolazioni concernenti la definizione
dello stato attivo e la definizione dello stato passivo, rinunceranno
agli atti e ad ogni pretesa ivi azionata.
  2.  Le  spese,  le  competenze  e  gli  onorari  di lite resteranno
integralmente  compensati  fra  le  parti  e  non  sara'  applicabile
l'articolo  68  del  regio  decreto-legge  27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.
 
           Nota all'art. 3:
            -  Il  testo    dell'art. 68 del regio decreto-legge   27
          novembre 1933,  n.  1578,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  22  gennaio  1934, n. 36 (Ordinamento   delle
          professioni di avvocato  e procuratore), e' il seguente:
            "Art. 68.  -    Quando  un  giudizio  e'  definito    con
          transazione,  tutte  le  parti  che  hanno  transatto  sono
          solidalmente obbligate al pagamento degli  onorari    e  al
          rimborso  delle    spese  di  cui    gli  avvocati    ed  i
          procuratori  che  hanno    partecipato  al  giudizio  degli
          ultimi  tre  anni fossero tuttora creditori per il giudizio
          stesso.".