Art. 6.
  1. Per l'espletamento del servizio antinquinamento, istituito dalla
lettera  a)  del  primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre
1982,  n.  979,  il Ministero dell'ambiente utilizza le risorse a tal
fine  ad  esso  attribuite  nella  tabella C della legge finanziaria,
cosi'  come  annualmente  determinate  ai sensi dell'articolo 7 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979.
 
           Note all'art. 6:
            -  Il  testo della lettera a) del primo comma dell'art. 2
          della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni  per  la
          difesa del mare), e' il seguente:
            "Art.  2.   - Per   la realizzazione  dei compiti  di cui
          all'art. 1, nonche'  per  assicurare la  vigilanza   e   il
          soccorso  in    mare,   il Ministro della marina mercantile
          provvede:
            a)  alla istituzione   di   un servizio    di  protezione
          dell'ambiente  marino,  nonche'  di  vigilanza  costiera  e
          di  intervento  per  la prevenzione e  il  controllo  degli
          inquinamenti del mare".
            -  Il  testo   dell'art. 7 della citata  legge n. 979 del
          1982, e' il seguente:
            "Art. 7. - Ai fini dell'acquisizione  dei  mezzi  di  cui
          agli  articoli  4,  5  e  6,  il  Ministro    della  marina
          mercantile  potra'   avvalersi   della   consulenza   della
          Direzione  generale  delle costruzioni,  delle armi e degli
          armamenti  navali del Ministero  della difesa. Con  decreto
          del Ministro della marina  mercantile, di concerto con   il
          Ministro  della  difesa,  potranno  essere  affidate   alla
          medesima Direzione generale  la  stesura  delle  specifiche
          tecniche  contrattuali  e  l'assistenza  tecnica durante la
          costruzione dei mezzi sopra indicati.
            Gli stanziamenti   previsti negli   articoli 4, 5    e  6
          sono adeguati annualmente in  sede di  legge finanziaria di
          cui all'art.  11 della legge 5 agosto 1978, n. 468".