Art. 2.
                 Istituzione della gestione speciale
  1. La gestione  speciale, istituita dall'articolo 62,  comma 4, del
decreto  legislativo   con  lo  scopo  di   assicurare  la  copertura
finanziaria  degli   indennizzi  dovuti   dal  Fondo   relativi  alle
insolvenze pregresse, e' attribuita al Fondo medesimo.
  2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, il Fondo approva il
rendiconto alla data del proprio adeguamento al regolamento e da tale
data inizia la gestione speciale con contabilizzazione separata.
  3.  Nella  gestione  speciale,  alla data  prevista  dal  comma  2,
confluiscono:
  a)  le  somme  imputate  alla  sezione  A e  B  del  Fondo  di  cui
all'articolo 4 del decreto ministeriale;
  b)  le somme  imputate  alla  sezione D  del  Fondo, relative  agli
indennizzi pagati o impegnati;
  c)  i crediti  nei confronti  delle procedure  concorsuali per  gli
indennizzi pagati;
  d) i  crediti del  Fondo nei  confronti dei  propri aderenti  per i
contributi a loro carico maturati e non versati;
  e)  le  somme riscosse  a  seguito  dell'esercizio del  diritto  di
surroga relativo agli indennizzi pagati;
  f) le attivita' in cui sono  investite le somme di cui alle lettere
a), b) ed e).
  4. Confluiscono successivamente alla gestione speciale:
  a)   le  "quote   variabili"   del   contributo  annuale   relative
all'esercizio   1997   e    precedenti,   versate   in   applicazione
dell'articolo 3 del decreto ministeriale;
  b) le  somme successivamente riscosse a  seguito dell'esercizio del
diritto di surroga relativo agli indennizzi pagati.
  5.  Le   residue  disponibilita'  trasferite  al   Fondo  ai  sensi
dell'articolo  2, comma  1, del  decreto del  Ministro del  tesoro 25
marzo  1992,  iscritte  nella  sezione  B,  sono  utilizzate  per  la
contribuzione  prevista  dall'articolo 4,  comma  5,  a carico  delle
societa' di  intermediazione mobiliare titolari  delle disponibilita'
stesse.
  6.  I  titolari dei  crediti  iscritti  nello stato  passivo  delle
insolvenze   pregresse   possono   far  valere   i   propri   diritti
esclusivamente a carico della gestione speciale.
 
           Note all'art. 2:
            - Il testo dell'art. 4 del D.M. 30 settembre 1991  e'  il
          seguente:
            "Art.  4  (Struttura  del  Fondo).  -    1.  Il  Fondo e'
          suddiviso, ai soli fini gestionali, in tre sezioni.
            2. Alla    sezione  A  sono    imputate  al  netto  della
          dotazione  annuale  per le spese di funzionamento del Fondo
          di cui al successivo comma 4:
            a)  le  quote  fisse   del   contributo   versate   dagli
          intermediari;
            b)    le    posizioni  contributive  individuali    degli
          intermediari dichiarati   insolventi e    di    quelli  che
          cessano  di appartenere  al Fondo;
            c) i contributi suppletivi di cui al comma 7 dell'art. 3;
            d)  gli interessi  e ogni altra utilita' derivante  dalla
          gestione e dall'investimento dei contributi  versati  dagli
          intermediari.
            3.    Alla    sezione   B  sono  imputate   le  posizioni
          contributive individuali degli intermediari di cui al comma
          3 dell'art. 3.
            4. Alla sezione   C sono imputate  la  dotazione  annuale
          per le spese di funzionamento del Fondo e le spese stesse.
            5.    In   caso   di   intervento,   i   pagamenti   sono
          imputati prioritarianiente alla sezione A  e  solo  per  la
          parte non coperta alla sezione B del Fondo.
            6.   La      parte  di     ogni  intervento    del  Fondo
          eventualmente imputata  alla  sezione  B  del  Fondo  viene
          ripartita  sulle  posizioni  contributive individuali    di
          ciascun     intermediario   secondo      quote    calcolate
          moltiplicando    la  parte    di intervento   imputato alla
          sezione B   del Fondo per  il  rapporto  tra  la  posizione
          individuale dell'intermediario e la sezione B del Fondo".
