Art. 4.
         Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
  1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  il  Consiglio  nazionale  dei  consumatori e degli
utenti, di seguito denominato "Consiglio".
  2.  Il  Consiglio,  che si avvale, per le proprie iniziative, della
struttura e del personale del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, e' composto dai rappresentanti delle associazioni
dei   consumatori   e   degli  utenti  inserite  nell'elenco  di  cui
all'articolo  5 e da un rappresentante delle regioni e delle province
autonome  designato  dalla conferenza dei presidenti delle regioni, e
delle    province   autonome,   ed   e'   presieduto   dal   Ministro
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  o  da  un  suo
delegato.  Il  Consiglio  e'  nominato con decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e dura in carica tre anni.
  3.  Il  Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle
associazioni  di  tutela ambientale riconosciute e delle associazioni
nazionali  delle cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere
invitati  i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni
di  regolamentazione  o  di  normazione  del mercato, delle categorie
economiche  e  sociali  interessate,  delle pubbliche amministrazioni
competenti, nonche' esperti delle materie trattate.
  4. E' compito del Consiglio:
  a)  esprimere  pareri,  ove  richiesto,  sugli schemi di disegni di
legge  del  Governo,  nonche'  sui  disegni  di  legge  di iniziativa
parlamentare e sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e
gli interessi dei consumatori e degli utenti;
  b)  formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli
utenti,   anche   in   riferimento  ai  programmi  e  alle  politiche
comunitarie;
  c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo
e  sui  diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della
qualita' e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
  d)  elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso
i consumatori e gli utenti;
  e)   favorire   iniziative  volte  a  promuovere  il  potenziamento
dell'accesso  dei  consumatori  e  degli utenti ai mezzi di giustizia
previsti per la soluzione delle controversie;
  f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche
nazionali  e  regionali  in materia di tutela dei consumatori e degli
utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la piu' ampia
rappresentanza   degli  interessi  dei  consumatori  e  degli  utenti
nell'ambito  delle autonomie locali. A tal fine il presidente convoca
una  volta  all'anno  una  sessione  a  carattere  programmatico  cui
partecipano  di  diritto i presidenti degli organismi rappresentativi
dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  g)  stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di
altri Paesi e dell'Unione europea.