Art. 2. Criteri e modalita' per la stipula 1. Per i fini di cui all'articolo 1, le universita' e gli istituti di istruzione universitaria statali, con proprie disposizioni, determinano una specifica procedura di selezione, anche con appositi bandi, assicurando la pubblicita' degli atti, la valutazione comparativa dei candidati e, in caso di rinnovo, la valutazione delle attivita' didattiche svolte dal docente. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 prevedono le modalita' di partecipazione del professore a contratto agli organi accademici collegiali, nonche' i casi di incompatibilita' con l'attivita' didattica. I professori a contratto non partecipano alle deliberazioni degli organi accademici relative ai posti di ruolo e alla stipula dei contratti d'insegnamento di cui al presente regolamento. 3. I contratti di cui all'articolo 1 sono stipulati dal rettore secondo le norme degli statuti e dei regolamenti delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria statali; hanno durata annuale e sono rinnovabili per non piu' di sei anni. Non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria statali.