Art. 5. Interventi 1. Gli interventi a carico della gestione speciale continuano a essere disciplinati dall'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dal decreto ministeriale e dalla circolare del Ministro del tesoro del 19 luglio 1994, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1994); si applica inoltre l'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. Il pagamento degli indennizzi di cui al comma 1 e' effettuato nell'ordine e con le priorita' determinati dalla data in cui e' stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo di ciascuna insolvenza. Le istanze di indennizzo relative ai crediti ammessi allo stato passivo a seguito di dichiarazione o insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 101 del regio decreto n. 267 del 1942 ed ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni o a seguito di giudizio di opposizione o impugnazione ai sensi degli articoli 98 e 100 del regio decreto n. 267 del 1942 nonche' ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, assumono lo stesso ordine e priorita' dell'insolvenza cui si riferiscono. 3. Le istanze di indennizzo devono pervenire al Fondo entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. 4. Il pagamento degli indennizzi e' effettuato in lire italiane sino all'entrata in vigore dell'EURO.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e' il seguente: "Art. 15 (Fondo nazionale di garanzia). - 1. E' istituito un fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle societa' di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, in conseguenza dello svolgimento delle attivita' di intermediazione in valori mobiliari. 2. Il Ministro del tesoro, su proposta della Consob, formulata d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzeta Ufficiale, le modalita' di organizzazione e di funzionamento del fondo nonche' la misura del contributo, i casi, le modalita' ed i limiti di intervento del fondo e le norme per la gestione e l'investimento delle attivita' del fondo stesso. 3. L'adesione al fondo e' obbligatoria per le societa' di intermediazione mobiliare e per i soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1. Il contributo al fondo e' stabilito in misura non superiore al 2 per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di intermediazione mobiliare, tenuto conto anche della diversa composizione dei rischi dell'attivo. L'intervento del fondo e' condizionato alla dichiarazione di insolvenza. 4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 deve altresi' essere previsto il trasferimento al fondo nazionale di garanzia della quota parte dei fondi comuni di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, spettante ad ogni singolo agente di cambio partecipante alle societa' di intermediazione mobiliare a diminuzione di quanto dovuto al fondo stesso da parte delle medesime societa'". - La circolare del Ministro del tesoro del l9 luglio 1994, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del n. 13 agosto 1994), recita: "Disposizioni in ordine alle modalita' di intervento del Fondo nazionale di garanzia, di cui al decreto del Ministro del tesoro del 30 settembre 1991, emanato ai sensi dell'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1". - Il testo dell'art. 35, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 415/1996, e' il seguente: "4. I sitemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore. 5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo".