Art. 3. Vigilanza 1. Il Fondo risponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica della gestione speciale, che deve essere finalizzata al pagamento degli indennizzi dovuti agli aventi diritto relativi alle insolvenze pregresse. 2. Il Fondo provvede alla redazione della situazione iniziale della gestione speciale e del rendiconto semestrale, inviandoli al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unitamente alle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo del Fondo.