Art. 6
                        Saldo della gestione

  1.  La  gestione  speciale  si  chiude  alla  scadenza del triennio
successivo al termine di cui all'articolo 5, comma 3.
  2.  L'eventuale attivo residuo e' ripartito tra gli intermediari di
cui  all'articolo 4, comma 5, e il Ministero del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione  economica  e  in  misura proporzionale alla
rispettiva  partecipazione  alla copertura finanziaria della gestione
speciale.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

   Roma, 18 giugno 1998

                                                  Il Ministro: Ciampi

Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1998
  Registro  n.  4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
n. 24