Art. 3. Disapplicazione di norme 1. Per ciascuna universita' o istituto di istruzione universitaria statale, alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate dall'ateneo ai sensi dell'articolo 2, si intendono non applicabili: a) gli articoli 25 e 100, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; b) l'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; c) l'articolo 1, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonche' gli articoli 94, comma 3, 95, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, limitatamente alla locuzione "professori a contratto". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 maggio 1998 Il Ministro: Berlinguer Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1998 Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 143
Note all'art. 3: - Per il testo degli articoli 25 e 100, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, si veda la nota alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 4 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento), cosi' recita: "Art. 4 (Organizzazione didattica). - Fino a quando non interverra' la legge prevista dall'ultimo comma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in ordine al definitivo assetto delle strutture universitarie a seguito della sperimentazione dipartimentale, per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dai consigli delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione, provvede ciascuna facolta' per la parte di propria competenza in relazione a quanto previsto dallo statuto, ai sensi degli articoli 7, 9 e 32, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. L'attivita' didattica dei professori straordinari, ordinari ed associati nei corsi delle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione costituisce adempimento dei propri doveri didattici. L'impegno didattico dei professori ordinari e straordinari nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione non puo' comunque essere inferiore ai due terzi del loro complessivo impegno orario. La ripartizione di tali attivita' e compiti e' determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra il consiglio di facolta' e il consiglio della scuola, ai sensi dell'art. 10, comma terzo, del citato decreto 11 luglio 1980, n. 382. L'attivita' didattica dei ricercatori nelle scuole dirette a fini speciali costituisce adempimento dei propri doveri didattici nell'ambito dell'impegno orario previsto dal quarto comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e secondo le modalita' di cui al terzo comma dello stesso art. 32. Alle scuole dirette a fini speciali ed alle scuole di specializzazione si applica il disposto dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, oltre quanto previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Nelle predette scuole, eventuali attivita' didattiche a prevalente carattere tecnicopratico connesse a specifici insegnamenti professionali sono conferite con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo le modalita' di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La durata e la misura potranno superare il limite ivi previsto in caso di comprovata necessita' e previo nulla osta del rettore che ne da' comunicazione al Ministero della pubblica istruzione. - L'art. 1, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (misure di razionalizzazione e della finanza pubblica), e' il seguente: "32. I contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale previsti dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono, nei limiti delle disponibilita' di bilancio delle universita' e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, essere stipulati anche per l'attivazione di corsi ufficiali non fondamentali o caratterizzanti, nei casi e nei limiti stabiliti dallo statuto". - Si riporta il testo degli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: "Art. 94 (Consigli di corsi di laurea e di indirizzo). - Nelle facolta' comprendenti piu' corsi o indirizzi di laurea, in corrispondenza dei predetti corsi e indirizzi, sono istituiti i consigli di corso di laurea e di indirizzo di laurea di cui al decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modifiche, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766. Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea: 1) coordina le attivita' di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello statuto; 2) esamina e approva i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea o del diploma; 3) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo o ai corsi di diploma interessati; 4) propone al consiglio di facolta' l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto; 5) propone, eventualmente d'intesa con gli altri consigli di corso di laurea e di indirizzo di laurea afferenti agli organi dei dipartimenti, l'impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale non docente dei dipartimenti stessi al fine di organizzare nella maniera piu' efficace le attivita' di insegnamento e il loro coordinamento con le attivita' di ricerca; 6) adotta nuove modalita' didattiche, anche mediante l'impiego di docenti per corsi d'insegnamento diversi da quelli di cui sono titolari, secondo le disposizioni del presente decreto. Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo e' costituito da tutti i professori di ruolo afferenti al corso o indirizzo, ivi compresi i professori a contratto, da una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, non superiore ad un quinto dei docenti, da un rappresentante del personale non docente e da una rappresentanza di tre studenti elevabile a cinque, qualora gli studenti iscritti al corso superino il numero di duemila. La partecipazione delle diverse componenti avviene nei limiti delle disposizioni che seguono. Ogni consiglio di corso di laurea o di indirizzo elegge nel suo seno, tra i professori ordinari del corso medesimo, un presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il presidente sovrintende o coordina le attivita' del rispettivo corso o indirizzo. Dura in carica tre anni accademici. Gli atti dei consigli di corso di laurea o di indirizzo sono pubblici. Partecipano altresi' al consiglio di corso di laurea e indirizzo, fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento, tutti gli incarichi stabilizzati nonche' i rappresentanti degli incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le modalita' e le percentuali previste dall'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766. I professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di corso di laurea o di indirizzo per tutte le questioni ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di ruolo di professore ordinario ed alle persone dei professori ordinari. I rappresentanti dei ricercatori universitari e degli studenti partecipano a tutte le sedute dei consigli di corso di laurea o di indirizzo, ad eccezione di quelle relative a questioni concernenti la destinazione dei posti di ruolo e le persone dei professori ordinari ed associati e, qualora esistano, dei professori incaricati e degli assistenti ordinari. I rappresentanti di cui al precedente comma durano in carica due anni". "Art. 95 (Consiglio di facolta'). - A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto entrano a far parte dei consigli di facolta' i professori associati e le rappresentanze dei ricercatori universitari, secondo le modalita' che seguono. Ne fanno parte, con voto consultivo, i professori a contratto. I professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di facolta' per tutte le questioni previste dall'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professore ordinario, nonche' le questioni relative alle persone dei professori ordinari. Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento restano ferme nei consigli di facolta' le rappresentanze dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le modalita' e le percentuali previste dal'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Con le stesse limitazioni di cui al precedente secondo comma, estese alla destinazione a concorso di posti di professore di ruolo, alle dichiarazioni di vacanze, alle chiamate, nonche' alle questioni concernenti le persone dei professori associati, partecipano altresi' ai consigli di facolta' tre rappresentanti dei ricercatori universitari e degli assistenti del ruolo ad esaurimento. Per l'elezione del preside l'elettorato passivo compete ai soli professori ordinari. L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e, fino a quando vi saranno, ai professori incaricati stabilizzati". - L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, cosi' recita: "Art. 14 (Consiglio della scuola). - Per ciascuna scuola di specializzazione anche se comprendente piu' indirizzi e' costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. Il consiglo e' composto dai professori di ruolo e dai professori a contratto, previsti nel precedente art. 4, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".