Art. 5.
                              Interventi
  1. Gli  interventi a  carico della  gestione speciale  continuano a
essere disciplinati dall'articolo  15 della legge 2  gennaio 1991, n.
1, dal decreto ministeriale e dalla circolare del Ministro del tesoro
del 19 luglio 1994, n. 1  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189
del 13 agosto  1994); si applica inoltre l'articolo 35,  commi 4 e 5,
del decreto  legislativo, come modificato dal  decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
  2. Il  pagamento degli indennizzi di  cui al comma 1  e' effettuato
nell'ordine e con le priorita' determinati dalla data in cui e' stato
depositato e reso esecutivo lo  stato passivo di ciascuna insolvenza.
Le  istanze di  indennizzo  relative ai  crediti  ammessi allo  stato
passivo a  seguito di dichiarazione  o insinuazione tardiva  ai sensi
dell'articolo  101 del  regio decreto  n. 267  del 1942  ed ai  sensi
dell'articolo  89  del  decreto  legislativo   n.  385  del  1993,  e
successive modificazioni  o a  seguito di  giudizio di  opposizione o
impugnazione ai  sensi degli articoli 98  e 100 del regio  decreto n.
267 del 1942 nonche' ai sensi  dell'articolo 34, comma 5, del decreto
legislativo,  come modificato  dal  decreto  legislativo 24  febbraio
1998, n.  58, assumono lo  stesso ordine e  priorita' dell'insolvenza
cui si riferiscono.
  3. Le istanze  di indennizzo devono pervenire al Fondo  entro e non
oltre un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
  4. Il  pagamento degli  indennizzi e'  effettuato in  lire italiane
sino all'entrata in vigore dell'EURO.
 
           Note all'art. 5:
            - Il  testo dell'art. 15  della legge 2 gennaio  1991, n.
          1,  e' il seguente:
            "Art.  15  (Fondo  nazionale  di  garanzia).    -  1.  E'
          istituito un fondo nazionale di garanzia  per la tutela dei
          crediti  vantati dai clienti nei  confronti delle  societa'
          di    intermediazione  mobiliare   e degli altri   soggetti
          autorizzati     all'esercizio   dell'attivita'    di    cui
          all'art. 1, comma 1, in conseguenza dello svolgimento delle
          attivita' di intermediazione in valori mobiliari.
            2.   Il Ministro  del tesoro,  su proposta  della Consob,
          formulata d'intesa con  la Banca  d'Italia, determina,  con
          proprio  decreto da pubblicare nella Gazzeta Ufficiale,  le
          modalita' di organizzazione e di  funzionamento  del  fondo
          nonche'   la misura del contributo, i casi, le modalita' ed
          i limiti di intervento   del fondo  e  le    norme  per  la
          gestione e l'investimento delle attivita' del fondo stesso.
            3.   L'adesione   al   fondo  e'    obbligatoria  per  le
          societa'  di intermediazione mobiliare e per    i  soggetti
          autorizzati  all'esercizio  delle attivita' di cui all'art.
          1, comma 1. Il contributo al fondo e' stabilito  in  misura
          non  superiore al 2 per cento  dei proventi lordi derivanti
          dallo  svolgimento   delle  attivita'  di   intermediazione
          mobiliare,  tenuto  conto anche della diversa  composizione
          dei rischi dell'attivo.   L'intervento   del    fondo    e'
          condizionato   alla dichiarazione di insolvenza.
            4.  Con    lo  stesso  decreto   di cui al   comma 2 deve
          altresi'  essere  previsto  il   trasferimento   al   fondo
          nazionale  di  garanzia della quota parte dei fondi  comuni
          di cui all'art. 7 del  regio decreto-legge 30 giugno  1932,
          n.    815,  convertito dalla legge 5 gennaio  1933, n. 118,
          spettante ad ogni singolo  agente  di  cambio  partecipante
          alle  societa'  di  intermediazione mobiliare a diminuzione
          di quanto dovuto al fondo stesso da  parte  delle  medesime
          societa'".
            -  La   circolare del Ministro  del tesoro del  l9 luglio
          1994,  n. 1 (pubblicata nella Gazzetta   Ufficiale  n.  189
          del  n.  13 agosto 1994), recita:  "Disposizioni in  ordine
          alle modalita'   di intervento   del Fondo    nazionale  di
          garanzia, di  cui  al decreto  del Ministro  del tesoro del
          30  settembre   1991, emanato ai  sensi dell'art.  15 della
          legge 2 gennaio 1991, n. 1".
            - Il testo dell'art. 35, commi  4  e  5,  del  D.Lgs.  n.
          415/1996, e' il seguente:
            "4.    I   sitemi   di   indennizzo sono   surrogati  nei
          diritti   degli investitori   fino alla    concorrenza  dei
          pagamenti effettuati  a loro favore.
            5.  Gli  organi  della procedura concorsuale verificano e
          attestano se i   crediti  ammessi    allo    stato  passivo
          derivano   dall'esercizio    dei  servizi  di  investimento
          tutelati dai sistemi di indennizzo".