Art. 2. Istituzione della gestione speciale 1. La gestione speciale, istituita dall'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo con lo scopo di assicurare la copertura finanziaria degli indennizzi dovuti dal Fondo relativi alle insolvenze pregresse, e' attribuita al Fondo medesimo. 2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, il Fondo approva il rendiconto alla data del proprio adeguamento al regolamento e da tale data inizia la gestione speciale con contabilizzazione separata. 3. Nella gestione speciale, alla data prevista dal comma 2, confluiscono: a) le somme imputate alla sezione A e B del Fondo di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale; b) le somme imputate alla sezione D del Fondo, relative agli indennizzi pagati o impegnati; c) i crediti nei confronti delle procedure concorsuali per gli indennizzi pagati; d) i crediti del Fondo nei confronti dei propri aderenti per i contributi a loro carico maturati e non versati; e) le somme riscosse a seguito dell'esercizio del diritto di surroga relativo agli indennizzi pagati; f) le attivita' in cui sono investite le somme di cui alle lettere a), b) ed e). 4. Confluiscono successivamente alla gestione speciale: a) le "quote variabili" del contributo annuale relative all'esercizio 1997 e precedenti, versate in applicazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale; b) le somme successivamente riscosse a seguito dell'esercizio del diritto di surroga relativo agli indennizzi pagati. 5. Le residue disponibilita' trasferite al Fondo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 25 marzo 1992, iscritte nella sezione B, sono utilizzate per la contribuzione prevista dall'articolo 4, comma 5, a carico delle societa' di intermediazione mobiliare titolari delle disponibilita' stesse. 6. I titolari dei crediti iscritti nello stato passivo delle insolvenze pregresse possono far valere i propri diritti esclusivamente a carico della gestione speciale.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 4 del D.M. 30 settembre 1991 e' il seguente: "Art. 4 (Struttura del Fondo). - 1. Il Fondo e' suddiviso, ai soli fini gestionali, in tre sezioni. 2. Alla sezione A sono imputate al netto della dotazione annuale per le spese di funzionamento del Fondo di cui al successivo comma 4: a) le quote fisse del contributo versate dagli intermediari; b) le posizioni contributive individuali degli intermediari dichiarati insolventi e di quelli che cessano di appartenere al Fondo; c) i contributi suppletivi di cui al comma 7 dell'art. 3; d) gli interessi e ogni altra utilita' derivante dalla gestione e dall'investimento dei contributi versati dagli intermediari. 3. Alla sezione B sono imputate le posizioni contributive individuali degli intermediari di cui al comma 3 dell'art. 3. 4. Alla sezione C sono imputate la dotazione annuale per le spese di funzionamento del Fondo e le spese stesse. 5. In caso di intervento, i pagamenti sono imputati prioritarianiente alla sezione A e solo per la parte non coperta alla sezione B del Fondo. 6. La parte di ogni intervento del Fondo eventualmente imputata alla sezione B del Fondo viene ripartita sulle posizioni contributive individuali di ciascun intermediario secondo quote calcolate moltiplicando la parte di intervento imputato alla sezione B del Fondo per il rapporto tra la posizione individuale dell'intermediario e la sezione B del Fondo". - Il testo dell'art. 3 del D.M. 30 settembre 1991 e' il seguente: "Art. 3 (Contributo). - 1. Gli intermediari sono tenuti a versare al Fondo un contributo annuale composto da una quota fissa uguale per tutti e da una quota variabile correlata alle attivita' per lo svolgimento delle quali essi sono autorizzati. 2. La quota fissa e' determinata, in sede di prima applicazione del presente decreto, in L. 1.000.000. 3. La quota variabile e' pari al prodotto tra i coefficienti di contribuzione uguali per tutti e le basi di commisurazione del contributo determinati come da tabella riportata in allegato al presente decreto, diminuito della posizione contributiva individuale in essere alla fine del periodo di contribuzione precedente. La posizione contributiva individuale e' pari alla somma delle contribuzioni variabili gia' effettuate dall'intermediario diminuita della somma delle quote degli interventi effettuati dal Fondo di pertinenza della propria posizione, calcolate come indicato nel comma 6 dell'art. 4. A tal fine il Fondo tiene evidenza dei versamenti effettuati da ciascun intermediario e delle decurtazioni connesse agli interventi effettuati. 4. Il contributo al Fondo non puo' comunque eccedere il 2 per cento dei proventi lordi derivanti all'intermediario dallo svolgimento delle attivita' di intermediazione mobiliare. 4 -bis. Per il triennio 1994-1996, il contributo al Fondo non puo' comunque eccedere il 5 per cento dei proventi lordi derivanti all'intermediario dallo svolgimento delle attivita' di intermediazione mobiliare. 5. Per le aziende e gli istituti di credito la quota variabile del contributo annuale e' ridotta ad un quarto dell'importo calcolato a norma del precedente comma 3 e tenuto conto del limite di cui al precedente comma 4. Qualora peraltro nel corso dei primi tre anni di funzionamento gli interventi del Fondo determinati da insolvenza di aziende ed istituti di credito superino il quarto degli interventi complessivi del Fondo la misura della quota variabile del contributo annuale dovuta da tali soggetti per ciascun anno ricompreso nel triennio e' aumentata in proporzione alla parte di interventi del Fondo eccedente il suddetto quarto. 6. Per le societa' di intermediazione mobiliare autorizzate allo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), della legge, la quota variabile del contributo relativa a tale attivita' e' ridotta alla meta' della somma calcolata a norma del precedente comma 3 e tenuto conto del limite di cui al precedente comma 4. 7. La quota fissa del contributo deve essere versata al Fondo entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione e, successivamente, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun esercizio. La quota variabile del contributo deve essere versata al Fondo entro quindici giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio. 8. Gli agenti di cambio devono versare al Fondo la quota fissa del contributo entro il 31 gennaio di ciascun anno e la quota variabile entro il 30 giugno di ciascun anno. 9. Qualora le disponibilita' del Fondo non siano sufficienti a far fronte al complesso degli interventi, gli intermediari possono essere chiamati, con decreto del Ministro del tesoro su proposta della Consob formulata d'intesa con la Banca d'Italia, al versamento di un contributo suppletivo in corso d'anno di importo non superiore a quello della propria posizione contributi va individuale, fatto in ogni caso salvo il limite di cui al precedente comma 4".