Art. 6 Saldo della gestione 1. La gestione speciale si chiude alla scadenza del triennio successivo al termine di cui all'articolo 5, comma 3. 2. L'eventuale attivo residuo e' ripartito tra gli intermediari di cui all'articolo 4, comma 5, e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione alla copertura finanziaria della gestione speciale. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 giugno 1998 Il Ministro: Ciampi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1998 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 24