Art. 7 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Per le finalita' della presente legge e'  autorizzata  la  spesa
massima di 3  miliardi  di  lire  annue  a  decorrere  dal  1998,  da
destinare, rispettivamente, nella misura di  lire  2  miliardi  annue
allo svolgimento delle attivita' promozionali del  Consiglio  di  cui
all'articolo 4 e di lire 1 miliardo alle agevolazioni e ai contributi
di cui all'articolo 6. 
  2. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al  comma  1  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica per  l'anno  finanziario  1998,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo  alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri. 
  3. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.