Art. 7.
  1. Per la sorveglianza nelle aree marine protette di cui al comma 7
dell'articolo  19  della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  e  per
l'attivita'  di  cui  agli  articoli  11 e 12 della legge 31 dicembre
1982,  n.  979,  le locali capitanerie di porto operano sulla base di
direttive   vincolanti,   generali   e   specifiche,   del  Ministero
dell'ambiente. Per altri interventi ed attivita' in materia di tutela
e  di difesa del mare il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi anche
delle capitanerie di porto sulla base di specifiche convenzioni.
 
           Note all'art. 7:
            -  Il  testo  del  comma  7  dell'art.  19  della legge 6
          dicembre 1991, n.  394 (Legge quadro sulle aree  protette),
          e' il seguente:
            "7.  La  sorveglianza  nelle  aree    protette  marine e'
          esercitata dalle capitanerie di porto,  ai sensi  dell'art.
          28 della  legge 31 dicembre 1982, n. 979".
            -  Il   testo degli articoli  11 e 12 della  citata legge
          n.  979 del 1982, e' il seguente:
            "Art. 11  - Nel  caso di   inquinamento o   di  imminente
          pericolo  di inquinamento   delle  acque  di  mare  causato
          da  immissioni,  anche accidentali, di   idrocarburi  o  di
          altre   sostanze nocive, provenienti da  qualsiasi fonte  o
          suscettibili di  arrecare danni   all'ambiente  marino,  al
          litorale  agli  interessi connessi,  l'autorita' marittima,
          nella    cui    area    di    competenza  si      verifichi
          l'inquinamento    o    la  minaccia   di   inquinamento, e'
          tenuta  a   disporre tutte   le   misure necessarie,    non
          escluse  quelle    per    la   rimozione del   carico   del
          natante, allo scopo  di prevenire od elimmare  gli  effetti
          inquinanti  ovvero      attenuarli   qualora     risultasse
          tecnicamente   impossibile eliminarli.
            Qualora il  pericolo di inquinamento  o l'inquinamento in
          atto sia tale   da   determinare    una    situazione    di
          emergenza,    il    capo    del compartimento     marittimo
          competente      per    territorio     dichiara  l'emergenza
          locale,  dandone  immediata comunicazione al Ministro della
          marina  mercantile, ed  assume la  direzione di   tutte  le
          operazioni  sulla  base   del piano   operativo di   pronto
          intervento  locale, ferme restando le attribuzioni di  ogni
          amministrazione nell'esecuzione dei compiti   di  istituto,
          da  lui    adottato d'intesa   con gli  organi del servizio
          nazionale della protezione civile.
            Il   Ministro della   marina mercantile    da'  immediata
          comunicazione  della dichiarazione   di emergenza locale al
          servizio  nazionale  della  protezione  civile      tramite
          l'Ispettorato    centrale per la  difesa del mare di cui al
          successivo art. 34.
            Quando  l'emergenza non  e' fronteggiabile  con i   mezzi
          di    cui il Ministero della  marina mercantile dispone, il
          Ministro della marina mercantile chiede  al Ministro  della
          protezione    civile  di  promuovere  la   dichiarazione di
          emergenza nazionale.   In tal   caso  il    Ministro  della
          protezione    civile  assume  la    direzione di tutte   le
          operazioni sulla base   del piano  di    pronto  intervento
          nazionale  adottato dagli organi del servizio nazionale per
          la protezione civile.
            Restano  ferme  le    norme  contenute  nel decreto   del
          Presidente della Repubblica 27 maggio   1978, n.  504,  per
          l'intervento  in  alto mare in caso di  sinistri ed  avarie
          a navi  battenti bandiera   straniera che  possano  causare
          inquinamento  o    pericolo  di  inquinamento  all'ambiente
          marino, o al litorale".
            "Art. 12. - Il comandante, l'armatore o  il  proprietario
          di  una  nave o   il  responsabile di  un  mezzo  o  di  un
          impianto  situato  sulla piattaforma continentale  o  sulla
          terraferma,    nel  caso  di  avarie  o di incidenti   agli
          stessi,   suscettibili   di   arrecare,    attraverso    il
          versamento  di   idrocarburi o di  altre sostanze nocive  o
          inquinanti, danni   all'ambiente marino,   al litorale    o
          agli   interessi connessi, sono  tenuti ad  informare senza
          indugio l'autorita'  marittima piu' vicina al  luogo    del
          sinistro, e ad adottare ogni  misura che risulti al momento
          possibile  per   evitare ulteriori  danni ed  eliminare gli
          effetti dannosi gia' prodotti.
            L'autorita'  marittima  rivolge  ai   soggetti   indicati
          nel  comma precedente  immediata diffida  a  prendere tutte
          le  misure   ritenute necessarie per  prevenire il pericolo
          d'inquinamento  e per eliminare gli effetti gia'  prodotti.
          Nel caso in cui tale  diffida resti senza effetto, o    non
          produca  gli    effetti  sperati   in un periodo   di tempo
          assegnato,  l'autorita'    marittima  fara'    eseguire  le
          misure  ritenute  necessarie per  conto dell'armatore o del
          proprietario,  recuperando,  poi,  dagli  stessi  le  spese
          sostenute.
            Nei casi di urgenza, l'autorita' marittima fara' eseguire
          per  conto  dell'armatore  o  del  proprietario  le  misure
          necessarie,   recuperandone,   poi,      le          spese,
          indipendentemente      dalla    preventiva      diffida   a
          provvedere".