Art. 5.
      Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
                 rappresentative a livello nazionale
  1.   Presso   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato   e'   istituito  l'elenco  delle  associazioni  dei
consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
  2.   L'iscrizione   nell'elenco  e'  subordinata  al  possesso,  da
comprovare  con  la  presentazione  di  documentazione  conforme alle
prescrizioni  e  alle  procedure  stabilite  con decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dei seguenti requisiti:
  a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata,  da  almeno  tre  anni  e  possesso  di  uno statuto che
sancisca  un  ordinamento  a  base  democratica  e preveda come scopo
esclusivo  la  tutela  dei  consumatori e degli utenti, senza fine di
lucro;
  b)  tenuta  di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con
l'indicazione  delle  quote versate direttamente all'associazione per
gli scopi statutari;
  c)  numero  di  iscritti  non  inferiore  allo  0,5 per mille della
popolazione  nazionale  e  presenza  sul  territorio di almeno cinque
regioni  o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore
allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui all'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite
con  indicazione  delle  quote  versate  dagli associati e tenuta dei
libri  contabili,  conformemente  alle  norme  vigenti  in materia di
contabilita' delle associazioni non riconosciute;
  e)   svolgimento   di   un'attivita'   continuativa  nei  tre  anni
precedenti;
  f)  non  avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna,
passata  in  giudicato,  in relazione all'attivita' dell'associazione
medesima,  e  non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di
imprenditori  o  di amministratori di imprese di produzione e servizi
in  qualsiasi  forma  costituite, per gli stessi settori in cui opera
l'associazione.
  3.  Alle  associazioni  dei  consumatori e degli utenti e' preclusa
ogni  attivita'  di  promozione  o pubblicita' commerciale avente per
oggetto  beni  o  servizi  prodotti  da  terzi ed ogni connessione di
interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
  4.  Il  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
  5.  All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche
le   associazioni   dei   consumatori   e   degli   utenti   operanti
esclusivamente  nei  territori  ove  risiedono minoranze linguistiche
costituzionalmente  riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al
comma  2,  lettere  a),  b),  d),  e)  e f), nonche' con un numero di
iscritti  non  inferiore  allo  0,5  per  mille  degli abitanti della
regione  o  provincia  autonoma  di  riferimento,  da certificare con
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui all'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
 
           Nota all'art. 5:
            -  Il  testo dell'art. 4  della legge 4  gennaio 1968, n.
          15 (Norme sulla   documentazione  amministrativa   e  sulla
          legalizzazione  e autenticazione   di firme),   cosi'  come
          modificato dall'art.  3 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
          e' il seguente:
            "Art.    4  (Dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
          notorieta').  - L'atto di  notorieta' concernente    fatti,
          stati  o    qualita'  personali  che    siano  a    diretta
          conoscenza   dell'interessato      e'   sostituito       da
          dichiarazione  resa  e sottoscritta dal medesimo dinanzi al
          funzionario competente  a ricevere  la documentazione,    o
          dinanzi  ad un  notaio, cancelliere, segretario comunale, o
          altro   funzionario  incaricato  dal  sindaco,  il    quale
          provvede alla autenticazione  della sottoscrizione  con  la
          osservanza delle modalita' di cui all'art. 20.
            Quando   la   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di
          notorieta' e' resa ad   imprese di   gestione di    servizi
          pubblici,      la  sottoscrizione     e'  autenticata,  con
          l'osservanza  delle  modalita'  di  cui  all'art.  20,  dal
          funzionario     incaricato   dal    rappresentante   legale
          dell'impresa stessa".
           Nota all'art. 5:
            - Per il testo  dell'art. 4 della legge n. 15 del   1968,
          si veda in nota all'art. 5.