Art. 3.
                              Vigilanza

  1.  Il Fondo risponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  della  gestione  speciale, che deve essere
finalizzata  al pagamento degli indennizzi dovuti agli aventi diritto
relativi alle insolvenze pregresse.
  2. Il Fondo provvede alla redazione della situazione iniziale della
gestione   speciale   e  del  rendiconto  semestrale,  inviandoli  al
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
unitamente  alle  relazioni  degli  organi  di  amministrazione  e di
controllo del Fondo.