            -  Il  testo dell'art. 3 del D.M. 30 settembre 1991 e' il
          seguente:
            "Art. 3 (Contributo).  - 1. Gli intermediari sono  tenuti
          a versare al Fondo un contributo annuale  composto  da  una
          quota  fissa  uguale per tutti  e da  una  quota  variabile
          correlata  alle  attivita' per  lo svolgimento delle  quali
          essi sono autorizzati.
            2.  La  quota  fissa  e'  determinata,  in  sede di prima
          applicazione del presente decreto, in L. 1.000.000.
            3. La   quota variabile e'   pari  al    prodotto  tra  i
          coefficienti  di  contribuzione   uguali   per tutti  e  le
          basi di  commisurazione  del contributo  determinati   come
          da   tabella   riportata  in allegato  al presente decreto,
          diminuito   della  posizione  contributiva  individuale  in
          essere  alla    fine    del  periodo    di    contribuzione
          precedente.  La posizione  contributiva    individuale   e'
          pari    alla     somma   delle contribuzioni variabili gia'
          effettuate dall'intermediario diminuita della  somma  delle
          quote   degli    interventi  effettuati    dal  Fondo    di
          pertinenza della propria posizione, calcolate come indicato
          nel comma 6 dell'art.  4. A   tal fine   il  Fondo    tiene
          evidenza      dei   versamenti   effettuati     da  ciascun
          intermediario  e    delle  decurtazioni     connesse   agli
          interventi effettuati.
            4. Il contributo al Fondo non puo' comunque eccedere il 2
          per cento dei  proventi  lordi  derivanti all'intermediario
          dallo    svolgimento  delle  attivita'  di  intermediazione
          mobiliare.
            4 -bis. Per il triennio  1994-1996,    il  contributo  al
          Fondo  non  puo' comunque   eccedere  il  5  per cento  dei
          proventi   lordi   derivanti all'intermediario        dallo
          svolgimento      delle     attivita'     di intermediazione
          mobiliare.
            5.  Per  le  aziende e gli   istituti di credito la quota
          variabile del contributo annuale e'  ridotta ad  un  quarto
          dell'importo  calcolato  a norma del  precedente comma  3 e
          tenuto conto del  limite di   cui al  precedente  comma  4.
          Qualora   peraltro  nel    corso  dei  primi  tre  anni  di
          funzionamento gli   interventi del Fondo  determinati    da
          insolvenza  di aziende ed  istituti di credito  superino il
          quarto  degli interventi complessivi del  Fondo  la  misura
          della  quota  variabile  del contributo annuale   dovuta da
          tali  soggetti per  ciascun  anno ricompreso  nel  triennio
          e'    aumentata in   proporzione alla  parte di  interventi
          del Fondo eccedente il suddetto quarto.
            6.  Per    le  societa'    di  intermediazione  mobiliare
          autorizzate   allo   svolgimento  dell'attivita'    di  cui
          all'art.  1, comma 1,  lettera f), della  legge,  la  quota
          variabile   del   contributo relativa  a  tale attivita' e'
          ridotta alla  meta' della somma   calcolata a    norma  del
          precedente  comma  3 e tenuto  conto del  limite di cui  al
          precedente comma 4.
            7. La quota fissa del contributo deve essere  versata  al
          Fondo    entro    quindici        giorni   dalla       data
          dell'autorizzazione   e,  successivamente,  entro  quindici
          giorni    dalla  chiusura  di ciascun   esercizio. La quota
          variabile del contributo deve  essere    versata  al  Fondo
          entro  quindici  giorni  dall'approvazione  del bilancio di
          esercizio.
            8. Gli agenti di cambio devono  versare al Fondo la quota
          fissa del contributo entro il  31 gennaio di ciascun anno e
          la quota variabile entro il 30 giugno di ciascun anno.
            9.  Qualora  le  disponibilita'  del    Fondo  non  siano
          sufficienti a far fronte al complesso degli interventi, gli
          intermediari  possono  essere chiamati,   con decreto   del
          Ministro del  tesoro  su proposta   della Consob  formulata
          d'intesa  con  la    Banca  d'Italia,  al  versamento di un
          contributo  suppletivo in  corso d'anno   di importo    non
          superiore  a quello della  propria posizione  contributi va
          individuale,   fatto in ogni caso salvo il limite di cui al
          precedente comma 4".