Art. 6. 1. Per l'espletamento del servizio antinquinamento, istituito dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero dell'ambiente utilizza le risorse a tal fine ad esso attribuite nella tabella C della legge finanziaria, cosi' come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
Note all'art. 6: - Il testo della lettera a) del primo comma dell'art. 2 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), e' il seguente: "Art. 2. - Per la realizzazione dei compiti di cui all'art. 1, nonche' per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile provvede: a) alla istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, nonche' di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare". - Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 979 del 1982, e' il seguente: "Art. 7. - Ai fini dell'acquisizione dei mezzi di cui agli articoli 4, 5 e 6, il Ministro della marina mercantile potra' avvalersi della consulenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della difesa, potranno essere affidate alla medesima Direzione generale la stesura delle specifiche tecniche contrattuali e l'assistenza tecnica durante la costruzione dei mezzi sopra indicati. Gli stanziamenti previsti negli articoli 4, 5 e 6 sono adeguati annualmente in sede di legge finanziaria di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468".