Art. 3.
                       Legittimazione ad agire
  1.   Le  associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti  inserite
nell'elenco  di cui all'articolo 5 sono legittimate ad agire a tutela
degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
  a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei
consumatori e degli utenti;
  b)  di  adottare  le  misure  idonee  a  correggere o eliminare gli
effetti dannosi delle violazioni accertate;
  c)  di  ordinare  la  pubblicazione del provvedimento su uno o piu'
quotidiani  a  diffusione  nazionale oppure locale nei casi in cui la
pubblicita'   del  provvedimento  puo'  contribuire  a  correggere  o
eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
  2.  Le  associazioni  di cui al comma 1 possono attivare, prima del
ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera
di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura competente per
territorio  a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge
29  dicembre  1993,  n.  580. La procedura e', in ogni caso, definita
entro sessanta giorni.
  3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e
dal  rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato
e  agricoltura,  e'  depositato  per l'omologazione nella cancelleria
della  pretura  del  luogo  nel quale si e' svolto il procedimento di
conciliazione.
  4.  Il  pretore,  accertata  la  regolarita'  formale  del processo
verbale,   lo   dichiara   esecutivo   con  decreto.  Il  verbale  di
conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
  5.  In  ogni  caso  l'azione di cui al comma 1 puo' essere proposta
solo  dopo  che  siano  decorsi  quindici giorni dalla data in cui le
associazioni   abbiano   richiesto   al  soggetto  da  esse  ritenuto
responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
la   cessazione   del   comportamento   lesivo  degli  interessi  dei
consumatori e degli utenti.
  6.  Nei  casi  in  cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione
inibitoria  si  svolge  a norma degli articoli 669-bis e seguenti del
codice di procedura civile.
  7.  Fatte  salve  le  norme  sulla litispendenza, sulla continenza,
sulla  connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni
di  cui  al  presente  articolo  non  precludono il diritto ad azioni
individuali  dei  consumatori  che  siano  danneggiati dalle medesime
violazioni.
 
           Nota all'art. 3:
            -    Il testo   dell'art.   2   della legge  29  dicembre
          1993, n.  580 (Riordinamento delle  camere di    commercio,
          industria,  artigianato e agricoltura), e' il seguente:
            "Art.  2  (Attribuzioni). (Omissis).  - 4.  Le camere  di
          commercio, singolarmente o in forma associata, possono  tra
          l'altro:
            a)     promuovere   la    costituzione  di    commissioni
          arbitrali      e  conciliative  per  la  risoluzione  delle
          controversie  tra  imprese  e  tra imprese e consumatori ed
          utenti".